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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In attuazione dell'art. 115, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, l'art. 307 disciplina l'attestato di idoneità psicofisica richiesto per la guida di determinati veicoli adibiti al trasporto di persone.
  • L'attestato è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice, a seguito di visita medica specialistica che accerta la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
  • L'attestato (conforme al modello IV.1 allegato al regolamento) ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo limiti temporali più brevi indicati dalla commissione.
  • L'attestato, abbinato alla patente di guida in corso di validità e all'eventuale certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone.
  • Si tratta di un articolo pillar: la materia dell'idoneità psicofisica per i conducenti professionali di veicoli per il trasporto di persone è di primaria importanza per la sicurezza stradale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 307 DPR 495/1992 — Attestato di idoneità psicofisica

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.

In sintesi

  • In attuazione dell'art. 115, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, l'art. 307 disciplina l'attestato di idoneità psicofisica richiesto per la guida di determinati veicoli adibiti al trasporto di persone.
  • L'attestato è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice, a seguito di visita medica specialistica che accerta la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
  • L'attestato (conforme al modello IV.1 allegato al regolamento) ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo limiti temporali più brevi indicati dalla commissione.
  • L'attestato, abbinato alla patente di guida in corso di validità e all'eventuale certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone.
  • Si tratta di un articolo pillar: la materia dell'idoneità psicofisica per i conducenti professionali di veicoli per il trasporto di persone è di primaria importanza per la sicurezza stradale.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: idoneità psicofisica e patenti professionali

La guida di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone è soggetta a un regime di controllo più stringente rispetto alla guida ordinaria. Il Codice della Strada, all'art. 115, comma 2, lettera b), stabilisce che i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone debbano essere in possesso, oltre che della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP), di uno specifico attestato di idoneità psicofisica. L'art. 307 del DPR 495/1992 attua questa previsione, individuando l'organo competente al rilascio, la procedura di accertamento e la durata temporale dell'attestato.

La ratio di questo sistema è chiara: chi guida un mezzo pesante carico di passeggeri — un pullman di linea, un autoarticolato per il trasporto di scolaresche, un autosnodato del trasporto pubblico locale — deve essere soggetto a verifiche periodiche più frequenti e specializzate rispetto a quelle connesse al rinnovo della patente ordinaria. Un'improvvisa riduzione delle capacità visive, uditive, cognitive o motorie può avere conseguenze catastrofiche non solo per il conducente, ma per decine di passeggeri e per gli altri utenti della strada.

La commissione medica locale: chi la compone e come funziona

Il comma 1 dell'art. 307 individua nell'organo di rilascio la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della Strada. Le commissioni mediche locali sono istituite presso le ASL (Aziende Sanitarie Locali) di tutto il territorio nazionale e sono composte da medici specialisti. La loro competenza in materia di patenti e idoneità alla guida è molto ampia: si occupano delle revisioni per i conducenti con patologie particolari, del rinnovo della patente per gli anziani oltre una certa fascia di età, delle idoneità speciali e — appunto — dell'attestato per i conducenti professionali di veicoli per il trasporto di persone.

La visita medica svolta dalla commissione è di tipo specialistico e finalizzata ad «accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti». Questo elemento è importante: non si tratta di una prima verifica, ma di una verifica periodica della persistenza dei requisiti già riconosciuti al momento del rilascio della patente. Cambiamenti intervenuti nelle condizioni di salute del conducente — un deterioramento della vista, una patologia cardiaca, un disturbo del sonno con rischio di colpi di sonno alla guida — possono determinare un esito negativo della visita e l'impossibilità di ottenere o rinnovare l'attestato.

È importante distinguere questa commissione dal semplice medico monocratico autorizzato al rinnovo delle patenti ordinarie: per l'attestato ex art. 307, la valutazione è sempre collegiale e specialistica, con competenza superiore rispetto alla visita medica standard.

Il contenuto e la forma dell'attestato: il modello IV.1

Il comma 2 stabilisce che l'attestato è conforme al modello IV.1, allegato al DPR 495/1992. Questo modello standardizzato garantisce l'uniformità formale del documento su tutto il territorio nazionale, rende il documento immediatamente riconoscibile dalle forze di polizia stradale in sede di controllo e impedisce contraffazioni o attestati di forma non conforme.

Il modello indica, tra l'altro, la data di rilascio, l'identità del conducente, il tipo di veicoli per cui l'idoneità è accertata e l'eventuale data di scadenza anticipata rispetto al termine ordinario annuale. Quest'ultima indicazione è particolarmente importante: la commissione può ritenere che, per le condizioni di salute del conducente, sia necessario rinnovare la verifica prima del termine ordinario di un anno, e può fissare una scadenza più ravvicinata.

La durata dell'attestato: regola annuale e deroghe

Il comma 2 stabilisce che l'attestato ha validità per un periodo di un anno a partire dalla data di rilascio. Si tratta di un termine significativamente più breve rispetto alla durata di rinnovo della patente ordinaria. Questa scelta legislativa riflette la maggiore criticità delle condizioni psicofisiche nel settore del trasporto professionale di persone: in un anno possono intervenire cambiamenti significativi nello stato di salute, e la verifica annuale consente un controllo ravvicinato.

Tuttavia, la commissione può indicare nell'attestato un termine di validità più breve, qualora le condizioni del conducente lo richiedano. Questa flessibilità è essenziale per garantire la sicurezza: un conducente con una patologia stabilizzata ma da monitorare potrà essere sottoposto a revisione semestrale o trimestrale, senza dover attendere la scadenza annuale.

Il «set documentale» per la guida professionale di veicoli passeggeri

Il comma 2 chiarisce anche il regime di circolazione: l'attestato, di per sé, non è sufficiente. Il conducente deve portare con sé un «set» di documenti:

  • La patente di guida in corso di validità: di categoria D, DE, D1 o D1E per gli autobus, oppure di categoria adeguata per gli altri veicoli elencati (la patente deve coprire la categoria del veicolo condotto).
  • Il certificato di abilitazione professionale (CAP), ove ricorra il caso: il CAP è richiesto per i conducenti professionali di determinate categorie di veicoli destinati al trasporto di persone, come i conducenti di autobus di linea.
  • L'attestato di idoneità psicofisica conforme al modello IV.1, in corso di validità.

L'assenza di uno di questi documenti, o la loro scadenza, preclude la legittima guida dei veicoli indicati e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida senza i requisiti prescritti, che possono essere severe e comportare anche il fermo del veicolo.

I veicoli interessati: autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati

L'elenco dei veicoli per la guida dei quali è necessario l'attestato comprende tutti i mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone:

  • Autobus: veicoli destinati al trasporto di più di nove persone compreso il conducente.
  • Autocarri: normalmente destinati al trasporto di cose, ma quando adibiti al trasporto di persone (ad esempio in ambito fieristico o sportivo con autorizzazione speciale) richiedono l'attestato.
  • Autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di persone: mezzi complessi, composti da motrice e rimorchio o semirimorchio, destinati al trasporto di passeggeri.
  • Autosnodati: i tipici autobus «a fisarmonica» utilizzati nel trasporto pubblico urbano, con sezione anteriore e posteriore collegate da un giunto flessibile.

In tutti questi casi, le dimensioni del mezzo, la complessità della guida e il numero di passeggeri trasportati giustificano ampiamente l'obbligo di una verifica periodica specialistica delle condizioni psicofisiche del conducente.

Il rapporto con la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

L'attestato di idoneità psicofisica ex art. 307 non va confuso con la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), introdotta in attuazione della direttiva europea 2003/59/CE e disciplinata dal D.Lgs. 286/2005. La CQC è un documento che attesta la qualificazione professionale del conducente e richiede il superamento di un esame teorico-pratico, nonché la partecipazione periodica a corsi di formazione continua. L'attestato psicofisico ex art. 307, invece, riguarda esclusivamente la verifica delle condizioni di salute.

I due documenti coesistono e si integrano: un conducente professionale di autobus deve avere sia la CQC in corso di validità (che attesta le competenze), sia l'attestato psicofisico (che attesta l'idoneità sanitaria). La mancanza di uno dei due comporta l'impossibilità di esercitare legalmente la professione. Questa distinzione è importante per gli operatori del settore e per i gestori di flotte di trasporto pubblico, che devono monitorare separatamente la scadenza di ciascuno dei documenti richiesti ai propri conducenti.

Va altresì precisato che l'idoneità psicofisica accertata dalla commissione medica locale ai sensi dell'art. 307 è distinta e aggiuntiva rispetto alla visita medica ordinaria richiesta per il rinnovo della patente. Le commissioni valutano parametri più ampi e con maggiore dettaglio, in ragione della responsabilità verso il pubblico che grava sui conducenti professionali di mezzi pesanti per il trasporto di persone.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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