Indice
- Tutela le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.
- Non possono essere pubblicati o portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e, per le corrispondenze, anche del destinatario.
- Dopo la morte serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato (coniuge e figli; poi genitori; poi fratelli e sorelle; poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado).
- In caso di dissenso tra più aventi diritto, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere misure
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
In sintesi
Indice dei contenuti
Corrispondenze, memorie e scritti di carattere confidenziale o relativi alla vita privata non possono essere pubblicati senza il consenso dell'autore e, per le lettere, anche del destinatario; dopo la morte serve il consenso dei familiari.
La tutela della sfera privata negli scritti
L'art. 93 protegge un interesse diverso dal diritto d'autore in senso stretto: la riservatezza. Riguarda le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi, quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata. Questi scritti non possono essere pubblicati, riprodotti o comunque portati a conoscenza del pubblico senza i consensi richiesti.
Un doppio consenso per le lettere
La norma costruisce una tutela rafforzata. In via generale occorre il consenso dell'autore dello scritto; ma se si tratta di corrispondenze epistolari ed epistolari, serve anche il consenso del destinatario. La ragione è che una lettera coinvolge due sfere private - quella di chi scrive e quella di chi riceve - ed entrambe meritano protezione contro la divulgazione.
La tutela dopo la morte
L'interesse alla riservatezza non si estingue con la morte. La legge individua un ordine di familiari il cui consenso è necessario: il coniuge e i figli; in loro mancanza i genitori; mancando questi, i fratelli e le sorelle; e infine gli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado. È una catena pensata per individuare sempre un soggetto legittimato a tutelare la memoria e la riservatezza del defunto.
Il dissenso e il ruolo del giudice
Quando gli aventi diritto sono più di uno e tra loro vi è dissenso, la decisione è rimessa all'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. Si evita così la paralisi e si affida a un giudice il bilanciamento tra le diverse posizioni, a garanzia di un equilibrio tra la tutela della riservatezza e gli eventuali interessi alla divulgazione.
Domande frequenti
Quali scritti tutela l'art. 93?
Corrispondenze, epistolari, memorie familiari e personali e scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.
Chi deve dare il consenso alla pubblicazione?
L'autore dello scritto e, per le corrispondenze epistolari, anche il destinatario.
Cosa accade dopo la morte dell'autore o del destinatario?
Serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato: coniuge e figli, poi genitori, poi fratelli e sorelle, poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado.
E se i familiari non sono d'accordo?
In caso di dissenso tra più aventi diritto decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
Questa tutela riguarda il diritto d'autore?
Riguarda soprattutto la riservatezza e l'intimità della vita privata; protegge la sfera personale a prescindere dal valore creativo dello scritto.