Indice
In sintesi
- L'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto a un compenso dall'ente esercente il servizio di radiodiffusione.
- In caso di disaccordo tra le parti, il compenso è liquidato dall'autorità giudiziaria.
- La domanda non può essere proposta prima di aver esperito il tentativo di conciliazione, nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 56 D.Lgs. 504/1995 — Particolari modalità di pagamento dell'accisa
- Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso
- Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di buone pratiche
- Art. 56 Cod. Amb. — attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
- Art. 56 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti pendenti
- Art. 56 D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto a un compenso dall'ente di radiodiffusione; in caso di disaccordo lo liquida il giudice, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione.
Il compenso per la radiodiffusione
L'art. 56 riconosce all'autore dell'opera radiodiffusa il diritto a un compenso a carico dell'ente che effettua la diffusione. È il principio fondamentale che permea l'intera sezione: la radiodiffusione dell'opera, pur ammessa entro certi limiti, non è gratuita: comporta una remunerazione per chi l'opera ha creato. La diffusione al pubblico è una forma di utilizzazione economica, e come tale deve essere compensata.
La liquidazione giudiziale in caso di disaccordo
La misura del compenso è anzitutto rimessa all'accordo delle parti. Quando però l'accordo manca, interviene l'autorità giudiziaria, che liquida il compenso. Si garantisce così che il diritto dell'autore non resti ineffettivo per il mancato accordo: il giudice può sempre determinare la somma dovuta, assicurando la remunerazione anche in assenza di intesa.
Il filtro della conciliazione
Prima di adire il giudice, però, la norma impone un passaggio: il tentativo di conciliazione. La domanda giudiziale non può essere proposta prima che tale tentativo sia stato esperito, nei modi e nelle forme del regolamento. È un meccanismo di deflazione del contenzioso: si cerca prima una soluzione concordata, e solo se essa fallisce si apre la via giudiziaria. È una previsione moderna nello spirito, che anticipa l'odierna valorizzazione degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Un equilibrio tra diritto e procedura
L'art. 56 combina la tutela sostanziale dell'autore (il diritto al compenso) con un presidio procedurale (la conciliazione preventiva). Da un lato assicura la remunerazione e ne garantisce la determinazione giudiziale in caso di stallo; dall'altro incanala la controversia verso una prima sede conciliativa, nell'interesse di entrambe le parti e dell'efficienza del sistema. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Domande frequenti
L'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto a un compenso?
Sì, a carico dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione.
Chi determina il compenso in caso di disaccordo?
L'autorità giudiziaria, che lo liquida quando manca l'accordo tra le parti.
Si può andare subito dal giudice?
No: occorre prima esperire il tentativo di conciliazione previsto dal regolamento.
Perché il tentativo di conciliazione?
Per favorire una soluzione concordata e deflazionare il contenzioso, aprendo la via giudiziaria solo in caso di fallimento.
La radiodiffusione dell'opera è gratuita?
No: comporta un compenso per l'autore, essendo una forma di utilizzazione economica dell'opera.