Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1906 c.c. – Danni cagionati da vizio della cosa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1905 - Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento→Cod. civ. art. 1907 - Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione→Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata→Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione→Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore dell→Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta am→Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori→Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il vizio intrinseco come fattore di rischio non coperto
L'art. 1906 c.c. affronta una situazione specifica: il danno che si verifica a causa di un difetto interno alla cosa assicurata. Il vizio intrinseco e' un difetto preesistente e inerente alla cosa stessa, non causato dall'evento assicurato (es. un impianto elettrico difettoso che provoca l'incendio, una merce con difetti di fabbricazione che deteriora prima del trasporto). La norma stabilisce che, salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da questo tipo di vizio se esso non gli e' stato denunziato.
L'obbligo di denunzia e il principio di buona fede
La ratio della norma e' coerente con il principio di buona fede che permea l'intero contratto assicurativo. L'assicurato e' tenuto a dichiarare all'assicuratore tutte le circostanze rilevanti per la valutazione del rischio (art. 1892 c.c.). Il vizio intrinseco, se conosciuto, rientra tra queste circostanze: un assicurato che sa che il proprio magazzino ha infiltrazioni strutturali deve darne comunicazione. Se Tizio assicura la merce contro i danni da umidita' ma tace che il locale e' già umido per vizio costruttivo, il danno successivo non sarà risarcito.
Il caso del danno aggravato: la causalita' proporzionale
Il secondo comma introduce una regola di proporzionalita' per il caso in cui il vizio abbia concorso ad aggravare il danno senza esserne la causa esclusiva. Se il sinistro si sarebbe verificato comunque (es. incendio di origine esterna), ma il vizio intrinseco (es. materiale infiammabile non dichiarato) ha reso le conseguenze più gravi, l'assicuratore risponde solo nella misura in cui il danno si sarebbe prodotto in assenza del vizio. Caio subisce un incendio per causa esterna: senza il vizio avrebbe perso beni per 30.000 euro, ma a causa del vizio il danno e' di 50.000 euro. L'assicuratore coprira' 30.000 euro, non 50.000.
La derogabilita' della norma
La previsione e' derogabile: le parti possono pattuire che la copertura si estenda anche ai danni da vizio non dichiarato. Alcune polizze specializzate (es. per il trasporto di merci) includono clausole all-risks che coprono anche il deterioramento da vizi intrinseci, proprio perché in certi settori e' difficile garantire la perfezione della merce. In assenza di clausola derogatoria, tuttavia, vige la regola dell'esclusione.
Distinzione tra vizio intrinseco e usura normale
Va distinto il vizio intrinseco dal deterioramento dovuto all'ordinaria usura o invecchiamento della cosa: quest'ultimo non e' assicurabile in linea di principio, perché manca l'elemento della fortuita' del danno. Il vizio intrinseco e' invece un difetto specifico, spesso occulto, che preesiste ma non e' ancora manifestato. La distinzione rileva in sede di liquidazione del sinistro, dove il perito assicurativo deve accertare se il danno e' riconducibile a un vizio preesistente o a un evento fortuito esterno.
Domande frequenti
Cosa si intende per vizio intrinseco della cosa assicurata?
È un difetto interno e preesistente della cosa (es. imperfezione costruttiva, materiale difettoso) che non dipende dall'evento assicurato.
Se non dichiaro il vizio, perdo tutta la copertura?
Salvo patto contrario, si: i danni causati dal vizio non denunziato non sono risarciti dall'assicuratore.
Se il vizio ha solo aggravato il danno, l'assicuratore paga qualcosa?
Si: l'assicuratore risponde del danno nella misura in cui si sarebbe prodotto senza il vizio, coprendo solo la quota non imputabile al difetto.
La norma e' obbligatoria o le parti possono derogarla?
È derogabile: le parti possono pattuire una copertura più ampia che include anche i danni da vizio non dichiarato.
Come si distingue il vizio intrinseco dall'usura normale?
Il vizio e' un difetto specifico e preesistente; l'usura e' il normale deterioramento nel tempo. Solo il vizio rientra nell'art. 1906; l'usura e' generalmente inassicurabile.