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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda i manoscritti di articoli non riprodotti arrivati a una rivista o giornale.
  • Vale solo se sono pervenuti senza richiesta della testata (invio spontaneo).
  • In tal caso l'editore o il direttore non ha obbligo di conservarli né di restituirli.
  • Completa il regime degli articoli inviati spontaneamente (cfr. art. 39).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda i manoscritti di articoli non riprodotti arrivati a una rivista o giornale.
  • Vale solo se sono pervenuti senza richiesta della testata (invio spontaneo).
  • In tal caso l'editore o il direttore non ha obbligo di conservarli né di restituirli.
  • Completa il regime degli articoli inviati spontaneamente (cfr. art. 39).
Indice dei contenuti

L'editore o il direttore di una rivista o di un giornale non è obbligato a conservare o restituire i manoscritti degli articoli non pubblicati che gli siano arrivati senza richiesta.

Una regola di buon senso organizzativo

L'art. 43 affronta un problema concreto della vita redazionale: la mole di contributi spontanei che arrivano a giornali e riviste senza essere stati richiesti. La norma stabilisce che, per gli articoli non riprodotti pervenuti senza sua richiesta, l'editore o il direttore non ha alcun obbligo di custodirli o di rispedirli al mittente.

Il presupposto: l'invio spontaneo

La regola si applica solo quando ricorrono due condizioni: l'articolo non è stato pubblicato e soprattutto è giunto senza una richiesta della testata. Se invece il contributo era stato sollecitato, o se esisteva un accordo, la situazione cambia e possono sorgere obblighi diversi a carico della redazione.

Cosa non incide sui diritti dell'autore

È importante chiarire la portata della norma: essa esonera la testata dalla custodia materiale del manoscritto, non tocca i diritti d'autore sul contenuto. L'autore resta titolare della propria opera e, decorsi i termini dell'art. 39 senza accettazione o pubblicazione, può liberamente disporne e riproporla altrove. La perdita del supporto cartaceo non equivale alla perdita del diritto.

Un consiglio pratico

Sul piano operativo, la disposizione suggerisce a chi invia spontaneamente un articolo di conservarne sempre una copia: la testata non è tenuta a restituire l'originale. È un riflesso della logica di equilibrio della legge, che non vuole gravare le redazioni di obblighi di archiviazione per materiale non richiesto.

Domande frequenti

La rivista deve restituirmi l'articolo che non pubblica?

No, se l'articolo è stato inviato spontaneamente e non è stato pubblicato: non c'è obbligo di conservazione né di restituzione.

Vale per ogni articolo inviato?

Solo per quelli pervenuti senza richiesta della testata. Se il contributo era stato sollecitato, la situazione è diversa.

Perdo i diritti d'autore se la rivista non conserva il manoscritto?

No. La norma riguarda solo il supporto materiale; i diritti sul contenuto restano in capo all'autore.

Cosa conviene fare quando invio un articolo spontaneamente?

Conservarne sempre una copia: la testata non è tenuta a restituire l'originale.

Dopo quanto posso riproporre l'articolo altrove?

Secondo l'art. 39: se non ricevi accettazione entro un mese o la pubblicazione non avviene entro sei mesi, riprendi la libera disponibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.