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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 18 della legge 218/1995 risolve un problema specifico del diritto internazionale privato: cosa accade quando la legge richiamata dai criteri di conflitto appartiene a uno Stato in cui coesistono più sistemi normativi. Esistono ordinamenti giuridici — come quelli degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, della Spagna con le sue autonomie, o di paesi con sistemi legali basati sull'appartenenza religiosa o etnica — in cui non esiste una legge unica applicabile a tutte le fattispecie, ma vi sono più ordinamenti che si applicano in base alla residenza territoriale o a criteri personali. In questi casi, il comma 1 dispone che la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati dall'ordinamento plurilegislativo richiamato. Se tali criteri non possono essere individuati, il comma 2 prevede l'applicazione del sistema normativo con cui il caso presenta il collegamento più stretto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 L. 218/1995 — Ordinamenti plurilegislativi

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 18 della legge 218/1995 risolve un problema specifico del diritto internazionale privato: cosa accade quando la legge richiamata dai criteri di conflitto appartiene a uno Stato in cui coesistono più sistemi normativi. Esistono ordinamenti giuridici — come quelli degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, della Spagna con le sue autonomie, o di paesi con sistemi legali basati sull'appartenenza religiosa o etnica — in cui non esiste una legge unica applicabile a tutte le fattispecie, ma vi sono più ordinamenti che si applicano in base alla residenza territoriale o a criteri personali. In questi casi, il comma 1 dispone che la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati dall'ordinamento plurilegislativo richiamato. Se tali criteri non possono essere individuati, il comma 2 prevede l'applicazione del sistema normativo con cui il caso presenta il collegamento più stretto.
Il problema degli ordinamenti plurilegislativi

La legge 218/1995 presuppone, nella maggior parte delle sue norme di conflitto, che ogni Stato abbia un unico ordinamento giuridico applicabile ai rapporti privati. Nella realtà, tuttavia, esistono numerosi paesi in cui la situazione è più complessa: negli Stati Uniti, ogni Stato federato ha un proprio diritto privato diverso da quello degli altri; nel Canada, il Québec ha un sistema di civil law mentre le altre province seguono il common law; nel Regno Unito, Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord hanno sistemi giuridici in parte distinti; in Spagna, accanto al codice civile nazionale esistono i cosiddetti «derechos forales» di Catalogna, Aragona, Paesi Baschi e altre comunità; in vari paesi del Medio Oriente e dell'Asia i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge personale religiosa (islamica, cristiana, ebraica ecc.) e non da una legge territoriale uniforme. L'articolo 18 fornisce la regola per risolvere questi casi.

Il criterio principale: i criteri interni dell'ordinamento richiamato

Il comma 1 dell'articolo 18 stabilisce che, quando l'ordinamento richiamato conosce più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. Ciò significa che il giudice italiano deve studiare le norme di diritto interlocale o di diritto interpersonale vigenti nello Stato richiamato per stabilire quale dei suoi sottosistemi si applica al caso concreto. Ad esempio, se la legge italiana richiama la legge americana per disciplinare un contratto stipulato da un cittadino degli Stati Uniti, il giudice italiano deve applicare le regole di conflitto interstatale americane per stabilire se si applica la legge del Delaware, della California o di un altro Stato federato.

Ordinamenti a base territoriale e a base personale

L'articolo 18 distingue tra sistemi normativi a base territoriale e sistemi a base personale. I sistemi a base territoriale sono quelli in cui la legge applicabile dipende dal territorio in cui la persona risiede o in cui il fatto si è verificato: è il caso degli Stati federali come gli USA o il Canada, dove la residenza in un determinato Stato federato determina la legge applicabile. I sistemi a base personale sono invece quelli in cui la legge applicabile dipende dall'appartenenza religiosa, etnica o tribale della persona: è il caso di molti paesi del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia, dove il diritto di famiglia è determinato dalla religione della persona (musulmana, cristiana, ebrea, druza ecc.) piuttosto che dal luogo di residenza. In entrambi i casi, il criterio di selezione del sottosistema applicabile è quello previsto dall'ordinamento richiamato.

Il criterio sussidiario: il collegamento più stretto

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede una regola di chiusura per i casi in cui i criteri interni dell'ordinamento plurilegislativo non possano essere individuati. In questo caso si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Il «collegamento più stretto» è un criterio flessibile che il giudice deve valutare in concreto, considerando elementi come il luogo di residenza abituale delle parti, il luogo di esecuzione del contratto, il luogo di svolgimento dell'attività, la lingua del contratto e altri indici significativi. Si tratta di una clausola di chiusura che evita situazioni di «non liquet» quando l'ordinamento plurilegislativo richiamato non offra criteri sufficientemente determinati per la scelta del sottosistema.

Applicazione pratica: il caso degli Stati Uniti

L'esempio più frequente nella pratica italiana è quello degli ordinamenti federali anglosassoni, in particolare gli Stati Uniti. Quando una norma di conflitto della legge 218/1995 richiama la «legge americana», il giudice italiano deve applicare le norme di diritto internazionale privato americane per individuare quale legge statale si applica. Il diritto internazionale privato americano (Conflict of Laws) si basa su criteri complessi e talvolta divergenti tra i vari Stati, con il «Restatement (Second) of Conflict of Laws» come punto di riferimento dottrinale. Se anche applicando questi criteri non si riesce a individuare lo Stato applicabile, il giudice italiano ricorrerà al collegamento più stretto del comma 2.

Coordinamento con il rinvio (articolo 13)

L'articolo 18 interagisce con la disciplina del rinvio prevista dall'articolo 13. Quando l'ordinamento richiamato è plurilegislativo, il meccanismo del rinvio deve tenere conto di questa complessità: le norme di diritto internazionale privato straniero che operano il rinvio appartengono a quale dei sottosistemi dell'ordinamento plurilegislativo? In generale, si ritiene che le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento plurilegislativo siano quelle federali o centrali, ove esistenti, oppure quelle del sottosistema identificato ai sensi del comma 1 dell'articolo 18. Questa questione di coordinamento tra rinvio e plurilegislazione può dare origine a problemi tecnici complessi che richiedono l'ausilio di esperti.

Casi pratici

Caso 1:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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