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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il colore di fondo delle targhe è giallo per macchine agricole (semoventi e trainate), macchine operatrici e targhe ripetitrici; bianco per tutti gli altri veicoli, con elementi cromatici specifici alle estremità delle targhe per autoveicoli, rimorchi e motoveicoli.
  • I caratteri e il marchio della Repubblica italiana sono neri; la sigla «I» è bianca; alcune lettere e scritte usano il colore rosso (es. RIM. AGR., macchine operatrici) o azzurro (sigle EE per escursionisti esteri).
  • Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari sono realizzati mediante imbutitura profonda di 1,4 mm (±0,1 mm), ridotta a 0,5 mm per alcuni elementi decorativi.
  • Le targhe degli escursionisti esteri recano una zona rettangolare per un talloncino rosso con mese e anno di scadenza della carta di circolazione; le targhe nazionali recano due talloncini (anno di immatricolazione e sigla della provincia di residenza) che non identificano il veicolo.
  • Il sistema di targatura introdotto dal regolamento è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 1993; i veicoli già immatricolati potevano continuare a circolare con la targa originale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 260 DPR 495/1992 — Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritta… RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474; c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice. c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista; 44

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Più o Meno) 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 44

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre

1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all' articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

In sintesi

  • Il colore di fondo delle targhe è giallo per macchine agricole (semoventi e trainate), macchine operatrici e targhe ripetitrici; bianco per tutti gli altri veicoli, con elementi cromatici specifici alle estremità delle targhe per autoveicoli, rimorchi e motoveicoli.
  • I caratteri e il marchio della Repubblica italiana sono neri; la sigla «I» è bianca; alcune lettere e scritte usano il colore rosso (es. RIM. AGR., macchine operatrici) o azzurro (sigle EE per escursionisti esteri).
  • Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari sono realizzati mediante imbutitura profonda di 1,4 mm (±0,1 mm), ridotta a 0,5 mm per alcuni elementi decorativi.
  • Le targhe degli escursionisti esteri recano una zona rettangolare per un talloncino rosso con mese e anno di scadenza della carta di circolazione; le targhe nazionali recano due talloncini (anno di immatricolazione e sigla della provincia di residenza) che non identificano il veicolo.
  • Il sistema di targatura introdotto dal regolamento è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 1993; i veicoli già immatricolati potevano continuare a circolare con la targa originale.
Indice dei contenuti

Il sistema di targatura: funzione identificativa e standard tecnici

L'art. 260 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di riferimento per le caratteristiche fisiche e cromatiche delle targhe di immatricolazione italiane, in attuazione dell'art. 235 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le targhe di immatricolazione, e dell'art. 134 del Codice, che regolamenta i veicoli degli escursionisti esteri. La targa non è un semplice ornamento: è lo strumento principale di identificazione del veicolo e del suo intestatario nella circolazione stradale. La sua standardizzazione tecnica è essenziale per garantire che i sistemi automatici di lettura (telecamere di autovelox, varchi ZTL, portali autostradali, controlli di polizia) possano leggerla correttamente in tutte le condizioni di luce, velocità e angolazione. Le caratteristiche dimensionali, cromatiche e fotometriche delle targhe — a cui l'art. 260 si riferisce come criteri base — devono rispettare le specifiche del disciplinare tecnico contenuto nell'appendice XIII al titolo cui appartiene la norma.

La differenziazione cromatica per categoria di veicolo

Il comma 1 dell'art. 260 stabilisce una codifica cromatica che distingue, a colpo d'occhio, le diverse categorie di veicoli. Il fondo giallo identifica tre categorie: macchine agricole semoventi e trainate, macchine operatrici semoventi e trainate, e targhe ripetitrici (le targhe installate sul retro dei rimorchi che «ripetono» la targa del veicolo trainante). Il fondo bianco è invece la regola generale per tutti gli altri veicoli — autoveicoli, motoveicoli, rimorchi ordinari — con la particolarità che le estremità delle targhe per questi veicoli presentano elementi di colore diverso (il richiamo alle «parti poste all'estremità» allude allo spazio blu con la stella europea e la sigla «I» che caratterizza le targhe moderne). I caratteri alfanumerici e il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, mentre la sigla «I» è bianca (per essere leggibile sul fondo blu delle estremità della targa). Per alcune categorie speciali è previsto il rosso: la scritta «RIM. AGR.» (rimorchio agricolo), la lettera «R» delle targhe ripetitrici, e i caratteri delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici. Le sigle «EE» delle targhe degli escursionisti esteri sono invece di colore azzurro, come previsto dall'art. 134, comma 1 del Codice.

La tecnica dell'imbutitura: profondità e tolleranze

Il comma 2 disciplina la modalità costruttiva dei caratteri e degli elementi grafici delle targhe: l'imbutitura, ossia la pressatura profonda del metallo per creare caratteri e simboli in rilievo. La profondità standard è 1,4 mm con una tolleranza di ±0,1 mm, quindi il range accettabile è 1,3–1,5 mm. Questa profondità garantisce che i caratteri siano leggibili per riflessione della luce anche in condizioni difficili — di notte, con la luce dei fari di un altro veicolo o di una torcia della polizia — e resistano all'usura nel tempo. La profondità può essere ridotta fino a 0,5 mm per elementi specifici che non svolgono funzione identificativa primaria: il cerchio del marchio della Repubblica italiana, l'ellisse con la sigla dello Stato sulle targhe degli escursionisti esteri, il rettangolo del talloncino di scadenza sulle stesse targhe, e i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici. Per questi elementi secondari, la riduzione della profondità di imbutitura è funzionale alla minore esigenza di robustezza e alla loro natura prevalentemente decorativa o informativa.

I talloncini informativi: escursionisti esteri e targhe nazionali

Il comma 3 disciplina i talloncini adesivi che si applicano in zone specifiche della targa. Per le targhe degli escursionisti esteri (veicoli stranieri che circolano temporaneamente in Italia con autorizzazione temporanea), è prevista una zona rettangolare di 69×20 mm destinata a un talloncino rosso con i dati di scadenza della carta di circolazione. Questo talloncino consente alle forze dell'ordine di verificare rapidamente se il veicolo è in regola con la validità del documento. Per le targhe nazionali, la zona rettangolare posta all'estremità destra della targa ospita invece due talloncini: il superiore, in giallo, riporta le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; l'inferiore, in bianco, riporta la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Il comma 3 precisa esplicitamente che questi talloncini «non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario». Ciò ha una conseguenza pratica importante: la perdita o il deterioramento di questi talloncini non pregiudica la regolarità della targa né l'identificazione del veicolo, a differenza degli altri elementi della targa che, se illeggibili, espongono il conducente a sanzioni.

L'entrata in vigore del sistema e il regime transitorio

Il comma 5 descrive il regime di transizione verso il nuovo sistema di targatura, entrato in vigore progressivamente dal 1° ottobre 1993. I veicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore del nuovo sistema potevano continuare a circolare con le targhe originali (cosiddette «targhe di vecchio tipo»), senza obbligo di sostituzione. Successivamente, con l'avvento dal 1° gennaio 1999 delle nuove targhe con la banda europea, è stata prevista la possibilità di sostituire le targhe del sistema del 1993 con le nuove targhe, mantenendo la stessa combinazione alfanumerica: questa sostituzione non costituisce «reimmatricolazione» ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 285/1992. Il comma 6 rinvia all'appendice XIII per le caratteristiche tecniche specifiche e i requisiti di idoneità che le targhe devono rispettare per essere accettate, ovvero per essere prodotte e distribuite.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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