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Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel lavoro in somministrazione, come negli altri settori d'ufficio e dei servizi, il servizio sostitutivo della mensa - tipicamente il buono pasto - è uno dei benefit più diffusi. La sua disciplina vive su due piani da tenere ben distinti: il piano della spettanza, che è di fonte contrattuale, e il piano fiscale, governato dall'art. 51 del TUIR, che stabilisce entro quali soglie il beneficio non concorre al reddito di lavoro. Confondere i due piani è l'errore più comune.
Un diritto contrattuale, non di legge
Né il buono pasto né la mensa sono previsti dalla legge come diritto generale del lavoratore. La legge si limita a disciplinarne il trattamento fiscale; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono dunque settori e aziende in cui il pasto è riconosciuto e altri in cui non lo è: per importo e condizioni occorre leggere il contratto applicato.
Le forme del servizio pasto
Il servizio sostitutivo può assumere quattro forme principali: la mensa aziendale o le convenzioni, il buono pasto cartaceo, il buono pasto elettronico e l'indennità sostitutiva in denaro. Ciascuna ha un trattamento fiscale proprio, motivo per cui la scelta della forma incide direttamente sul valore netto del beneficio per il lavoratore.
Il regime fiscale dell'art. 51 TUIR
L'art. 51, comma 2, del TUIR fissa le soglie di esenzione. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre al reddito senza limite di importo. Il buono pasto è esente fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e fino a 8,00 euro al giorno se elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. L'indennità sostitutiva in denaro è invece imponibile, salva una limitata esenzione prevista per specifiche ipotesi come i cantieri e le zone prive di strutture di ristorazione.
La differenza tra cartaceo ed elettronico
La diversa soglia di esenzione - più alta per il formato elettronico - costituisce un incentivo normativo all'adozione dei buoni su card o app. A parità di valore facciale, il buono elettronico consente di mantenere esente un importo maggiore, riducendo la quota imponibile a carico del lavoratore.
Le regole d'uso dei buoni pasto
I buoni pasto non sono cedibili, né convertibili in denaro, e sono cumulabili solo entro un numero massimo per singolo acquisto. Spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto e non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia. Di norma è riconosciuto un solo beneficio per ciascuna giornata lavorativa.
La somministrazione e il principio di parità di trattamento
Nel lavoro somministrato opera il principio di parità di trattamento economico e normativo con i dipendenti diretti dell'utilizzatore a parità di mansioni: il lavoratore in somministrazione ha quindi titolo, per le giornate di missione, al medesimo trattamento di mensa o buono pasto riconosciuto al personale dell'impresa utilizzatrice, nei limiti e secondo le regole applicabili. Per importi e condizioni puntuali si rinvia al CCNL e agli accordi aziendali vigenti.
Domande frequenti
Il buono pasto è un diritto di legge?
No. La legge ne disciplina solo il trattamento fiscale; la spettanza dipende dal CCNL o dall'accordo aziendale applicato.
Fino a che importo il buono pasto è esente?
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, TUIR, fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e fino a 8,00 euro al giorno se elettronico; l'eccedenza concorre al reddito.
La mensa aziendale è tassata?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre al reddito, senza limite di importo.
Il buono pasto spetta nei giorni di ferie o malattia?
No. Spetta solo per le giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto e non matura in caso di assenza, ferie o malattia.
Il lavoratore somministrato ha diritto al buono pasto?
Per il principio di parità di trattamento, durante la missione ha titolo al medesimo trattamento di mensa o buono pasto riconosciuto ai dipendenti diretti dell'utilizzatore a parità di mansioni.