Testo dell'articoloVigente
Art. 94 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per inattività delle parti
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.
Stesso numero, altri codici
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Commento
L'inerzia che chiude il giudizio. L'articolo 94 sanziona con l'estinzione l'inattività delle parti: quando chi deve proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvede entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, il processo si estingue. È il caso tipico della mancata riattivazione dopo la sospensione o l'interruzione di cui all'articolo 92, o del mancato adempimento di un'integrazione del contraddittorio.
Sul piano delle spese vale una regola autonoma rispetto alla soccombenza: quelle del processo estinto per inattività restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza ripartizione. Quanto agli effetti, l'estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma solo nel grado di giudizio in cui si verifica, e rende inefficaci gli atti compiuti: il processo non lascia residui utilizzabili.
La forma del provvedimento è duplice e graduata: il presidente di sezione dichiara l'estinzione con decreto, oppure la corte con sentenza. Per garantire un controllo, il decreto presidenziale è reclamabile alla corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 76. Non a caso questa disciplina sulla forma e sul reclamo è richiamata anche dall'articolo 93 per l'estinzione da rinuncia, a conferma del suo ruolo di norma di chiusura sulle estinzioni.
Casi pratici
Caso 1: Mancata riassunzione nel termine
Dopo l'interruzione del processo, nessuna delle parti presenta nei sei mesi l'istanza di trattazione richiesta dall'articolo 92. Scaduto il termine perentorio, il presidente di sezione dichiara con decreto l'estinzione per inattività; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Domande frequenti
Quando il processo si estingue per inattività?
Quando le parti che devono proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedono entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Chi sopporta le spese in caso di estinzione per inattività?
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
L'estinzione è rilevabile d'ufficio?
Sì, ma solo nel grado di giudizio in cui si verifica; essa rende inefficaci gli atti compiuti.
Con quale atto è dichiarata e come si impugna?
Con decreto del presidente o sentenza della corte; avverso il decreto è ammesso reclamo alla corte a norma dell'articolo 76.
Vedi anche