← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 114 regola la destinazione delle somme riscosse come multe, ammende, sanzioni amministrative e proventi delle confische doganali: la metà va all'erario, dedotte le spese, fatta salva la quota di spettanza del Fondo unico giustizia.
  • L'altra metà è divisa tra ADM e Guardia di finanza in proporzione all'appartenenza degli scopritori: se l'accertamento è congiunto o di altra amministrazione, si divide in parti uguali tra le due.
  • Le somme spettanti all'ADM sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  • Le somme spettanti alla Guardia di finanza sono ripartite in parti uguali tra il Fondo per premi ai militari (art. 3 L. 168/1951) e il Fondo di assistenza per i finanzieri.
  • La norma crea un meccanismo di incentivo indiretto per l'attività di accertamento delle violazioni doganali, orientando una quota dei proventi verso il personale scopritore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 D.Lgs. 141/2024 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per metà all’erario.

2. L’altra metà è suddivisa tra l’Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell’Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all’Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.

3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all’Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali: a) al Fondo di cui all’ articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui al citato articolo 3; b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.

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In sintesi

  • L'art. 114 regola la destinazione delle somme riscosse come multe, ammende, sanzioni amministrative e proventi delle confische doganali: la metà va all'erario, dedotte le spese, fatta salva la quota di spettanza del Fondo unico giustizia.
  • L'altra metà è divisa tra ADM e Guardia di finanza in proporzione all'appartenenza degli scopritori: se l'accertamento è congiunto o di altra amministrazione, si divide in parti uguali tra le due.
  • Le somme spettanti all'ADM sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  • Le somme spettanti alla Guardia di finanza sono ripartite in parti uguali tra il Fondo per premi ai militari (art. 3 L. 168/1951) e il Fondo di assistenza per i finanzieri.
  • La norma crea un meccanismo di incentivo indiretto per l'attività di accertamento delle violazioni doganali, orientando una quota dei proventi verso il personale scopritore.
Indice dei contenuti

Funzione e struttura della norma

L'articolo 114 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento e dalla repressione delle violazioni doganali: si tratta di una norma di natura finanziaria e organizzativa che definisce come vengono ripartite le somme riscosse a titolo di multa, ammenda, sanzione amministrativa e i proventi della vendita delle merci confiscate. La disposizione ha una doppia funzione: da un lato garantisce che una quota dei proventi torni all'erario (interesse fiscale generale); dall'altro crea un meccanismo di incentivo indiretto per il personale che ha individuato e accertato la violazione, assegnando parte dei proventi a fondi di previdenza e assistenza.

Il meccanismo è articolato su tre livelli: (i) deduzione delle spese; (ii) eventuale quota per il Fondo unico giustizia (nei casi previsti dalla legge, es. quando le somme derivano da procedimenti penali); (iii) ripartizione del residuo — metà all'erario, metà tra ADM e Guardia di finanza.

Il Fondo unico giustizia

Il comma 1 fa espressamente «fatto salvo» il richiamo all'art. 2 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143 (convertito dalla L. 181/2008), che istituisce il Fondo unico giustizia. Questo fondo riceve le somme e i beni sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, e le destina al finanziamento della giustizia e delle forze dell'ordine. Il richiamo dell'art. 114 significa che, quando le somme derivano da procedimenti che coinvolgono il Fondo unico giustizia (tipicamente i procedimenti penali per contrabbando in cui si procede a confisca penale), il Fondo ha priorità nella destinazione dei proventi, e solo il residuo segue la ripartizione descritta dall'art. 114.

La ripartizione tra erario e scopritori

Dopo la deduzione delle spese e della quota eventuale del Fondo unico giustizia, il residuo si divide a metà: il 50% va all'erario (entrate dello Stato), il 50% va ai «scopritori» (ADM o Guardia di finanza). La distinzione tra scopritori si basa sull'appartenenza del personale che ha concretamente rilevato la violazione:

  • Se gli scopritori appartengono al personale dell'ADM: il 50% va all'ADM.
  • Se gli scopritori appartengono alla Guardia di finanza: il 50% va alla GdF.
  • Se gli scopritori appartengono ad entrambe (controllo congiunto) oppure ad un'altra amministrazione diversa da ADM e GdF: il 50% si divide in parti uguali tra ADM e GdF (25% ciascuna).

Questa clausola di riparto paritario per i controlli congiunti è coerente con il modello di cooperazione multi-agenzia previsto dall'art. 43 del medesimo decreto: non essendo possibile attribuire l'intera «scoperta» a un solo soggetto, si divide equamente. Per le altre amministrazioni (es. l'Agenzia delle entrate che partecipa a un controllo integrato), non è prevista una quota diretta: la ripartizione si fa tra ADM e GdF perché sono i soggetti istituzionalmente competenti per la vigilanza doganale.

La destinazione delle somme spettanti all'ADM

Il comma 3 prevede che le somme spettanti all'ADM vengano assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Questo fondo eroga prestazioni previdenziali integrative e assistenziali al personale del MEF e delle sue agenzie, incluso il personale ADM. In termini pratici, la quota dei proventi doganali destinata all'ADM non viene utilizzata per attività operative correnti, ma confluisce in un fondo previdenziale che beneficia, in via indiretta, tutto il personale — non solo chi ha effettuato la scoperta specifica. Il meccanismo è dunque meno personalizzato rispetto a quello della Guardia di finanza.

La destinazione delle somme spettanti alla Guardia di finanza

Il comma 4 prevede una ripartizione più analitica per le somme spettanti alla GdF: in parti uguali tra il Fondo per premi ai militari (art. 3 L. 168/1951) e il Fondo di assistenza per i finanzieri. Il primo fondo è specificamente destinato alla distribuzione di premi individuali ai militari che hanno effettuato la scoperta, secondo criteri e modalità definiti dalla legge (art. 3 L. 168/1951). Questo meccanismo crea un incentivo più diretto e personale rispetto a quello dell'ADM: i militari della GdF che scoprono violazioni doganali di rilevante entità possono aspettarsi un premio individuale calcolato sulla quota di loro pertinenza.

Il secondo fondo — il Fondo di assistenza per i finanzieri — eroga prestazioni assistenziali e di welfare al personale e alle famiglie dei militari. La ripartizione tra i due fondi (metà ciascuno) bilancia l'incentivo individuale con la solidarietà verso l'intera componente della GdF.

Profili di trasparenza e accountability

Il meccanismo di ripartizione dell'art. 114 solleva alcune questioni di principio: la destinazione di una quota dei proventi sanzionatori al personale scopritore crea un incentivo che, in linea teorica, potrebbe orientare l'attività di accertamento verso le violazioni più «redditizie» piuttosto che verso quelle più gravi o più rilevanti per la tutela del territorio doganale. Nella prassi, questo rischio è mitigato dalla struttura del sistema: la quota destinata al personale è mediata attraverso fondi (non attribuita direttamente e immediatamente), e l'attività di accertamento è comunque vincolata agli obiettivi istituzionali e ai piani annuali di controllo approvati dalla direzione di ADM e dalla GdF.

Raccordo con la disciplina delle confische

L'art. 114 fa riferimento ai «prodotti di confisca», ovvero alle somme ricavate dalla vendita delle merci e dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi degli artt. 95-96 del D.Lgs. 141/2024. Queste somme seguono lo stesso schema di ripartizione delle sanzioni pecuniarie. Nei casi in cui le merci confiscate abbiano elevato valore di mercato (es. prodotti di lusso, farmaceutici, tabacchi), il meccanismo dell'art. 114 può generare importi significativi per i fondi beneficiari. La vendita delle merci confiscate è gestita dall'ADM secondo le procedure previste dall'art. 95, con le modalità stabilite per i beni demaniali.

Considerazioni per l'operatore economico

Per l'operatore economico, l'art. 114 non ha un impatto diretto: la norma riguarda la destinazione interna dei proventi, non il quantum della sanzione o le modalità del procedimento. Tuttavia, una comprensione del meccanismo di incentivo che governa l'attività di scoperta può essere utile per capire le dinamiche operative dei controlli doganali e il sistema di incentivi istituzionali che muove l'attività di ADM e GdF.

Casi pratici

Caso 1:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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