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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Tutela le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.
  • Non possono essere pubblicati o portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e, per le corrispondenze, anche del destinatario.
  • Dopo la morte serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato (coniuge e figli; poi genitori; poi fratelli e sorelle; poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado).
  • In caso di dissenso tra più aventi diritto, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Tutela le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.
  • Non possono essere pubblicati o portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore e, per le corrispondenze, anche del destinatario.
  • Dopo la morte serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato (coniuge e figli; poi genitori; poi fratelli e sorelle; poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado).
  • In caso di dissenso tra più aventi diritto, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
Indice dei contenuti

Corrispondenze, memorie e scritti di carattere confidenziale o relativi alla vita privata non possono essere pubblicati senza il consenso dell'autore e, per le lettere, anche del destinatario; dopo la morte serve il consenso dei familiari.

La tutela della sfera privata negli scritti

L'art. 93 protegge un interesse diverso dal diritto d'autore in senso stretto: la riservatezza. Riguarda le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti analoghi, quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata. Questi scritti non possono essere pubblicati, riprodotti o comunque portati a conoscenza del pubblico senza i consensi richiesti.

Un doppio consenso per le lettere

La norma costruisce una tutela rafforzata. In via generale occorre il consenso dell'autore dello scritto; ma se si tratta di corrispondenze epistolari ed epistolari, serve anche il consenso del destinatario. La ragione è che una lettera coinvolge due sfere private - quella di chi scrive e quella di chi riceve - ed entrambe meritano protezione contro la divulgazione.

La tutela dopo la morte

L'interesse alla riservatezza non si estingue con la morte. La legge individua un ordine di familiari il cui consenso è necessario: il coniuge e i figli; in loro mancanza i genitori; mancando questi, i fratelli e le sorelle; e infine gli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado. È una catena pensata per individuare sempre un soggetto legittimato a tutelare la memoria e la riservatezza del defunto.

Il dissenso e il ruolo del giudice

Quando gli aventi diritto sono più di uno e tra loro vi è dissenso, la decisione è rimessa all'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. Si evita così la paralisi e si affida a un giudice il bilanciamento tra le diverse posizioni, a garanzia di un equilibrio tra la tutela della riservatezza e gli eventuali interessi alla divulgazione.

Domande frequenti

Quali scritti tutela l'art. 93?

Corrispondenze, epistolari, memorie familiari e personali e scritti analoghi a carattere confidenziale o relativi all'intimità della vita privata.

Chi deve dare il consenso alla pubblicazione?

L'autore dello scritto e, per le corrispondenze epistolari, anche il destinatario.

Cosa accade dopo la morte dell'autore o del destinatario?

Serve il consenso dei familiari nell'ordine indicato: coniuge e figli, poi genitori, poi fratelli e sorelle, poi ascendenti e discendenti fino al quarto grado.

E se i familiari non sono d'accordo?

In caso di dissenso tra più aventi diritto decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

Questa tutela riguarda il diritto d'autore?

Riguarda soprattutto la riservatezza e l'intimità della vita privata; protegge la sfera personale a prescindere dal valore creativo dello scritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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