- L'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1 del Codice: non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.
- Gli obblighi specifici imposti ai sensi degli artt. 72, 73, 79 e 93 (imprese con significativo potere di mercato) o per il servizio universale sono separati dagli obblighi dell'autorizzazione generale.
- L'autorizzazione generale non può riprodurre condizioni già imposte da altra normativa nazionale, né i diritti d'uso possono ripetere le condizioni dell'autorizzazione.
- Per le condizioni relative alla sicurezza delle reti nell'autorizzazione generale, il Ministero deve acquisire il parere di ACN e AGCOM.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 259/2003 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.
5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
Il principio di tassatività delle condizioni
L'art. 13 introduce un principio fondamentale a tutela degli operatori: le condizioni che possono essere apposte alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso sono tassativamente elencate nell'allegato 1 del Codice. Non è possibile imporre agli operatori condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'allegato, né condizioni più onerose di quanto necessario. Questo principio di tassatività impedisce che le autorizzazioni diventino strumento di onerosi capestri burocratici, ed è direttamente collegato ai principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza che devono caratterizzare le condizioni stesse.
Le categorie di condizioni dell'allegato 1
L'allegato 1 del Codice suddivide le condizioni in tre sezioni (A, B, C) a seconda che si applichino all'autorizzazione generale per le reti e i servizi pubblici (sezione A), alle autorizzazioni generali per le RLAN (sezione B) o ai diritti d'uso individuali dello spettro radio (sezione C). Per i diritti d'uso delle risorse di numerazione si applicano le condizioni della sezione D. Il comma 1 precisa che, nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, le condizioni devono garantire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro e devono essere conformi agli artt. 58 e 64; per i diritti d'uso delle risorse di numerazione, le condizioni devono essere conformi all'art. 98-septies.
La separazione tra obblighi generali e obblighi specifici
Il comma 2 introduce un'importante distinzione concettuale e giuridica. Gli obblighi specifici che possono essere imposti alle imprese con significativo potere di mercato ai sensi degli artt. 72, 73, 79 e 93, e quelli relativi al servizio universale, sono separati dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Questa separazione ha una ratio precisa: gli obblighi asimmetrici (quelli imposti solo alle imprese dominanti) non devono essere confusi con le condizioni di ingresso al mercato (applicabili a tutti). Per garantire la trasparenza, l'autorizzazione generale deve comunque fare menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali gli obblighi specifici vengono imposti.
Il divieto di duplicazione delle condizioni
I commi 3 e 4 codificano un principio di non ridondanza burocratica. L'autorizzazione generale non può riprodurre condizioni già imposte da altra normativa nazionale: un operatore non deve essere costretto a rispettare due volte le stesse prescrizioni per il solo fatto che sono inserite anche nell'autorizzazione. Allo stesso modo, il Ministero non può ripetere nei diritti d'uso le condizioni già previste nell'autorizzazione generale. Questo principio di semplicità amministrativa è funzionale alla riduzione degli oneri per gli operatori.
Il parere di ACN e AGCOM per le condizioni di sicurezza
Il comma 5 è una previsione di carattere procedimentale: quando il Ministero intende definire condizioni relative alla sicurezza delle reti nell'autorizzazione generale (condizioni che non riproducono quelle già imposte da altra normativa), deve acquisire il parere dell'ACN e di AGCOM. Si tratta di un meccanismo di coordinamento che assicura coerenza tra la disciplina delle comunicazioni elettroniche e le politiche di cybersicurezza.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore che contesta una condizione non prevista dall'allegato 1
Il Ministero inserisce nell'autorizzazione generale di Alfa S.p.A. una condizione che impone di pubblicare trimestralmente i dati di traffico disaggregati per singolo comune, condizione non prevista dall'allegato 1 del Codice. Alfa S.p.A. contesta la condizione davanti al TAR Lazio, richiamando il principio di tassatività dell'art. 13, comma 1. Il TAR dovrà verificare se la condizione rientra nell'allegato 1 o se il Ministero ha ecceduto dai propri poteri imponendo obblighi ulteriori.
Caso 2: L'impresa che vuole sapere se le condizioni del mercato all'ingrosso rientrano nell'autorizzazione
Tizio è il direttore legale di un operatore con significativo potere di mercato sul mercato all'ingrosso della banda larga. AGCOM gli impone obblighi di accesso ai sensi dell'art. 72. Tizio vuole capire se questi obblighi fanno parte della sua autorizzazione generale. L'art. 13, comma 2, chiarisce che gli obblighi specifici imposti alle imprese con significativo potere di mercato sono separati dagli obblighi dell'autorizzazione generale, anche se l'autorizzazione deve fare menzione dei criteri e delle procedure con cui possono essere imposti.
Caso 3: Il nuovo operatore che riceve un'autorizzazione con condizioni di sicurezza
Beta S.r.l. riceve dall'autorizzazione generale condizioni specifiche in materia di sicurezza della rete che prevedono obblighi di audit periodici non presenti in altra normativa. L'art. 13, comma 5, richiede che per queste condizioni il Ministero abbia acquisito il parere dell'ACN e di AGCOM. Beta S.r.l. chiede di verificare se la procedura è stata rispettata, potendo altrimenti invocare il vizio di procedura nell'eventuale impugnazione dell'autorizzazione.
Domande frequenti
Dove si trova l'elenco delle condizioni che possono essere imposte agli operatori?
Le condizioni sono elencate nell'allegato 1 al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Il testo integrale dell'allegato, con le tre sezioni A (reti e servizi pubblici), B (RLAN) e C (spettro radio), è consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e nella banca dati normativa di riferimento.
Gli obblighi di servizio universale rientrano nell'autorizzazione generale?
No, non direttamente. Il comma 2 dell'art. 13 stabilisce che gli obblighi imposti ai soggetti designati per la fornitura del servizio universale sono separati dagli obblighi dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione deve però fare menzione dei criteri e delle procedure con cui questi obblighi specifici possono essere imposti. La disciplina del servizio universale è contenuta negli artt. 96 e seguenti del Codice.
Un operatore può essere soggetto contemporaneamente all'autorizzazione generale e agli obblighi di accesso?
Sì. L'art. 13 prevede due livelli distinti: le condizioni dell'autorizzazione generale (applicabili a tutti gli operatori che entrano nel mercato) e gli obblighi specifici asimmetrici (imposti solo alle imprese con significativo potere di mercato ai sensi degli artt. 72-93). Un grande operatore sarà soggetto a entrambi i livelli di obblighi, che sono giuridicamente separati.
L'autorizzazione generale è soggetta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1?
Sì, il comma 1 stabilisce espressamente che l'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1. Si tratta di una condizione obbligatoria e inderogabile per tutti gli operatori, indipendentemente dal tipo di rete o servizio offerto. Il contenuto specifico è consultabile nell'allegato 1 del Codice.