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La guida

CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

In sintesi

La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; percentuali dell’art. 20 del CCNL
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Nel testo letto (art. 40) l’indennità di trasferta fuori Comune è il 25% della retribuzione giornaliera per operai e intermedi se la missione supera le 24 ore e il 40% per impiegati e quadri se supera le 12 ore (fino a sei giorni); per la reperibilità il CCNL non fissa un importo nazionale, che resta agli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

La disponibilità

È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo; nel testo nazionale del CCNL non c’è un importo, che è definito dagli accordi aziendali.

L’intervento

Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

Il riposo

L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

La trasferta nel CCNL: l’art. 40

Per il personale inviato dall’azienda fuori Comune il contratto prevede il rimborso delle spese di viaggio, delle altre spese necessarie alla missione e di vitto e alloggio (da concordare preventivamente per operai e intermedi, nei limiti della normalità per impiegati e quadri), più un’indennità:

  • operai e intermedi: 25% della retribuzione giornaliera (1/25 di paga e contingenza mensili) se la missione dura oltre 24 ore; 20% per le missioni di lunga durata, dall’inizio del secondo mese, o quando i viaggi sono una caratteristica propria delle mansioni;
  • impiegati e quadri: 40% della retribuzione giornaliera (stipendio e contingenza mensili divisi per 25) se la missione dura oltre 12 ore e fino a sei giorni; 25% da 7 a 30 giorni; 20% dal secondo mese o per i viaggi frequenti. Questa indennità assorbe anticipazioni e protrazioni di orario, ma le prestazioni oltre l’orario normale chieste esplicitamente dal datore si pagano con le maggiorazioni dell’art. 19.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

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Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
Caia — settimana di reperibilità senza interventi
Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi dell’accordo aziendale: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
La trasferta fuori Comune è nell’art. 40 del CCNL (25% della retribuzione giornaliera per operai e intermedi, 40% per impiegati e quadri nei primi sei giorni); le percentuali di turno e notturno sono negli artt. 19 e 20; la reperibilità non ha un importo nazionale e dipende dall’accordo aziendale. Le soglie di esenzione fiscale sono di legge.
Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi dell’accordo aziendale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Le percentuali di trasferta e di turno sono quelle degli artt. 19, 20 e 40 del CCNL (testo 2023; il rinnovo 2026 non è stato verificato); gli importi di reperibilità dipendono dagli accordi aziendali.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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