Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1903 c.c. – Agenti di assicurazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1902 - Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta am→Cod. civ. art. 1904 - Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio→Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento→Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave de→Articolo 1906 Codice Civile: Danni cagionati da vizio della cosa→Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione→Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale→Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1903 del codice civile disciplina i poteri degli agenti di assicurazione, cioe' di quei soggetti che, su mandato dell'impresa, concludono contratti assicurativi per conto di essa. La disposizione assolve a una funzione di semplificazione e di tutela: consente all'assicurato di rapportarsi con l'agenzia di prossimita' anziche' dover sempre risalire alla sede centrale dell'assicuratore, e chiarisce sino a che punto l'agente impegni la compagnia. E' una norma che vive nel quotidiano dei rapporti assicurativi, dove la figura dell'agente e' il volto concreto dell'impresa per il pubblico. La distribuzione assicurativa, infatti, si articola tradizionalmente su una rete capillare di agenzie che operano sul territorio, e l'assicurato medio percepisce proprio l'agente come la controparte effettiva del rapporto. Il codice prende atto di questa realta' e attribuisce all'agente un fascio di poteri sostanziali e processuali sufficientemente ampio da consentire una gestione efficiente del contratto, senza per questo abbandonare l'esigenza di delimitare verso i terzi l'estensione della rappresentanza.
Dal potere di concludere al potere di modificare e risolvere
Il primo comma estende la sfera operativa dell'agente. Chi e' autorizzato a concludere contratti può, di regola, compiere anche gli atti che riguardano le modificazioni e la risoluzione dei contratti stessi. La logica e' quella della continuita' gestionale: se l'agente può far nascere il rapporto, e' naturale che possa anche seguirne le vicende successive, dalle variazioni di garanzia alla cessazione. Questa estensione, tuttavia, non e' illimitata: incontra il confine dei limiti contenuti nella procura, vale a dire nell'atto con cui l'impresa conferisce e delimita i poteri rappresentativi.
La procura e la sua pubblicita' verso i terzi
Il riferimento alla procura pubblicata nelle forme richieste dalla legge e' decisivo. I poteri dell'agente sono opponibili ai terzi nei limiti in cui risultano dalla procura resa conoscibile attraverso le forme di pubblicita' previste. Questo meccanismo bilancia due esigenze: da un lato, la compagnia può circoscrivere i poteri dell'agente; dall'altro, il terzo che contratta deve poter fare affidamento su quanto reso pubblico. Tipicamente, le limitazioni non portate a conoscenza dei terzi non possono essere loro opposte, secondo i principi generali della rappresentanza, mentre quelle regolarmente pubblicate delimitano l'affidamento legittimo dell'assicurato.
La legittimazione processuale dell'agente
Il secondo comma attribuisce all'agente una specifica legittimazione processuale: egli può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome dell'assicuratore. Si tratta di una rappresentanza processuale che riguarda le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del mandato. L'agente, dunque, non e' parte sostanziale del rapporto, che fa capo all'impresa, ma può stare in giudizio per essa relativamente alle vicende contrattuali gestite tramite l'agenzia. E' un'agevolazione di non poco conto per l'assicurato, che individua nell'agenzia un interlocutore processuale prossimo e identificabile.
Il foro speciale dell'agenzia
La norma individua un criterio di competenza territoriale di favore: le azioni possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e' stato concluso il contratto. Questo foro speciale evita all'assicurato di dover agire necessariamente presso la sede dell'impresa, spesso lontana, e radica il contenzioso nel luogo del rapporto effettivo. La ratio e' di prossimita': il contratto e' stato negoziato e concluso presso una determinata agenzia, ed e' la' che si concentra la conoscenza concreta della vicenda.
Limiti del mandato e responsabilita' dell'impresa
La legittimazione dell'agente copre le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del mandato. Restano fuori, in linea generale, gli atti estranei o eccedenti i poteri conferiti, rispetto ai quali tornano applicabili i principi comuni in tema di rappresentanza senza potere e di ratifica. L'impresa risponde degli atti compiuti dall'agente nell'ambito dei poteri rappresentativi e, sotto il profilo dell'affidamento, di quanto reso conoscibile ai terzi. La distinzione tra atti nei limiti del mandato e atti eccedenti e' quindi il discrimine per stabilire chi e in che misura risponda verso l'assicurato.
Agente, rappresentanza e affidamento del pubblico
La figura dell'agente delineata dalla norma e' quella di un rappresentante qualificato, e non di un mero intermediario materiale. ciò ha conseguenze rilevanti sull'affidamento del pubblico: chi si rivolge all'agenzia confida ragionevolmente che gli atti compiuti dall'agente impegnino l'impresa, nei limiti resi conoscibili. La tutela dell'apparenza, in linea generale, induce a proteggere il terzo che abbia incolpevolmente fatto affidamento sull'esistenza dei poteri rappresentativi, soprattutto quando l'impresa abbia contribuito a creare o tollerare quella apparenza. Si delinea così un equilibrio tra la liberta' dell'impresa di delimitare i poteri e l'esigenza di certezza di chi contratta con l'agenzia, che e' il presidio della sicurezza dei rapporti assicurativi di massa.
Rilievo pratico nei rapporti assicurativi
Nella prassi, l'articolo 1903 e' la base che consente all'assicurato di gestire l'intero ciclo del contratto presso l'agenzia: stipula, modifiche, eventuale disdetta, sino al contenzioso. Le questioni più frequenti riguardano l'ampiezza effettiva dei poteri dell'agente e il rispetto delle limitazioni della procura. Si discute spesso, ad esempio, se l'agente potesse concedere proroghe, accordare dilazioni o ricevere pagamenti, profili che dipendono dal contenuto del mandato e dalla sua conoscibilita'. La norma va oggi letta in armonia con la disciplina di settore dell'intermediazione assicurativa, che ha affinato gli obblighi informativi e di registrazione degli intermediari; resta tuttavia ferma la struttura codicistica che identifica nell'agente un rappresentante qualificato dell'impresa, con poteri sostanziali e processuali ben definiti, e nel foro dell'agenzia un punto di prossimita' processuale a vantaggio dell'assicurato.
Domande frequenti
Quali poteri ha l'agente autorizzato a concludere contratti assicurativi?
Oltre a concludere i contratti, di regola puo' compiere anche gli atti di modificazione e risoluzione degli stessi, ma sempre nei limiti contenuti nella procura conferita dall'impresa e resa pubblica nelle forme di legge.
Le limitazioni ai poteri dell'agente valgono verso i terzi?
I poteri sono opponibili ai terzi nei limiti risultanti dalla procura resa conoscibile con le forme di pubblicita' previste. In linea generale, le limitazioni non portate a conoscenza dei terzi non possono essere loro opposte.
L'agente puo' stare in giudizio per la compagnia?
Si'. Puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome dell'assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del proprio mandato.
Davanti a quale giudice si puo' agire?
La norma prevede un foro speciale: l'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e' stato concluso il contratto, cosi' avvicinando il contenzioso al luogo del rapporto effettivo.
Chi risponde se l'agente eccede i poteri conferiti?
Per gli atti nei limiti del mandato risponde l'impresa. Per gli atti eccedenti o estranei ai poteri tornano applicabili i principi generali sulla rappresentanza senza potere e sulla eventuale ratifica.