Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Editoria Libraria

Anche dove la prestazione si svolge di norma in sede fissa, possono presentarsi trasferte occasionali — corsi, fiere, sedi distaccate — con i relativi rimborsi spese, ed eventuali turni di reperibilità. Sono istituti dal trattamento fiscale specifico, che conviene conoscere anche quando ricorrono di rado.

In sintesi

Anche con sede fissa la trasferta occasionale segue il regime dell’art. 51 TUIR: esente entro 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure con rimborso analitico delle spese documentate. Il CCNL (art. 40 della Parte I) rimborsa le spese effettive di viaggio, di vitto e alloggio nei limiti della normalità e le altre spese vive della missione; la reperibilità è lasciata agli accordi aziendali (art. 2 delle Parti II e III).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
Istituti trattati
Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Indennità varie
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL grafici ed editoriali 19 gennaio 2021, artt. 27 e 40 della Parte I
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; il CCNL fissa il 6% per il 1° e 2° turno e il 26% per il 3° turno sul salario contrattuale (art. 27)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Il CCNL grafici ed editoriali fissa la maggiorazione di turno (6% per il 1° e 2° turno, 26% per il 3° turno sul valore base e sulla contingenza, art. 27; il secondo turno che termina dopo le 23 ha il 30% sull’ora tra le 23 e le 24) e per le trasferte non prevede un’indennità forfettaria ma il rimborso delle spese effettive (art. 40); indennità forfettarie interne e reperibilità dipendono dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Trasferta occasionale: rara ma da gestire bene

Anche dove il lavoro si svolge di norma in sede fissa, capita di essere inviati fuori per un corso, una fiera, una sede distaccata. Pur essendo episodi sporadici, vanno gestiti correttamente per non trasformare un rimborso in reddito imponibile.

La soglia che conta

Per la trasferta fuori dal Comune della sede valgono le soglie dell’art. 51 TUIR: indennità esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio), non imponibile se giustificato.

Spostamenti nel Comune

Gli spostamenti entro il territorio comunale non danno diritto all’indennità di trasferta in regime agevolato: l’eventuale somma riconosciuta è imponibile, salvi i rimborsi documentati del trasporto.

Reperibilità e altre voci

Il CCNL non fissa un’indennità di reperibilità: richiama soltanto gli «accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale» (art. 2 delle Parti II e III), quindi importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale. In caso di intervento valgono le regole generali su retribuzione e riposo.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio): è il criterio dell’art. 40 del CCNL, che riconosce il rimborso delle spese effettive di viaggio con i normali mezzi di trasporto, di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio le rende necessarie, e delle altre spese vive necessarie alla missione. Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — fiera di settore di due giorni
Tizio, normalmente in sede, è inviato due giorni a una fiera in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda gli rimborsa treno e albergo a piè di lista (non imponibili). L’eventuale indennità forfettaria aggiuntiva è esente solo entro i limiti ridotti del rimborso misto; le ricevute vanno conservate.
Caia — corso di aggiornamento nello stesso Comune
Caia partecipa a un corso nello stesso Comune della sede. Non scatta l’indennità di trasferta in regime agevolato: un’eventuale somma riconosciuta sarebbe imponibile, mentre resta rimborsabile in esenzione la sola spesa di trasporto documentata.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
I rimborsi spese sono esclusi dalla base del TFR (art. 2120 c.c.); le voci a carattere retributivo e continuativo, come una reperibilità fissa o la maggiorazione di turno, rientrano nel TFR salvo diversa previsione del contratto collettivo, e l’art. 44 del CCNL rinvia alla retribuzione dovuta per l’anno senza esclusioni ulteriori.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Turno: 6% (1° e 2° turno) e 26% (3° turno) sul salario contrattuale, art. 27 del CCNL. Trasferta: rimborso delle spese effettive, art. 40. Reperibilità e forfait interni: solo accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge.
Anche per una trasferta occasionale devo conservare le ricevute?
Sì: il rimborso analitico è esente solo se documentato. Conservare ricevute di viaggio, vitto e alloggio è ciò che consente di non far concorrere quelle somme al reddito imponibile.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Le clausole contrattuali citate sono gli artt. 27 e 40 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021, letto sul testo integrale; gli accordi aziendali sulla reperibilità e sui forfait interni vanno consultati in azienda.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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