Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Tutela le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.
  • Non possono essere pubblicati o portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e, per le corrispondenze, anche del destinatario.
  • Dopo la morte serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato (coniuge e figli; poi genitori; poi fratelli e sorelle; poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado).
  • In caso di dissenso tra più aventi diritto, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
Indice dei contenuti

Corrispondenze, memorie e scritti di carattere confidenziale o relativi alla vita privata non possono essere pubblicati senza il consenso dell'autore e, per le lettere, anche del destinatario; dopo la morte serve il consenso dei familiari.

La tutela della sfera privata negli scritti

L'art. 93 protegge un interesse diverso dal diritto d'autore in senso stretto: la riservatezza. Riguarda le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi, quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata. Questi scritti non possono essere pubblicati, riprodotti o comunque portati a conoscenza del pubblico senza i consensi richiesti.

Un doppio consenso per le lettere

La norma costruisce una tutela rafforzata. In via generale occorre il consenso dell'autore dello scritto; ma se si tratta di corrispondenze epistolari ed epistolari, serve anche il consenso del destinatario. La ragione è che una lettera coinvolge due sfere private - quella di chi scrive e quella di chi riceve - ed entrambe meritano protezione contro la divulgazione.

La tutela dopo la morte

L'interesse alla riservatezza non si estingue con la morte. La legge individua un ordine di familiari il cui consenso è necessario: il coniuge e i figli; in loro mancanza i genitori; mancando questi, i fratelli e le sorelle; e infine gli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado. È una catena pensata per individuare sempre un soggetto legittimato a tutelare la memoria e la riservatezza del defunto.

Il dissenso e il ruolo del giudice

Quando gli aventi diritto sono più di uno e tra loro vi è dissenso, la decisione è rimessa all'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. Si evita così la paralisi e si affida a un giudice il bilanciamento tra le diverse posizioni, a garanzia di un equilibrio tra la tutela della riservatezza e gli eventuali interessi alla divulgazione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Le lettere private

Tizio vuole pubblicare un carteggio confidenziale scambiato con Caio. Non basta il consenso di chi le ha scritte: trattandosi di corrispondenza epistolare, occorre anche il consenso del destinatario. Senza entrambi, la pubblicazione è illecita.

Esempio 2 - La pubblicazione dopo la morte

Dopo la morte dell'autore di alcune memorie personali confidenziali, un editore vuole pubblicarle. Deve ottenere il consenso del coniuge e dei figli; in caso di dissenso tra più aventi diritto, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

Domande frequenti

Quali scritti tutela l'art. 93?

Corrispondenze, epistolari, memorie familiari e personali e scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.

Chi deve dare il consenso alla pubblicazione?

L'autore dello scritto e, per le corrispondenze epistolari, anche il destinatario.

Cosa accade dopo la morte dell'autore o del destinatario?

Serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato: coniuge e figli, poi genitori, poi fratelli e sorelle, poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado.

E se i familiari non sono d'accordo?

In caso di dissenso tra più aventi diritto decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

Questa tutela riguarda il diritto d'autore?

Riguarda soprattutto la riservatezza e l'intimità della vita privata; protegge la sfera personale a prescindere dal valore creativo dello scritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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