Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1925 c.c. – Riscatto e riduzione della polizza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1924 - Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi→Cod. civ. art. 1926 - Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi→Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato→Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio→Art. 1928 Codice Civile: Prova→Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio→Articolo 1929 Codice Civile: Efficacia del contratto→Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione della norma
L'art. 1925 c.c. impone alle compagnie assicuratrici un obbligo di regolamentazione contrattuale in materia di riscatto e riduzione della polizza vita. La norma risponde a un'esigenza di trasparenza e tutela del contraente: in un contratto di lunga durata come la polizza vita, il contraente deve sapere in ogni momento quanto vale il proprio contratto e quali opzioni di exit o di modifica ha a disposizione.
Il diritto di riscatto
Il riscatto consiste nella facolta del contraente di porre fine anticipatamente al contratto di assicurazione vita riscuotendo il valore di riserva matematica accumulato fino a quel momento, dedotte le penali e i costi previsti dalla polizza. E un diritto che il contraente esercita unilateralmente, senza necessita del consenso dell'assicuratore. Il valore di riscatto e tipicamente inferiore alla somma assicurata, soprattutto nei primi anni del contratto, poiche la riserva matematica impiega tempo per accumularsi e le spese di acquisizione vengono ammortizzate nel tempo.
La polizza deve indicare ad esempio con tabelle periodiche o con un metodo di calcolo verificabile, il valore di riscatto spettante al contraente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto. Questa trasparenza e ora rafforzata dalla normativa IVASS (Regolamento n. 41/2018) che impone l'aggiornamento periodico della comunicazione al contraente.
Il diritto di riduzione
La riduzione e un'alternativa al riscatto che consente al contraente di sospendere il pagamento dei premi senza estinguere il contratto: la somma assicurata viene ridotta in proporzione ai premi gia versati, e la copertura prosegue fino alla scadenza originaria con un capitale ridotto. E una soluzione vantaggiosa quando il contraente si trova in temporanea difficolta economica ma intende conservare almeno parzialmente la copertura assicurativa.
Come per il riscatto, la polizza deve indicare le modalita di calcolo e i valori di riduzione applicabili in ogni momento dell'esecuzione del contratto. La norma tutela il contraente imponendo che queste informazioni siano accessibili e comprensibili, non rinviate a futuri accordi o a valutazioni discrezionali dell'assicuratore.
Coordinamento con l'art. 1924 c.c.
L'art. 1925 si coordina con l'art. 1924 c.c.: in caso di mancato pagamento dei premi successivi e conseguente risoluzione di diritto del contratto, il contraente ha diritto al riscatto o alla riduzione se le condizioni previste dalla polizza sono soddisfatte. In pratica, la polizza non puo prevedere che la risoluzione comporti la perdita integrale dei premi se esiste un valore di riscatto maturato. La norma costituisce dunque anche un limite all'autonomia contrattuale delle compagnie.
Profilo operativo
Nella pratica assicurativa italiana, i valori di riscatto e di riduzione vengono inseriti in apposite tavole allegate alla polizza, aggiornate annualmente o su richiesta del contraente. Il contraente puo sempre richiedere per iscritto all'assicuratore il valore aggiornato. L'IVASS ha stabilito che le comunicazioni periodiche al contraente devono contenere il valore di riscatto e il valore di riduzione alla data di riferimento della comunicazione.
Domande frequenti
Cos'e il diritto di riscatto in una polizza vita?
E la facolta del contraente di estinguere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riserva matematica accumulato, al netto di penali e costi previsti dalla polizza.
Cosa si intende per riduzione della somma assicurata?
E l'opzione di sospendere il pagamento dei premi mantenendo la copertura con un capitale ridotto proporzionalmente ai premi gia versati, senza estinguere il contratto.
L'assicuratore puo rifiutarsi di comunicare il valore di riscatto?
No. L'art. 1925 impone che il contraente sia in grado, in ogni momento, di conoscere il valore di riscatto e di riduzione. Il rifiuto sarebbe illegittimo e sanzionabile dall'IVASS.
Il valore di riscatto coincide con la somma assicurata?
Di norma no, specialmente nei primi anni: il valore di riscatto e inferiore perche la riserva matematica si accumula progressivamente e le spese di acquisizione vengono ammortizzate nel tempo.
Posso ridurre la polizza vita invece di riscattarla se non riesco piu a pagare i premi?
Si, se la polizza lo prevede: la riduzione consente di mantenere una copertura con capitale ridotto senza pagare ulteriori premi, ed e una valida alternativa al riscatto totale.