- I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi devono rispettare le prescrizioni costruttive e di efficienza dell'allegato 6 del DPR 212/1981, in attuazione dell'articolo 57 del Codice della Strada.
- Il freno di servizio deve garantire decelerazioni medie minime in funzione della velocità, secondo i valori della tabella III.4 allegata al Regolamento.
- Il freno di stazionamento deve mantenere immobile la macchina su pendenze ascendenti e discendenti di almeno il 18%; se abilitata al traino, deve tenere ferma anche la macchina trainata non frenata su pendenze di almeno il 12%.
- Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, può stabilire prescrizioni diverse quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 274 DPR 495/1992 — Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.
2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immo- bile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. Nota all'art. 274: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Stesso numero, altri codici
- Art. 274 Cod. Amb. — Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
- Art. 274 D.Lgs. 209/2005 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
- Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell'azione
- Articolo 274 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne
- Articolo 274 Codice di Procedura Penale: Esigenze cautelari
In sintesi
Indice dei contenuti
Le macchine agricole semoventi e la loro circolazione su strada
Le macchine agricole semoventi — trattori, mietitrebbie, macchine raccoglitrici, irroratrici semoventi — sono veicoli progettati principalmente per operare nei campi, ma che per loro natura devono poter circolare anche su strade pubbliche: per spostarsi da un appezzamento all'altro, per raggiungere le aziende, per percorrere tratti di strada rurale o provinciale. Questa circolazione mista — su terreno agricolo e su strada — pone esigenze tecniche specifiche anche per quanto riguarda i sistemi di frenatura. L'articolo 274 del Regolamento, in attuazione dell'articolo 57 del Codice della Strada, stabilisce i requisiti minimi che questi sistemi devono soddisfare, con particolare attenzione alle caratteristiche operative di veicoli pesanti, lenti e spesso dotati di assetti asimmetrici.
Il fondamento normativo: l'art. 57 del Codice e il DPR 212/1981
L'articolo 274 del Regolamento attua l'articolo 57 del Codice della Strada, che disciplina le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole. Per la parte costruttiva, la norma rinvia all'allegato 6 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 — il decreto presidenziale che storicamente ha disciplinato le caratteristiche tecniche dei veicoli agricoli — e alle sue successive modificazioni. Questo sistema a cascata — Codice → Regolamento → DPR 212 — riflette la necessità di poter aggiornare le specifiche tecniche (che evolvono con la tecnologia) senza dover modificare la norma primaria, ma mantenendo la chiarezza sulla gerarchia delle fonti. Le prescrizioni costruttive e di efficienza contenute nell'allegato 6 definiscono materiali, geometrie degli organi frenanti, requisiti dei circuiti idraulici o pneumatici, e così via.
Il freno di servizio: la tabella delle decelerazioni minime
Il freno di servizio — il freno «normale», azionabile dal conducente durante la marcia per rallentare o fermare il veicolo — deve garantire valori minimi di decelerazione media che variano in funzione della velocità del veicolo. Questi valori sono riportati nella tabella III.4 allegata al Regolamento e costituiscono parte integrante dello stesso. Il metodo di verifica è il cosiddetto test di «tipo 0»: una prova in condizioni standard (asfalto asciutto, carico massimo) in cui si misura la decelerazione effettivamente ottenibile dall'impianto frenante. I valori della tabella tengono conto delle peculiarità delle macchine agricole: masse considerevoli, velocità massime relativamente basse (di norma non superiori ai 40 km/h), pneumatici con caratteristiche diverse da quelli degli autoveicoli stradali. Un freno di servizio che non raggiunge le decelerazioni minime previste rappresenta un rischio concreto per la sicurezza, particolarmente nelle situazioni di emergenza su strada.
Il freno di stazionamento: i requisiti di pendenza
Il freno di stazionamento — il «freno a mano» nella terminologia comune — ha una funzione diversa: non rallenta il veicolo in movimento, ma lo mantiene fermo quando è parcheggiato. Per le macchine agricole semoventi, la norma è particolarmente stringente per una ragione evidente: questi veicoli operano frequentemente su terreni in pendenza, dove il rischio di movimenti involontari è concreto e potenzialmente pericoloso per le persone che lavorano nelle vicinanze.
Il Regolamento fissa due requisiti distinti:
La soglia del 18% per il veicolo isolato è significativamente più elevata di quella prevista per gli autoveicoli (generalmente il 18% è richiesto anche per i veicoli stradali, ma le macchine agricole operano su terreni potenzialmente più irregolari). La riduzione al 12% per le combinazioni con trainata è giustificata dall'aumento della massa: mantenere ferma una combinazione di diverse tonnellate su pendenza richiede forze frenanti molto elevate, e la norma calibra il requisito in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato senza richiedere prestazioni tecnicamente impraticabili.
Il potere ministeriale di deroga e adeguamento
L'articolo 274 contiene una clausola di flessibilità importante: il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può stabilire con proprio provvedimento prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti «quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano». Questa norma di chiusura consente di adeguare i requisiti tecnici all'evoluzione tecnologica dei veicoli agricoli, senza dover modificare il Regolamento con la procedura ordinaria. In particolare, consente di rendere più stringenti i requisiti per categorie specifiche di macchine (ad esempio macchine molto pesanti, o macchine destinate a operare su pendii particolarmente ripidi) qualora emergano nuove evidenze di sicurezza. È uno strumento di aggiornamento normativo agile, tipico delle materie ad alta componente tecnica.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti