- L'oblazione (pagamento volontario per l'estinzione di una contravvenzione) è ammessa, ai sensi della L. 7 gennaio 1929 n. 4, anche per contravvenzioni doganali il cui massimo edittale non supera 50 euro.
- Per queste contravvenzioni minori, l'ADM può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda, tenuto conto di particolari circostanze.
- Sull'istanza di oblazione «facoltativa» ex art. 14 L. 4/1929 — indipendentemente dall'entità dell'ammenda — è sempre competente l'ADM, non l'autorità giudiziaria.
- Il pagamento per oblazione estingue il reato contravvenzionale doganale, evitando il procedimento penale e la pena detentiva eventualmente prevista.
- La norma si applica esclusivamente alle contravvenzioni doganali, non ai delitti (contrabbando, associazione, ecc.) per i quali non è ammessa l'oblazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 113 D.Lgs. 141/2024 — Oblazione in materia contravvenzionale
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’oblazione, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 — Entrata in vigore e applicazione
- Art. 113 Cod. Amb. — acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
- Art. 113 D.Lgs. 159/2011 — Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
- Art. 113 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione
- Art. 113 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
- Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un
In sintesi
Indice dei contenuti
L'istituto dell'oblazione nel diritto penale tributario e doganale
L'articolo 113 del D.Lgs. 141/2024 disciplina l'istituto dell'oblazione in materia contravvenzionale doganale, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4 (legge sulle norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), che costituisce il fondamento storico del sistema sanzionatorio tributario e doganale italiano.
L'oblazione è un istituto peculiare del diritto penale italiano che consente all'autore di una contravvenzione (non di un delitto) di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro, evitando così il procedimento penale. Nel campo del diritto doganale, dove le violazioni possono assumere indifferentemente la natura di illeciti amministrativi, contravvenzioni penali o delitti, l'oblazione rappresenta uno strumento di deflazione del contenzioso penale particolarmente utile per le infrazioni di minore gravità.
La distinzione tra contravvenzione e delitto è fondamentale per capire l'ambito di applicazione dell'art. 113: l'oblazione riguarda esclusivamente le contravvenzioni (infrazioni penali punite con l'arresto o l'ammenda), non i delitti doganali (contrabbando ai sensi degli artt. 84 ss. del D.Lgs. 141/2024, associazione per delinquere ex art. 86, ecc.). Per i delitti, l'oblazione è esclusa; l'estinzione del reato può eventualmente avvenire con altri strumenti (patteggiamento, definizione agevolata, ecc.).
Il sistema duale dell'oblazione nella L. 4/1929: art. 13 e art. 14
La L. 4/1929 prevede due distinte tipologie di oblazione, entrambe richiamate dall'art. 113 D.Lgs. 141/2024:
Oblazione «obbligatoria» ex art. 13 L. 4/1929: si applica alle contravvenzioni il cui massimo edittale dell'ammenda non supera una soglia (nel testo dell'art. 113 D.Lgs. 141/2024: 50 euro). Per queste contravvenzioni minori, l'oblazione è ammessa come diritto soggettivo del trasgressore, e l'ADM può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda, tenuto conto di «particolari circostanze» (ad es. spontaneità della regolarizzazione, assenza di dolo, danno erariale inesistente o trascurabile). Il pagamento, nella misura determinata dall'ADM, estingue la contravvenzione senza possibilità di rifiuto da parte dell'autorità.
Oblazione «facoltativa» ex art. 14 L. 4/1929: si applica alle contravvenzioni di qualsiasi entità e non è un diritto soggettivo del trasgressore. La norma si chiama «facoltativa» perché l'autorità competente ha la facoltà di accoglierla o negarla. L'art. 113, comma unico, seconda parte, stabilisce che su questa istanza è competente l'ADM qualunque sia la misura dell'ammenda: quindi anche per contravvenzioni con ammenda elevata, la decisione sull'oblazione rimane in capo all'Agenzia, non all'autorità giudiziaria.
La competenza dell'ADM: ratio e implicazioni operative
L'attribuzione della competenza all'ADM per entrambe le tipologie di oblazione è coerente con la funzione di autorità sanzionatoria dell'Agenzia in campo doganale. L'ADM conosce le specificità tecnico-doganali del caso (classificazione tariffaria, valore delle merci, natura della violazione, precedenti del trasgressore) e può valutare con cognizione di causa se la somma proposta sia adeguata e se le circostanze particolari giustifichino una riduzione sotto il minimo legale.
Per gli operatori economici e i loro consulenti, la competenza ADM significa che:
L'effetto estintivo del reato e il rapporto con le sanzioni amministrative
L'effetto principale dell'oblazione è l'estinzione del reato contravvenzionale, con conseguente impossibilità di procedere penalmente per lo stesso fatto. Tuttavia, è importante precisare che l'oblazione extingue il reato penale ma non necessariamente le eventuali sanzioni amministrative che possono concorrere con la contravvenzione: in molti casi, la stessa condotta che integra una contravvenzione doganale è anche fonte di responsabilità amministrativa (ad es. omessa dichiarazione che comporta evasione dei dazi). In questi casi, il pagamento dell'oblazione chiude il versante penale, ma l'ADM può comunque procedere con l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la parte non penale della violazione.
Questo meccanismo di coesistenza tra responsabilità penale e amministrativa è una caratteristica strutturale del diritto sanzionatorio doganale: la scelta del legislatore di mantenere una duplice disciplina (penale e amministrativa) risponde alla necessità di garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria in un settore dove le violazioni spaziano dall'errore formale involontario al contrabbando sistematico.
Il rinvio al tributo: obbligazione doganale e oblazione
L'art. 13 della L. 4/1929 — richiamato dall'art. 113 — prevede che l'oblazione sia dovuta «oltre al tributo»: chi si avvale dell'oblazione deve quindi pagare sia la somma per l'oblazione sia i diritti doganali eventualmente evasi. Questa precisione è rilevante per il calcolo del costo complessivo della regolarizzazione, che include la somma dell'oblazione, i dazi all'importazione dovuti, l'IVA doganale, gli interessi moratori e le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Per il doganalista che assiste il cliente in una procedura di oblazione, è quindi necessario effettuare un calcolo dettagliato di tutti questi oneri prima di consigliare al cliente di avvalersi dell'istituto, verificando che il costo totale della regolarizzazione sia effettivamente inferiore al rischio di proseguire il procedimento penale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti