Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): diritto e regime fiscale

Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

In sintesi

Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Buoni pasto: cartacei ed elettronici

Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

Le soglie di esenzione

Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

Le regole d’uso

I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Un diritto contrattuale

Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
Caia — part-time e diritto al buono pasto
Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Il buono pasto non e un diritto di legge: nasce dal CCNL o dall'accordo aziendale.
  • Esenzione fiscale e contributiva fino a 4 euro/giorno se cartaceo e 8 euro/giorno se elettronico (art. 51 TUIR).
  • Mensa aziendale e convenzioni: integralmente fuori dal reddito, senza limite.
  • Indennita sostitutiva di mensa: di regola imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 euro/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione.
  • Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa effettivamente prestata.
  • Per importi e condizioni di spettanza si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nel terziario d'ufficio, e in particolare nelle agenzie di viaggio inquadrate nel CCNL Fiavet-Confcommercio, il buono pasto e il benefit di gran lunga piu diffuso. Conviene tenere distinti due piani che spesso vengono confusi: il diritto al beneficio e il suo importo, che nascono dalla contrattazione collettiva o dall'accordo aziendale, e il regime fiscale, che e invece fissato dalla legge nell'art. 51 del TUIR. La legge non impone al datore di erogare il pasto, ma stabilisce entro quali soglie cio che eroga resta fuori dalla retribuzione imponibile.

Le quattro forme del servizio sostitutivo di mensa

Il servizio puo assumere quattro vesti: la mensa aziendale (o le convenzioni con esercizi di ristorazione), il buono pasto cartaceo, il buono pasto elettronico e l'indennita sostitutiva in denaro. Ciascuna ha un trattamento diverso. La somministrazione diretta di vitto, tramite mensa o convenzione, non concorre mai alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualunque sia il suo valore. Le altre forme seguono invece soglie precise.

Le soglie di esenzione fissate dalla legge

L'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR fissa l'esenzione del buono pasto in 4,00 euro al giorno se cartaceo e 8,00 euro al giorno se elettronico: la quota eccedente questi limiti concorre al reddito ed e quindi tassata e assoggettata a contribuzione. L'indennita sostitutiva di mensa erogata in denaro e di regola interamente imponibile, salvo l'esenzione fino a 5,29 euro al giorno riservata agli addetti a cantieri edili e ad altre strutture a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in luoghi privi di servizi di ristorazione.

Come nasce il diritto: CCNL e accordo aziendale

Poiche la legge tace sull'an e sul quantum, e il CCNL Fiavet o l'accordo di secondo livello a stabilire se il buono spetta, a quale valore facciale e a quali condizioni (ad esempio una soglia minima di ore lavorate nella giornata). Per i valori esatti, che possono essere aggiornati dai rinnovi, occorre fare riferimento al testo contrattuale vigente: riportare cifre non verificate esporrebbe a errori in busta paga.

La regola del beneficio unico giornaliero

Di norma a una giornata lavorativa corrisponde un solo beneficio sostitutivo del pasto. Non e quindi cumulabile, per la stessa giornata, il buono con l'accesso alla mensa, salvo diversa e specifica previsione contrattuale. Il presupposto e in genere l'effettiva prestazione lavorativa con pausa pasto, sicche nelle giornate di assenza il buono non matura.

Trattamento in busta paga e profili contributivi

La parte di buono entro soglia non figura come retribuzione imponibile e non incide su contributi e calcolo del TFR; l'eventuale eccedenza, invece, segue il regime ordinario. E utile verificare in busta paga la voce relativa, perche un valore facciale superiore alla soglia di legge genera un imponibile aggiuntivo spesso non percepito dal lavoratore.

Buono pasto e altri istituti del rapporto

Trattandosi di una erogazione con finalita assistenziale e non corrispettiva, il buono pasto resta tendenzialmente estraneo alla base di calcolo di istituti come tredicesima, ferie e TFR, salvo che il CCNL non disponga diversamente. La sua natura non retributiva e proprio cio che ne giustifica il favor fiscale entro i limiti indicati.

Domande frequenti

Il buono pasto e un mio diritto per legge?

No. La legge (art. 51 TUIR) ne disciplina solo il regime fiscale entro certe soglie, ma il diritto a riceverlo e il suo importo nascono dal CCNL o dall'accordo aziendale.

Fino a quale importo il buono pasto e esente da tasse?

Fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e 8,00 euro al giorno se elettronico. La parte eccedente concorre al reddito e viene tassata.

La mensa aziendale e tassata?

No. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre alla formazione del reddito, senza limite di importo.

L'indennita in denaro al posto del pasto e tassata?

Di regola si, e interamente imponibile, salvo l'esenzione fino a 5,29 euro/giorno prevista per cantieri e unita produttive prive di servizi di ristorazione.

Posso avere buono e mensa nello stesso giorno?

Di norma no: spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per giornata lavorativa, salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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