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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1937 c.c. richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa: niente fideiussioni implicite o per comportamenti concludenti. Non serve la forma scritta, ma la manifestazione deve essere inequivocabile.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1937 c.c. Manifestazione della volontà

In vigore

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

In sintesi

  • La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: non è ammessa la fideiussione implicita o per facta concludentia.
  • Il requisito dell'espressione della volontà tutela il fideiussore dal vincolarsi inconsapevolmente a garanzie non volute.
  • La norma non richiede la forma scritta, ma la volontà deve essere manifestata in modo inequivocabile.
  • La fideiussione tacita o presunta non è valida: occorre una manifestazione positiva di volontà.
  • Il formalismo nella fideiussione riflette la gravità dell'impegno economico assunto dal garante.
Indice dei contenuti

Il requisito della manifestazione espressa nella fideiussione

L'art. 1937 c.c. stabilisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Si tratta di un requisito formale attenuato: non si richiede la forma scritta ad substantiam (salvo che sia richiesta dalla legge per specifici tipi di fideiussione), ma si richiede che la volontà di assumere l'obbligazione fideiussoria sia manifestata in modo positivo ed esplicito, non per fatti concludenti o per silenzio.

La fideiussione come obbligazione di garanzia

La fideiussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di un'obbligazione di garanzia di portata potenzialmente molto rilevante: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio per il debito altrui, senza limiti di valore (salvo patti contrari) e solidalmente con il debitore principale. È comprensibile quindi che il legislatore abbia richiesto che l'assunzione di questo impegno sia frutto di una volontà chiaramente manifestata.

Cosa si intende per «volontà espressa»

Il requisito della volontà espressa esclude la fideiussione per fatti concludenti (comportamento da cui si potrebbe inferire l'intenzione di garantire) e la fideiussione per silenzio. Non è sufficiente che il futuro fideiussore sia presente alla conclusione del contratto principale senza opporsi: il suo silenzio non integra una fideiussione. Occorre una dichiarazione esplicita o un comportamento inequivoco che esprima la volontà di garantire.

La volontà espressa non equivale necessariamente alla forma scritta: la fideiussione può essere prestata verbalmente, purché la manifestazione di volontà sia chiara e inequivocabile. Tuttavia, nei rapporti bancari e nei contratti di significativo valore economico, la forma scritta è praticamente imposta dall'esigenza di prova.

Fideiussione bancaria: forma scritta obbligatoria

Per le fideiussioni prestate a favore delle banche, il TUB e le disposizioni della Banca d'Italia impongono la forma scritta come requisito di validità. La fideiussione bancaria deve essere redatta per iscritto e contenere tutte le clausole obbligatorie previste dalla normativa di settore (limitazione dell'importo garantito, durata, clausole di rinuncia). In questo ambito, il requisito dell'espressione scritta va al di là di quanto previsto dall'art. 1937 c.c.

Caso pratico: Tizio garante inconsapevole

Caio chiede un prestito alla società di Tizio, che partecipa alla riunione in cui il prestito viene concordato. Tizio ascolta senza dire nulla e non firma alcun documento. Il creditore non può sostenere che Tizio abbia prestato fideiussione per il debito di Caio: il suo silenzio e la sua presenza non integrano una manifestazione espressa di volontà di garantire. Se il creditore volesse la fideiussione di Tizio, dovrebbe ottenere una sua dichiarazione esplicita, preferibilmente scritta.

Conclusioni

L'art. 1937 c.c. protegge le persone dal vincolarsi inconsapevolmente a garanzie di debiti altrui, richiedendo che la volontà fideiussoria sia manifestata in modo esplicito. Questo requisito formale attenuato è proporzionato alla gravità dell'impegno fideiussorio, che può esporre il garante a responsabilità patrimoniale illimitata per i debiti di terzi.

Domande frequenti

Per prestare fideiussione è necessario firmare un documento scritto?

Non sempre. L'art. 1937 c.c. richiede solo che la volontà sia «espressa», non necessariamente scritta. Tuttavia, per le fideiussioni bancarie e per quelle di importo rilevante, la forma scritta è richiesta dalla normativa speciale e dall'esigenza di prova.

Il silenzio può costituire fideiussione?

No. L'art. 1937 c.c. richiede la manifestazione espressa della volontà. Il silenzio, anche in presenza della trattativa, non integra una fideiussione. Occorre una dichiarazione esplicita o un comportamento inequivoco.

Se firmo un contratto come «testimone», potrei diventare fideiussore?

No, se dalla firma risulta chiaramente il ruolo di testimone. Tuttavia, l'ambiguità nella posizione del firmatario potrebbe dar luogo a controversie. È sempre opportuno specificare chiaramente la propria qualità nel documento per evitare interpretazioni erronee.

Cosa rischia chi presta fideiussione?

Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio per il debito altrui garantito, solidalmente con il debitore principale. Se il debitore non paga, il creditore può agire direttamente contro il fideiussore per l'intero importo del debito garantito.

La fideiussione prestata a favore di una banca deve essere scritta?

Sì. Le disposizioni del TUB e della Banca d'Italia impongono la forma scritta per le fideiussioni bancarie come requisito di validità. La fideiussione bancaria orale non sarebbe valida.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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