Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 502/1992 — Fondo sanitario nazionale
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell’importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di: a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all’igiene e sanità pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell’ art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l’anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell’art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all’ articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
In sintesi
L'articolo 12 del D.Lgs. 502/1992 disciplina il Fondo sanitario nazionale (FSN), che costituisce la principale fonte di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il Fondo è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e il suo importo è determinato annualmente dalla legge finanziaria. Una quota dell'1% del FSN complessivo è destinata al finanziamento della ricerca sanitaria corrente e finalizzata, di programmi speciali di interesse interregionale e nazionale, e al rimborso alle ASL delle spese per cure erogate a stranieri autorizzati. La quota residua è ripartita dal CIPE tra le regioni entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base di coefficienti parametrici che tengono conto della popolazione residente, della mobilità sanitaria interregionale e dello stato delle strutture. Il Fondo in conto capitale assicura quote di riequilibrio a favore delle regioni più svantaggiate.Indice dei contenuti
Struttura e fonti del Fondo sanitario nazionale
Il Fondo sanitario nazionale (FSN) rappresenta il cuore del sistema di finanziamento del Servizio sanitario italiano. L'articolo 12 del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che il Fondo — articolato in una quota di parte corrente e in una quota in conto capitale — è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il suo importo è determinato ogni anno dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio, ai sensi della legge 196/2009), tenendo conto, per la parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. Questa impostazione riflette la transizione — compiuta con il D.Lgs. 446/1997 e poi completata dalla legge 328/2000 — da un sistema di finanziamento prevalentemente contributivo a uno prevalentemente fiscale, in cui le risorse per la sanità provengono dalla fiscalità generale anziché dai contributi sanitari dei lavoratori.
La quota dell'1% per ricerca e programmi speciali
Il comma 2 prevede che una quota pari all'1% del FSN complessivo — prelevata dalle somme iscritte nei bilanci del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio — venga trasferita allo stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento di specifiche finalità. Le destinazioni previste sono: la ricerca corrente e finalizzata svolta dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPESL, dagli IRCCS pubblici e privati e dagli istituti zooprofilattici; i programmi speciali di interesse interregionale o nazionale (in materia di gestione, valutazione dei servizi, comunicazione, tecnologie e biotecnologie sanitarie, registro dei donatori di midollo osseo); il rimborso alle ASL e alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni erogate a cittadini stranieri trasferiti in Italia per cure autorizzate dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Questa quota è stata rideterminata ai sensi della legge 468/1978 e successive modificazioni a partire dal 1° gennaio 1995.
Il riparto del Fondo tra le regioni: il parametro capitario
Il comma 3 è il cuore della disciplina: il FSN, al netto dell'1% destinato a ricerca e programmi speciali, è ripartito dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) entro il 15 ottobre di ciascun anno, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con riferimento al triennio successivo e in coerenza con il disegno di legge finanziaria. Il criterio fondamentale è la quota capitaria, determinata sulla base di coefficienti parametrici che tengono conto di tre elementi: la popolazione residente in ciascuna regione; la mobilità sanitaria interregionale per tipologia di prestazioni, da compensare sulla base di contabilità analitiche per singolo caso (il cosiddetto «compenso della mobilità»); la consistenza e lo stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti e delle dotazioni strumentali. Questo meccanismo mira a garantire che ogni regione riceva risorse proporzionate ai propri fabbisogni di salute, evitando distribuzioni puramente pro-capite che non tengano conto delle differenze strutturali tra le regioni.
Il Fondo in conto capitale e il riequilibrio territoriale
Il comma 4 disciplina la componente del FSN destinata agli investimenti: il Fondo in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. Il comma 5 prevede inoltre che, nel corso del primo triennio di applicazione del decreto, il Fondo di parte corrente assicuri quote aggiuntive alle regioni con servizi eccedenti gli standard di riferimento. Questi meccanismi di riequilibrio rispondono al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale e al diritto alla salute come diritto fondamentale garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il regime contabile delle quote regionali
Il comma 6 stabilisce che le quote del FSN di parte corrente assegnate alle regioni a statuto ordinario confluiscono nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 281/1970, come parte indistinta, ma senza concorrere alla determinazione del tetto massimo di indebitamento. Esse sono vincolate esclusivamente al finanziamento di attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. Questa disposizione garantisce la destinazione finalizzata delle risorse sanitarie, impedendo che vengano utilizzate per coprire disavanzi di altri settori della spesa regionale.
Evoluzione verso il finanziamento LEA e il Riparto annuale
Nel corso degli anni successivi all'emanazione del D.Lgs. 502/1992, il meccanismo di riparto del FSN si è evoluto significativamente. Il D.Lgs. 56/2000 ha introdotto un sistema di finanziamento basato sui fabbisogni standard regionali, e la legge 42/2009 sul federalismo fiscale ha ulteriormente modificato la logica del riparto. Oggi, il finanziamento del SSN è stabilito nell'ambito del Patto per la salute tra Stato e Regioni, con un riparto annuale effettuato in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla base di quote capitarie pesate per età e altri fattori di fabbisogno. Le previsioni dell'articolo 12 costituiscono ancora il riferimento normativo di base, ma sono integrate da una fitta trama di accordi e provvedimenti che ne hanno progressivamente modernizzato l'applicazione.
Casi pratici
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Domande frequenti