- L'art. 247 disciplina il flusso telematico di dati tra il sistema della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) e il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) in occasione dei trasferimenti di proprietà dei veicoli, in attuazione dell'art. 94 del Codice della Strada.
- Il centro elaborazione dati della Motorizzazione trasmette telematicamente al P.R.A. i dati di identificazione del veicolo e le generalità del nuovo proprietario per il rilascio della carta di circolazione aggiornata.
- Il P.R.A. deve effettuare le trascrizioni entro tre giorni dal ricevimento dei dati; in caso di irregolarità, ricusa le formalità entro lo stesso termine con comunicazione telematica alla Motorizzazione.
- I trasferimenti di residenza del proprietario comportano l'aggiornamento automatico della carta di circolazione tramite tagliando postale, con obbligo dei Comuni di comunicare le variazioni anagrafiche entro un mese.
- Gli ufficiali di anagrafe che registrano il trasferimento di residenza senza verificare gli adempimenti fiscali sono responsabili in solido dell'omesso pagamento dei relativi importi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 247 DPR 495/1992 — Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.
2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10)
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 247 Cod. Amb. — siti soggetti a sequestro
- Art. 247 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva
- Articolo 247 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare
- Art. 247 c.p.p.: Casi e forme delle perquisizioni
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e fondamento normativo
L'art. 247 del DPR 495/1992 disciplina il sistema di comunicazioni telematiche tra gli uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) e il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), in attuazione dell'art. 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che regola il trasferimento di proprietà dei veicoli e le conseguenti variazioni della carta di circolazione.
La norma si inserisce in un contesto di progressiva informatizzazione dei registri pubblici relativi ai veicoli: il passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico mira a ridurre i tempi di aggiornamento delle banche dati, a prevenire frodi nel mercato dell'usato e a garantire la corrispondenza tra il soggetto registrato come proprietario nei due registri principali (quello della Motorizzazione e quello del P.R.A.).
Il flusso telematico per i trasferimenti di proprietà
Il comma 1 descrive il meccanismo per il rilascio della carta di circolazione aggiornata in caso di trasferimento di proprietà. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti (erede istituzionale della M.C.T.C.) trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, due categorie di dati:
Questo flusso consente al P.R.A. di procedere alle trascrizioni nel registro automobilistico senza necessità di produzione cartacea, con evidente accelerazione del procedimento rispetto al sistema tradizionale.
Il termine di tre giorni e la ricusazione da parte del P.R.A.
Il comma 2 impone al P.R.A. un termine preciso: deve provvedere alle trascrizioni entro tre giorni dal ricevimento dei dati. Si tratta di un termine perentorio che garantisce la tempestività dell'aggiornamento del registro e quindi la certezza dei rapporti giuridici relativi alla proprietà del veicolo.
Qualora il P.R.A. accerti irregolarità nei dati o nella documentazione ricevuta, deve ricusare le formalità entro lo stesso termine di tre giorni, dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati della Motorizzazione. La ricusazione sospende il procedimento e obbliga le parti a sanare le irregolarità prima che il trasferimento possa essere registrato.
Aggiornamento della carta di circolazione per trasferimenti di residenza
Il comma 3 affronta una situazione diversa dal trasferimento di proprietà: il trasferimento di residenza del proprietario del veicolo, che richiede l'aggiornamento della carta di circolazione per quanto riguarda l'indirizzo del titolare.
Il meccanismo previsto è il seguente: l'ufficio centrale operativo della Motorizzazione aggiorna la carta di circolazione trasmettendo per posta, all'indirizzo della nuova residenza del proprietario (o dell'usufruttuario o del locatario), un tagliando di convalida da apporre fisicamente sulla carta di circolazione. Questo sistema — che all'epoca della norma era lo strumento più agevole — presuppone che i Comuni trasmettano alla Motorizzazione le notizie dei trasferimenti di residenza entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica.
La trasmissione può avvenire via telematica o su supporto magnetico, secondo i tracciati record definiti dalla Motorizzazione stessa.
Responsabilità solidale degli ufficiali di anagrafe
Il comma 3 introduce una disposizione di notevole rilievo: gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione di trasferimento di residenza senza che sia stata dimostrata l'avvenuta effettuazione dei versamenti dovuti ai sensi della legge n. 870/1986 per l'aggiornamento della carta di circolazione — o senza che sia stato dichiarato che il soggetto non è proprietario, locatario o usufruttuario di veicoli — sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
Si tratta di una forma di responsabilità amministrativa che incentiva i funzionari anagrafici a verificare l'adempimento degli obblighi fiscali connessi al trasferimento di residenza prima di registrare la variazione.
Aggiornamento e rinnovo della carta di circolazione negli altri casi
Il comma 4 chiude la norma affidando agli uffici provinciali della Motorizzazione il compito di provvedere agli aggiornamenti della carta di circolazione nei casi non rientranti nel comma 3 (ad esempio variazioni non legate al trasferimento di residenza), nonché al rinnovo della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta stessa o delle targhe. In questi casi, il proprietario deve presentare apposita istanza all'ufficio provinciale competente, allegando la documentazione necessaria (denuncia di furto o smarrimento, dichiarazione sostitutiva).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti