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Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
In vigore
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Sottoassicurazione: il fenomeno e la sua rilevanza
L'art. 1907 c.c. disciplina l'assicurazione parziale, nota anche come sottoassicurazione: la situazione in cui la somma assicurata (il massimale concordato in polizza) e' inferiore al valore reale del bene al momento del sinistro. E' un fenomeno frequente, spesso non voluto dall'assicurato: il bene si rivaluta nel tempo, i prezzi aumentano, ma il massimale non viene aggiornato. Al momento del sinistro, la polizza copre solo una frazione del valore reale.
La regola proporzionale
La soluzione adottata dal legislatore e' la proporzionalita': l'assicuratore risponde del danno in proporzione alla quota assicurata rispetto al valore reale del bene. Se Tizio ha assicurato un capannone per 500.000 euro, ma al momento dell'incendio il valore e' di 1.000.000 di euro, la polizza copre il 50% del valore. Se il danno e' di 200.000 euro, l'assicuratore ne risarce 100.000 (il 50%). I restanti 100.000 restano a carico di Tizio, che di fatto si e' autoassicurato per la meta'.
La clausola di primo rischio assoluto
La norma e' derogabile: le parti possono pattuire che la proporzionalita' non si applichi. La clausola di «primo rischio assoluto» stabilisce che l'assicuratore paghera' l'intero danno fino al massimale, senza applicare la regola proporzionale. In questo caso il massimale diventa un vero e proprio limite dell'indennizzo, non una frazione del valore assicurato. Questa clausola e' piu' favorevole per l'assicurato ma comporta un premio piu' elevato.
Il momento di riferimento per il valore
Il confronto tra somma assicurata e valore reale va effettuato al momento del sinistro, non al momento della stipula. Questa precisazione e' importante: il valore dei beni cambia nel tempo, e il rischio di sottoassicurazione aumenta con il passare degli anni se il massimale non e' indicizzato. Caio stipula una polizza per la propria abitazione nel 2015 per 300.000 euro; nel 2026, per effetto dei rincari edilizi, il valore di ricostruzione e' 450.000 euro. Se subisce un danno da incendio, la regola proporzionale si applica al valore 2026, non a quello 2015.
Rimedi e buone pratiche
Per evitare la sottoassicurazione, e' consigliabile aggiornare periodicamente i massimali di polizza, inserire clausole di indicizzazione automatica al costo della vita o ai prezziari delle costruzioni, oppure richiedere la clausola di primo rischio assoluto. Il perito assicurativo, in caso di sinistro, verifichera' il valore del bene al giorno del danno: se riscontra sottoassicurazione, applica la regola proporzionale anche se l'assicurato non ne era consapevole.
Domande frequenti
Cos'e' la sottoassicurazione?
E' la situazione in cui la somma assicurata e' inferiore al valore reale del bene al momento del sinistro; l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente.
Come si calcola l'indennizzo in caso di assicurazione parziale?
Si moltiplica il danno per il rapporto tra somma assicurata e valore reale del bene: es. danno 100, valore 200, assicurato per 100 → indennizzo 50.
Posso evitare la regola proporzionale?
Si, pattuendo la clausola di primo rischio assoluto: l'assicuratore copre l'intero danno fino al massimale, senza riduzione proporzionale.
Il valore del bene si misura alla stipula o al sinistro?
Al momento del sinistro: se il bene si e' rivalutato nel tempo, il maxsimale invariato crea sottoassicurazione anche se inizialmente era adeguato.
Come prevenire la sottoassicurazione?
Aggiornando periodicamente i massimali, inserendo clausole di indicizzazione automatica o richiedendo la clausola di primo rischio assoluto.