Indice
- Oneri di utilità sociale deducibili. L'art. 100 del TUIR (D.P.R. 917/1986) consente alle imprese di dedurre dal reddito d'impresa una serie di spese sostenute a favore dei dipendenti o della collettività (istruzione, ricreazione, assistenza sociale, culto) che, pur non essendo strettamente inerenti all'attività produttiva, il legislatore considera meritevoli di incentivo fiscale.
- Limite di deducibilità. La deduzione è riconosciuta fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta di un limite percentuale calcolato sull'aggregato della retribuzione complessiva dei lavoratori, che funge da tetto massimo alla spesa deducibile.
- Erogazioni liberali a enti culturali, sportivi e scientifici. L'art. 100 comprende anche le erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca, fondazioni liriche, teatri e analoghi enti dello spettacolo, entro limiti percentuali specifici (generalmente il 2% del reddito d'impresa dichiarato).
- Coordinamento con il Codice del Terzo Settore. A seguito del d.lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni fiscali, parte delle erogazioni liberali in precedenza disciplinate dall'art. 100 sono ora regolate da norme speciali più favorevoli contenute nel Codice del Terzo Settore, che prevede deduzioni o detrazioni più ampie per le donazioni agli enti del terzo settore.
- Rilevanza pratica. Le imprese possono così finanziare asili nido aziendali, mense, attività ricreative e culturali per i dipendenti, nonché sponsorizzare università e enti no-profit, con un parziale abbattimento del reddito imponibile IRES o IRPEF.
Testo dell'articoloVigente
Art. 100 TUIR – Oneri di utilità sociale (N.D.R.: ex art.65.)
In vigore dal 03/08/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 102
“1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita’ dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita’ di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita’ comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita’ di ricerca scientifica, nonche’ i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita’ di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
c) (lettera abrogata);
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, previo accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attivita’ culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attivita’ culturali da’ immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilita’ e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali, che dovra’ approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita’ alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato (3);
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato (3);
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche’ le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE (1) (4);
i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi’ come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
Lettera abrogata [l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;]
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita’ autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresi’, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonche’ definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonche’ a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita’ alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita’ agli scopi di tali consorzi (2).
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita’ statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione.”
(1) Lettera così modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1, comma 137, lett. b) legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per l’applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 vedasi il comma 138 del medesimo art. 1 legge 190 del 2014.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 987 legge 28 dicembre 2015 n. 208 a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
(3) Vedasi l’art. 1, comma 1 decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nelle lettere f) e g) del presente comma a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013.
(4) Vedasi pure comma 11 dell’art. 89 del DLG 117 del 03/07/2017.
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Commento
Ratio
L'art. 100 del TUIR (D.P.R. 917/1986) risponde a una logica di politica fiscale volta a incentivare le imprese a sostenere spese che producono un beneficio non solo per l'azienda stessa ma per la collettività o per i propri lavoratori. Il legislatore riconosce che alcune erogazioni — pur non strettamente inerenti alla produzione del reddito nel senso rigoroso del principio di inerenza ex art. 109 TUIR — meritano un trattamento fiscale di favore perché concorrono a funzioni socialmente rilevanti: formazione, assistenza, cultura, sport, ricerca scientifica.
La norma si inscrive nel solco di una tradizione tributaria che ammette la deducibilità di oneri «volontari» dell'impresa quando questi siano orientati a finalità di interesse generale. Il limite quantitativo (5 per mille delle spese per lavoro dipendente, o percentuali specifiche per le erogazioni a enti culturali) serve a contenere il rischio di abusi e a circoscrivere il beneficio fiscale entro proporzioni ragionevoli rispetto alla dimensione dell'impresa.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 100 TUIR elenca le categorie di spesa deducibili come oneri di utilità sociale. Le principali sono:
Spese per opere e servizi a favore dei dipendenti. Rientrano in questa categoria le spese sostenute dall'impresa per l'istruzione dei dipendenti e dei loro familiari (corsi di formazione, borse di studio), per la ricreazione (palestre aziendali, sale comuni), per l'assistenza sociale e sanitaria (assistenza medica integrativa, asili nido aziendali) e per il culto (cappelle aziendali, ove applicabile). Queste spese sono deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi, comprendendo retribuzioni lorde, contributi previdenziali a carico azienda e trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio.
Il limite del 5 per mille va calcolato sull'importo delle spese per lavoro dipendente dell'anno in cui la spesa per utilità sociale è sostenuta. Se l'impresa sostiene 2 milioni di euro di costo del lavoro, il tetto deducibile per oneri di utilità sociale sarà di 10.000 euro. L'eccedenza non è deducibile e non è nemmeno riportabile agli esercizi successivi.
Erogazioni liberali a università e istituti di istruzione. Le somme erogate a università, fondazioni universitarie, istituzioni di alta cultura, enti di ricerca scientifica e tecnologica sono deducibili fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato (o, in alternativa, fino a una soglia assoluta stabilita dalla legge per specifiche tipologie di enti). Questo incentivo mira a stimolare il finanziamento privato della ricerca pubblica, rafforzando il collegamento tra sistema produttivo e sistema universitario.
Erogazioni a favore di enti dello spettacolo. L'art. 100 comprende le erogazioni a fondazioni lirico-sinfoniche, teatri, enti musicali e altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, entro il medesimo limite percentuale del 2% del reddito dichiarato. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinate dal d.lgs. 367/1996 e il finanziamento privato tramite erogazioni liberali deducibili costituisce uno strumento ordinario di sostentamento.
Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche. Le somme erogate ad associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI rientrano nell'art. 100, sempre entro i limiti percentuali applicabili. Tuttavia, per molte di queste erogazioni esistono regimi speciali più favorevoli (es. la cd. «sponsorizzazione sportiva» deducibile come costo promozionale ex art. 108 TUIR, qualora ricorrano i presupposti dell'inerenza promozionale).
Il comma 2 dell'art. 100 disciplina la deducibilità delle erogazioni a istituti scolastici di ogni ordine e grado, prevedendo una detrazione (per le persone fisiche) o una deduzione (per le imprese) entro i limiti stabiliti.
Dal punto di vista procedurale, la deducibilità degli oneri ex art. 100 non richiede specifici adempimenti formali diversi dalla documentazione ordinaria (fatture, ricevute, contratti con gli enti beneficiari). Tuttavia, per le erogazioni a enti del terzo settore, la norma di riferimento principale è ora il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che ha introdotto regimi più favorevoli (deducibilità fino al 10% del reddito imponibile per le erogazioni agli ETS iscritti al RUNTS) che in parte assorbono e superano l'ambito di applicazione dell'art. 100.
Quando si applica
L'art. 100 si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali) e ai soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, società di persone). Non si applica alle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa: per queste ultime, le erogazioni liberali a enti culturali o di ricerca trovano collocazione nell'art. 15 TUIR (detrazioni al 19%) o nelle norme speciali del Codice del Terzo Settore.
I presupposti operativi sono:
— L'impresa deve sostenere effettivamente la spesa nell'esercizio di competenza (principio di competenza economica, art. 109 TUIR).
— La spesa deve rientrare in una delle categorie elencate tassativamente dall'art. 100 (utilità sociale per i dipendenti, erogazioni a enti culturali, sportivi, universitari).
— La deduzione non può superare il limite percentuale applicabile (5 per mille del costo del lavoro per le spese a favore dei dipendenti; 2% del reddito dichiarato per le erogazioni a enti).
— L'ente beneficiario delle erogazioni deve avere i requisiti di legge (università riconosciuta, fondazione lirico-sinfonica, associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI, ecc.).
L'eccedenza rispetto ai limiti di deducibilità non è recuperabile: va ripresa a tassazione in sede di variazione in aumento nel modello Redditi SC o SP.
Connessioni
— Art. 95 TUIR: spese per prestazioni di lavoro dipendente, rilevanti come base di calcolo per il limite del 5 per mille ex art. 100.
— Art. 109 TUIR: principio generale di inerenza e competenza economica delle spese d'impresa. L'art. 100 costituisce una deroga agevolativa per spese che potrebbero non superare il test di inerenza ordinario.
— Art. 15 TUIR: detrazioni per erogazioni liberali delle persone fisiche non imprenditori. È il corrispondente per i contribuenti IRPEF delle agevolazioni previste dall'art. 100 per le imprese.
— D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): per le erogazioni agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, prevede una deduzione fino al 10% del reddito imponibile, regime più favorevole rispetto all'art. 100 e da preferirsi ove applicabile.
— Art. 108 TUIR: spese di pubblicità e propaganda, rilevanti in alternativa all'art. 100 per le sponsorizzazioni sportive quando sussista un effettivo rapporto di scambio promozionale.
— D.P.R. 600/1973: obblighi di documentazione e ritenuta alla fonte sulle somme erogate ad associazioni e fondazioni.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 461 del 31 ottobre 2019
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce il coordinamento tra art. 51 e art. 100 TUIR in tema di erogazioni liberali e benefit ai dipendenti: le somme corrisposte a categorie di dipendenti per opere e servizi di utilita' sociale (educazione, ricreazione, assistenza) ricadono nei limiti dell'art. 100, comma 1, TUIR (5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente) per la deducibilita' in capo all'impresa.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Asilo nido aziendale
Tizio è titolare di una s.r.l. con 20 dipendenti e un costo del lavoro annuo di 600.000 euro. L'azienda eroga un contributo di 4.000 euro a un asilo nido convenzionato per i figli dei dipendenti. Il limite del 5 per mille del costo del lavoro è 600.000 × 0,005 = 3.000 euro. L'eccedenza di 1.000 euro (4.000 − 3.000) non è deducibile ex art. 100 TUIR e andrà ripresa a tassazione nella dichiarazione IRES. I 3.000 euro deducibili abbattono il reddito imponibile, riducendo l'IRES dovuta.
Caso 2: Erogazione a un'università
Caio gestisce una s.p.a. manifatturiera con reddito d'impresa dichiarato di 2.000.000 euro. L'azienda eroga 50.000 euro a una fondazione universitaria per finanziare una cattedra di ingegneria dei materiali. Il limite del 2% del reddito dichiarato è 40.000 euro. I 40.000 euro sono deducibili ex art. 100 TUIR; i restanti 10.000 euro sono indeducibili. Caio valuta se l'ente beneficiario sia iscritto al RUNTS come ente del terzo settore: in tal caso potrebbe applicare il regime più favorevole del Codice del Terzo Settore (deduzione fino al 10% del reddito), che consentirebbe la deduzione integrale dei 50.000 euro.
Domande frequenti
Come si calcola il limite del 5 per mille per gli oneri di utilità sociale?
Il 5 per mille va calcolato sul totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa. Questa voce comprende retribuzioni lorde, contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e quota di TFR maturata nell'esercizio. L'eccedenza rispetto al limite non è deducibile né riportabile agli anni successivi.
Le erogazioni agli enti del terzo settore rientrano nell'art. 100 TUIR?
In parte sì, ma con una importante precisazione: il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) ha introdotto un regime specifico e più favorevole per le erogazioni agli ETS iscritti al RUNTS, con deduzione fino al 10% del reddito imponibile. Questo regime è preferibile all'art. 100 quando l'ente beneficiario è un ETS regolarmente iscritto.
Un'impresa individuale può dedurre gli oneri di utilità sociale ex art. 100?
Sì. L'art. 100 TUIR si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le imprese individuali soggette a IRPEF. Le spese deducibili si sottraggono al reddito d'impresa determinato ai sensi degli artt. 55 e seguenti del TUIR, con gli stessi limiti percentuali previsti per le società.
Le spese per corsi di formazione dei dipendenti rientrano nell'art. 100?
Le spese per corsi di formazione, aggiornamento e istruzione dei dipendenti possono rientrare nell'art. 100 TUIR come spese per l'istruzione. Tuttavia, se i corsi sono strettamente collegati all'attività lavorativa svolta, possono essere deducibili in via ordinaria come spese inerenti ex art. 109 TUIR, senza il limite del 5 per mille: in quel caso è preferibile qualificarle come spese di formazione professionale.
Se un'associazione sportiva non è affiliata al CONI, le erogazioni sono deducibili?
L'art. 100 TUIR riconosce la deducibilità per le erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (o dagli enti da esso delegati). Le erogazioni a soggetti privi di questo riconoscimento non trovano copertura nell'art. 100; potrebbero eventualmente rientrare in altri regimi (sponsorizzazione deducibile ex art. 108 se sussiste un vero rapporto promozionale, o regime ETS se l'associazione è iscritta al RUNTS).
Vedi anche