← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le malattie e affezioni elencate nell'appendice II al titolo relativo all'idoneità alla guida escludono il rilascio del certificato di idoneità alla guida.
  • Per ciascuna malattia o affezione l'appendice specifica le condizioni di esclusione, che possono essere assolute o relative a particolari stati della patologia.
  • L'esclusione opera come impedimento al rilascio del certificato, non come revoca automatica di una patente già ottenuta: in caso di sopravvenienza, si attivano le procedure di revisione previste dal Codice della Strada.
  • Le condizioni di idoneità psicofisica sono verificate dalle commissioni mediche locali e dai medici monocratici competenti secondo la normativa vigente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 320 DPR 495/1992 — Malattie invalidanti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

In sintesi

  • Le malattie e affezioni elencate nell'appendice II al titolo relativo all'idoneità alla guida escludono il rilascio del certificato di idoneità alla guida.
  • Per ciascuna malattia o affezione l'appendice specifica le condizioni di esclusione, che possono essere assolute o relative a particolari stati della patologia.
  • L'esclusione opera come impedimento al rilascio del certificato, non come revoca automatica di una patente già ottenuta: in caso di sopravvenienza, si attivano le procedure di revisione previste dal Codice della Strada.
  • Le condizioni di idoneità psicofisica sono verificate dalle commissioni mediche locali e dai medici monocratici competenti secondo la normativa vigente.
Indice dei contenuti

La norma e il suo contesto: idoneità psicofisica alla guida

L'articolo 320 del DPR 495/1992 si colloca nel titolo dedicato alle condizioni di idoneità psicofisica alla guida e disciplina in particolare il caso delle malattie e affezioni invalidanti che precludono il rilascio del certificato di idoneità. Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) subordina il rilascio della patente di guida al possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa; il regolamento ne specifica il dettaglio tecnico-medico attraverso il rinvio all'appendice II del medesimo titolo.

La norma ha carattere dichiarativo rispetto alla disciplina contenuta nell'appendice, che costituisce il vero cuore del sistema: elenca le categorie di patologie, le specificazioni per ciascuna di esse e le condizioni — assolute o condizionate — di esclusione. L'articolo 320 svolge la funzione di collegamento tra la norma primaria (il Codice) e l'appendice tecnica (elenco delle patologie).

Il meccanismo dell'esclusione

L'esclusione dal rilascio del certificato di idoneità non opera in modo uguale per tutte le patologie. L'appendice II distingue tra:

esclusioni assolute: condizioni in cui la patologia, per la sua natura o gravità, è di per sé incompatibile con qualsiasi attività di guida, indipendentemente dalla categoria di patente richiesta. In questi casi, nessun compenso terapeutico o adattamento del veicolo può superare il divieto.

esclusioni relative o condizionate: condizioni in cui l'idoneità dipende dalla fase o dalla gravità della malattia, dai farmaci assunti, dalla presenza o assenza di determinati sintomi, dai risultati di specifici accertamenti strumentali. In questi casi l'esclusione opera solo in presenza delle circostanze indicate, mentre in loro assenza — o con adeguati compensi — il rilascio può avvenire.

Questa distinzione è essenziale nella pratica: non basta la diagnosi di una patologia compresa nell'appendice per escludere automaticamente l'idoneità. Occorre verificare se la condizione specifica del richiedente ricade nelle circostanze di esclusione previste per quella patologia.

Il certificato di idoneità: chi lo rilascia e come

Il certificato di idoneità psicofisica è il documento che attesta il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti dalla normativa. Viene rilasciato, a seconda della categoria di patente e delle circostanze:

— dai medici monocratici abilitati (medici di medicina generale o altri medici certificatori), per le categorie ordinarie e in assenza di condizioni che richiedano accertamento specialistico;

— dalle commissioni mediche locali (CML), composte da specialisti, per i casi più complessi: persone con disabilità, candidati alla patente professionale, titolari di patente la cui idoneità è messa in discussione da una sopravvenuta condizione medica.

La riforma introdotta dal Codice ha attribuito alle CML un ruolo centrale nell'accertamento delle condizioni di idoneità nei casi patologici dubbi o complessi, con la possibilità di prescrivere adattamenti del veicolo, limitare la validità della patente o richiedere revisioni periodiche.

Sopravvenienza della malattia e revisione della patente

L'articolo 320 si riferisce specificamente al momento del rilascio del certificato, cioè alla fase di accesso alla patente. Ma le stesse condizioni di esclusione operano anche in caso di sopravvenienza della malattia in un titolare di patente già in possesso del documento. In questo caso, il meccanismo non è l'esclusione preventiva dal rilascio, ma la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, che può concludersi con la conferma, la limitazione o la revoca del titolo abilitativo.

Il conducente ha l'obbligo di comunicare alla competente autorità le variazioni delle proprie condizioni di salute che possano incidere sull'idoneità alla guida. Il mancato rispetto di questo obbligo, oltre alle implicazioni amministrative, può avere rilevanza in caso di incidente causato dalla patologia.

Il raccordo con la normativa europea

L'idoneità psicofisica alla guida è materia ampiamente armonizzata a livello europeo. La Direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida (recepita in Italia con il D.Lgs. 59/2011) e la successiva Direttiva 2009/113/CE stabiliscono i requisiti minimi di idoneità per le varie categorie di patente, con un allegato tecnico che elenca le patologie rilevanti. Il sistema italiano dell'appendice II del regolamento si raccorda con questi standard europei, pur mantenendo la possibilità di prevedere requisiti più stringenti nei limiti consentiti dal diritto europeo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.