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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le macchine operatrici ammesse a circolare su strada devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Motorizzazione, che rilascia carta di circolazione e targa al proprietario dichiarato.
  • Nella domanda di immatricolazione il proprietario indica i propri dati anagrafici; se del caso, anche i dati dell'impresa a cui è affidata l'utilizzazione del mezzo.
  • L'obbligo di indicare i dati dell'impresa utilizzatrice non si applica alle macchine con motore di trazione non superiore a 50 kW né a carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili.
  • Alla cessazione dalla circolazione il proprietario deve comunicarlo alla Motorizzazione, restituire targa e carta di circolazione; la Motorizzazione distrugge la targa e annulla la carta.
  • In caso di permuta, il proprietario deve comunicare la temporanea cessazione dalla circolazione indicando il depositario e la sua sede.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 298 DPR 495/1992 — Registrazione e targatura delle macchine operatrici

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

In sintesi

  • Le macchine operatrici ammesse a circolare su strada devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Motorizzazione, che rilascia carta di circolazione e targa al proprietario dichiarato.
  • Nella domanda di immatricolazione il proprietario indica i propri dati anagrafici; se del caso, anche i dati dell'impresa a cui è affidata l'utilizzazione del mezzo.
  • L'obbligo di indicare i dati dell'impresa utilizzatrice non si applica alle macchine con motore di trazione non superiore a 50 kW né a carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili.
  • Alla cessazione dalla circolazione il proprietario deve comunicarlo alla Motorizzazione, restituire targa e carta di circolazione; la Motorizzazione distrugge la targa e annulla la carta.
  • In caso di permuta, il proprietario deve comunicare la temporanea cessazione dalla circolazione indicando il depositario e la sua sede.
Indice dei contenuti

Le macchine operatrici e la circolazione stradale

L'art. 298 del DPR 495/1992 disciplina le procedure di registrazione e targatura delle macchine operatrici, in attuazione dell'art. 114 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L'art. 114 del Codice ammette la circolazione su strada delle macchine operatrici — categoria che comprende veicoli destinati per costruzione a lavori agricoli, industriali, di costruzione o manutenzione stradale — entro i limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

La distinzione tra macchine operatrici e gli altri veicoli a motore ha rilevanza pratica rilevante: queste macchine non sono progettate primariamente per la circolazione su strada, ma devono farlo per spostarsi tra cantieri, campi e depositi. La normativa impone pertanto un sistema di registrazione dedicato che consenta l'identificazione del veicolo e del suo proprietario, senza appesantire eccessivamente le imprese con procedure analoghe a quelle previste per gli autoveicoli ordinari.

L'immatricolazione e il rilascio della targa

Il comma 1 stabilisce l'obbligo di immatricolazione presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per tutte le macchine operatrici ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 114 del Codice. L'ufficio provinciale provvede al rilascio sia della carta di circolazione — documento che accompagna il veicolo e ne attesta le caratteristiche tecniche e l'identità del proprietario — sia della targa, che identifica univocamente il veicolo sulla rete stradale.

Il rilascio avviene a favore del soggetto che dichiara di essere il proprietario del mezzo. La dichiarazione di proprietà costituisce il titolo su cui si fonda l'immatricolazione: non è richiesto un titolo giuridico formale aggiuntivo nella fase di immatricolazione, fatta salva la responsabilità del dichiarante per false dichiarazioni.

Il contenuto della domanda di immatricolazione

Il comma 2 elenca i dati che il proprietario è obbligato a inserire nella domanda di immatricolazione: i propri dati anagrafici e di residenza. Si tratta di informazioni essenziali per il popolamento del registro e per la successiva individuazione del responsabile del veicolo in caso di sinistri, infrazioni o controlli.

Il comma 3 aggiunge un obbligo ulteriore: qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa a cui è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Questa disposizione risponde all'esigenza di distinguere il soggetto proprietario del mezzo — che può essere una società di leasing, un ente pubblico o un privato — dal soggetto che ne fa concretamente uso e che deve quindi essere raggiungibile in caso di controllo.

Le eccezioni all'obbligo di indicare l'impresa utilizzatrice

Il comma 3 prevede due categorie di eccezioni all'obbligo di indicare l'impresa utilizzatrice:

Prima eccezione — veicoli con potenza limitata: le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW non sono soggette all'obbligo. La ratio è di semplificazione: i mezzi di piccola potenza — miniescavatori, piccoli trattori semoventi — vengono spesso impiegati da artigiani o piccole imprese senza una struttura organizzativa complessa che giustifichi la distinzione tra proprietario e utilizzatore.

Seconda eccezione — categorie tipologiche specifiche: l'obbligo non si applica neppure alle macchine operatrici classificate come carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, a quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali, nonché alle macchine operatrici trainate. Queste categorie vengono escluse perché la loro circolazione su strada è tipicamente breve e strettamente strumentale all'attività lavorativa in prossimità del cantiere.

La cessazione dalla circolazione

Il comma 4 disciplina le procedure da seguire quando la macchina operatrice cessa definitivamente di circolare. Il proprietario ha l'obbligo di:

  • Comunicare la cessazione a un ufficio provinciale della Motorizzazione.
  • Restituire la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione.

L'ufficio provinciale rilascia apposita ricevuta della restituzione e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione e al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Motorizzazione. Questo meccanismo evita che targhe di macchine cessate possano circolare illegalmente o essere apposte su altri veicoli.

Il caso speciale della permuta

Il comma 5 affronta il caso specifico della macchina operatrice data in permuta — cioè ceduta a un concessionario o a un privato in cambio di un altro mezzo, con un periodo intermedio in cui il veicolo non è di proprietà del cedente ma non è ancora immatricolato a nome del cessionario. In questo caso, il proprietario che cede il mezzo in permuta deve comunicare alla Motorizzazione la temporanea cessazione dalla circolazione, indicando il soggetto depositario del mezzo e la sua sede. Questo consente di tracciare il veicolo durante il periodo di permuta e di attribuirne la responsabilità al depositario per l'eventuale circolazione abusiva.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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