Testo dell'articoloVigente
Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel terziario d'ufficio, e in particolare nelle agenzie di viaggio inquadrate nel CCNL Fiavet-Confcommercio, il buono pasto e il benefit di gran lunga piu diffuso. Conviene tenere distinti due piani che spesso vengono confusi: il diritto al beneficio e il suo importo, che nascono dalla contrattazione collettiva o dall'accordo aziendale, e il regime fiscale, che e invece fissato dalla legge nell'art. 51 del TUIR. La legge non impone al datore di erogare il pasto, ma stabilisce entro quali soglie cio che eroga resta fuori dalla retribuzione imponibile.
Le quattro forme del servizio sostitutivo di mensa
Il servizio puo assumere quattro vesti: la mensa aziendale (o le convenzioni con esercizi di ristorazione), il buono pasto cartaceo, il buono pasto elettronico e l'indennita sostitutiva in denaro. Ciascuna ha un trattamento diverso. La somministrazione diretta di vitto, tramite mensa o convenzione, non concorre mai alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualunque sia il suo valore. Le altre forme seguono invece soglie precise.
Le soglie di esenzione fissate dalla legge
L'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR fissa l'esenzione del buono pasto in 4,00 euro al giorno se cartaceo e 8,00 euro al giorno se elettronico: la quota eccedente questi limiti concorre al reddito ed e quindi tassata e assoggettata a contribuzione. L'indennita sostitutiva di mensa erogata in denaro e di regola interamente imponibile, salvo l'esenzione fino a 5,29 euro al giorno riservata agli addetti a cantieri edili e ad altre strutture a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in luoghi privi di servizi di ristorazione.
Come nasce il diritto: CCNL e accordo aziendale
Poiche la legge tace sull'an e sul quantum, e il CCNL Fiavet o l'accordo di secondo livello a stabilire se il buono spetta, a quale valore facciale e a quali condizioni (ad esempio una soglia minima di ore lavorate nella giornata). Per i valori esatti, che possono essere aggiornati dai rinnovi, occorre fare riferimento al testo contrattuale vigente: riportare cifre non verificate esporrebbe a errori in busta paga.
La regola del beneficio unico giornaliero
Di norma a una giornata lavorativa corrisponde un solo beneficio sostitutivo del pasto. Non e quindi cumulabile, per la stessa giornata, il buono con l'accesso alla mensa, salvo diversa e specifica previsione contrattuale. Il presupposto e in genere l'effettiva prestazione lavorativa con pausa pasto, sicche nelle giornate di assenza il buono non matura.
Trattamento in busta paga e profili contributivi
La parte di buono entro soglia non figura come retribuzione imponibile e non incide su contributi e calcolo del TFR; l'eventuale eccedenza, invece, segue il regime ordinario. E utile verificare in busta paga la voce relativa, perche un valore facciale superiore alla soglia di legge genera un imponibile aggiuntivo spesso non percepito dal lavoratore.
Buono pasto e altri istituti del rapporto
Trattandosi di una erogazione con finalita assistenziale e non corrispettiva, il buono pasto resta tendenzialmente estraneo alla base di calcolo di istituti come tredicesima, ferie e TFR, salvo che il CCNL non disponga diversamente. La sua natura non retributiva e proprio cio che ne giustifica il favor fiscale entro i limiti indicati.
Domande frequenti
Il buono pasto e un mio diritto per legge?
No. La legge (art. 51 TUIR) ne disciplina solo il regime fiscale entro certe soglie, ma il diritto a riceverlo e il suo importo nascono dal CCNL o dall'accordo aziendale.
Fino a quale importo il buono pasto e esente da tasse?
Fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e 8,00 euro al giorno se elettronico. La parte eccedente concorre al reddito e viene tassata.
La mensa aziendale e tassata?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre alla formazione del reddito, senza limite di importo.
L'indennita in denaro al posto del pasto e tassata?
Di regola si, e interamente imponibile, salvo l'esenzione fino a 5,29 euro/giorno prevista per cantieri e unita produttive prive di servizi di ristorazione.
Posso avere buono e mensa nello stesso giorno?
Di norma no: spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per giornata lavorativa, salvo diversa previsione del contratto collettivo.