Indice
In sintesi
- Prevede le eccezioni al consenso richiesto dall'art. 93 per gli scritti confidenziali.
- Il consenso non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale.
- Oppure per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Fonte: Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il consenso alla divulgazione di scritti riservati non serve quando la conoscenza dello scritto è necessaria in un giudizio civile o penale o per difendere l'onore o la reputazione personale o familiare.
I limiti alla riservatezza degli scritti
L'art. 94 completa la disciplina dell'art. 93, che subordina al consenso degli interessati la divulgazione di corrispondenze e scritti confidenziali. Qui la legge individua i casi in cui quel consenso non è necessario, perché entrano in gioco interessi che prevalgono sulla riservatezza: l'esercizio della giustizia e la difesa della persona.
Le esigenze del processo
La prima eccezione riguarda il giudizio civile o penale: quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un processo, non occorre il consenso degli interessati. La ragione è evidente: il diritto alla riservatezza non può trasformarsi in un ostacolo all'accertamento della verità e all'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria. Lo scritto può così essere prodotto e utilizzato nel procedimento.
La difesa dell'onore e della reputazione
La seconda eccezione è la difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare. Chi deve tutelare la propria immagine o quella della propria famiglia può utilizzare lo scritto riservato anche senza il consenso, quando ciò sia necessario a quella difesa. È un bilanciamento tra due interessi della persona: la riservatezza di chi ha redatto o ricevuto lo scritto e l'onore di chi se ne deve servire per difendersi.
Un bilanciamento di interessi
L'articolo mostra come la tutela della riservatezza non sia assoluta: cede di fronte a esigenze ritenute prevalenti dall'ordinamento. Resta però circoscritta a finalità specifiche - il processo e la difesa dell'onore - e non legittima una divulgazione generalizzata. Fuori da questi casi, torna a operare la regola del consenso dell'art. 93.
Domande frequenti
Quando non serve il consenso per usare uno scritto riservato?
Quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale, o per difendere l'onore o la reputazione personale o familiare.
Perché il processo prevale sulla riservatezza?
Perché il diritto alla riservatezza non può ostacolare l'accertamento della verità e il diritto di difesa in sede giudiziaria.
Posso divulgare liberamente lo scritto in questi casi?
No: l'uso è circoscritto alle finalità indicate (il processo o la difesa dell'onore), non legittima una divulgazione generalizzata.
Fuori da questi casi vale ancora il consenso?
Sì: al di fuori delle eccezioni dell'art. 94 torna a operare la regola del consenso prevista dall'art. 93.
La difesa dell'onore vale anche per la famiglia?
Sì: l'eccezione riguarda la difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.