In sintesi
- L'articolo attua gli artt. 9, 12, 20 e 27 della L. 354/1975 disciplinando le modalità dei sorteggi per la costituzione delle rappresentanze dei detenuti nei vari organi collegiali.
- Il regolamento interno di ogni istituto stabilisce le modalità concrete del sorteggio, con l'obbligo di garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati.
- Con il medesimo sorteggio si nominano sia i rappresentanti titolari sia i loro sostituti, assicurando la continuità nella composizione degli organi.
- I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze durano in carica quattro mesi, con un meccanismo di rotazione che garantisce la partecipazione diffusa nel tempo.
- La norma esprime il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) applicato alla vita interna dell'istituto: ogni detenuto ha eguale chance di essere sorteggiato, indipendentemente da condizione, reato o durata della pena.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 DPR 230/2000 — Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 D.Lgs. 504/1995 — Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7
- Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III
- Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo
- Art. 67 Cod. Amb. — i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
- Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione
- Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 67 del DPR 230/2000 disciplina le garanzie procedurali che devono accompagnare il sorteggio dei componenti delle rappresentanze dei detenuti e degli internati negli organi collegiali dell'istituto penitenziario. La norma è breve ma densa di implicazioni: essa attua un insieme di disposizioni della legge 354/1975 che prevedono la partecipazione dei detenuti a diversi organismi collegiali, e fissa il canone fondamentale di questa partecipazione — l'uguaglianza delle chances di nomina.
Le rappresentanze dei detenuti nel sistema penitenziario: uno sguardo d'insieme
La legge penitenziaria del 1975 introdusse una novità significativa nel panorama europeo dell'esecuzione penale: la previsione di forme di partecipazione dei detenuti alla gestione della vita interna degli istituti. L'articolo 9 L. 354/1975 prevede la partecipazione di rappresentanti dei detenuti al consiglio di istituto; l'articolo 12 prevede rappresentanti nelle commissioni mensa; l'articolo 20 prevede rappresentanti nelle commissioni di lavoro; l'articolo 27 prevede rappresentanti nelle commissioni culturali e ricreative. Queste quattro disposizioni sono i riferimenti espliciti dell'articolo 67 del regolamento.
La ratio di queste previsioni è chiara: il trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione non può essere un processo unidirezionale in cui l'amministrazione decide e il detenuto subisce passivamente. La partecipazione del detenuto — anche attraverso le sue rappresentanze — alla gestione delle attività che lo riguardano (il vitto, il lavoro, le attività culturali, l'organizzazione generale dell'istituto) ha un valore formativo e responsabilizzante che contribuisce al percorso di reinserimento sociale. Si tratta di imparare a esercitare diritti e a farsi carico di responsabilità collettive: competenze essenziali per la vita in libertà.
Il principio di uguaglianza nel sorteggio
Il cardine dell'articolo 67 è il principio di uguaglianza: le modalità del sorteggio devono «garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati». Questa formulazione richiama direttamente l'articolo 3 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e impone la rimozione degli ostacoli di fatto che limitano l'eguaglianza. Nel contesto penitenziario, l'articolo 3 Cost. impone che la condizione di detenuto non comporti una discriminazione irragionevole rispetto ad altri detenuti nell'accesso alle rappresentanze.
Il meccanismo del sorteggio — anziché dell'elezione — è la scelta tecnica con cui il legislatore delegato ha inteso realizzare questa uguaglianza. Il sorteggio azzera le asimmetrie di potere che inevitabilmente si formano in un ambiente chiuso come il carcere: i detenuti con più anzianità, con maggiore autorevolezza informale o con migliore capacità comunicativa avrebbero vantaggi enormi in un sistema elettivo, rischiando di costruire dinamiche di influenza distorsive. Il sorteggio garantisce che anche i detenuti in posizione di debolezza — quelli arrivati di recente, quelli meno assertivi, quelli appartenenti a minoranze — abbiano la stessa possibilità di essere nominati rappresentanti.
Il regolamento interno come sede procedurale
L'articolo 67 demanda al regolamento interno di ogni istituto la disciplina delle modalità concrete di sorteggio. Questa scelta riflette la varietà delle situazioni istituzionali: ogni carcere ha una propria popolazione detenuta con caratteristiche specifiche (numero, turnover, stratificazione per reato, ecc.) e una propria organizzazione. Il regolamento interno può così adattare le modalità operative alle realtà specifiche, purché rispetti il vincolo fondamentale dell'uguaglianza di chances.
Il regolamento interno deve essere approvato dagli organi competenti e reso noto ai detenuti. La conoscibilità delle regole del sorteggio è essa stessa una garanzia: un sorteggio le cui regole siano oscure o variabili non offrirebbe le stesse garanzie di uno svolto secondo procedure chiare e predeterminate. Il principio di trasparenza procedurale, che permea il diritto amministrativo italiano, si applica anche in questo contesto.
La simultaneità della nomina: titolari e sostituti
Una disposizione tecnica ma significativa è quella relativa alla simultaneità della nomina: «con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti». Questa previsione garantisce la continuità di funzionamento degli organi collegiali: se un rappresentante cessa dall'incarico (per trasferimento, per motivi disciplinari, per rinuncia o per qualsiasi altra causa), il suo sostituto è già designato senza necessità di procedere a un nuovo sorteggio. Ciò evita periodi di vacanza nella rappresentanza e assicura che gli organi collegiali possano sempre operare con la composizione completa prevista dalla legge.
La simultaneità ha anche un valore simbolico: il sostituto non è un «ripescato» in caso di necessità, ma è un soggetto designato con lo stesso grado di legittimità del titolare. Entrambi sono stati estratti a sorte nella medesima procedura e godono della stessa base di legittimazione.
La durata dell'incarico e il principio di rotazione
Il secondo comma dell'articolo 67 fissa la durata dell'incarico nelle rappresentanze degli organi di cui agli articoli 12, 20 e 27 L. 354/1975 (commissioni mensa, lavoro e attività culturali/ricreative) in quattro mesi. Questa durata limitata serve a garantire la rotazione delle rappresentanze: nell'arco dell'anno, più cicli di sorteggio consentono a un numero più elevato di detenuti di partecipare attivamente agli organi collegiali.
La rotazione ha un valore trattamentale proprio: l'esperienza di rappresentare i propri compagni, di portare istanze all'attenzione dell'amministrazione, di partecipare alle decisioni su aspetti concreti della vita istituzionale, è di per sé un percorso formativo. Quattro mesi sono sufficienti per maturare questa esperienza senza che la stessa persona monopolizzi a lungo l'incarico, escludendo gli altri dall'opportunità.
Non è previsto esplicitamente un limite al numero di mandati (quattro mesi ciascuno) che un detenuto può svolgere nel corso della sua detenzione: in via teorica, un detenuto con una lunga pena potrebbe essere sorteggiato più volte. Tuttavia, la casualità del meccanismo e la rotazione sistematica rendono questo scenario relativamente improbabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti