Testo dell'articoloVigente
Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
In vigore
colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il dovere di dichiarazione e le sue conseguenze
L'art. 1892 c.c. disciplina uno dei profili più delicati del rapporto assicurativo: la fase precontrattuale in cui il contraente fornisce all'assicuratore le informazioni necessarie a valutare il rischio. La norma parte dal presupposto che la corretta formazione del contratto di assicurazione dipenda, in modo cruciale, dalla veridicita' delle informazioni fornite da chi richiede la copertura. L'assicuratore non e' in grado di verificare in autonomia ogni singola circostanza rilevante; deve quindi affidarsi alle dichiarazioni del contraente.
Presupposti dell'annullamento
La sanzione dell'annullamento scatta al ricorrere di due condizioni concorrenti. Sul piano oggettivo, occorre che le dichiarazioni inesatte o le reticenze abbiano riguardato circostanze tali che, se conosciute, avrebbero indotto l'assicuratore a negare il consenso oppure a fissare condizioni diverse (premio più elevato, esclusioni, franchigie). Sul piano soggettivo, e' necessario che il contraente abbia agito con dolo, consapevolezza e volontà di ingannare, oppure con colpa grave, vale a dire con un grado di negligenza così elevato da essere assimilabile all'intenzione. La semplice leggerezza o l'errore scusabile non bastano: in quel caso si applica il regime più mite dell'art. 1893 c.c.
Il termine di decadenza e la sua ratio
La norma fissa un termine di decadenza di tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza o della reticenza: se l'assicuratore non comunica al contraente la volontà di impugnare il contratto entro questo lasso di tempo, perde definitivamente il diritto di farlo. La ratio e' chiara: si vuole evitare che l'assicuratore usi la conoscenza dell'irregolarita' come spada di Damocle da far scendere soltanto quando il sinistro si verifica. Si pensi a Tizio che assicura la propria autovettura dichiarando di essere il conducente principale, mentre e' Caio (con precedenti sinistri) a usarla regolarmente. Se l'assicuratore scopre la realtà in corso di polizza ma non impugna entro tre mesi, non potra' eccepire l'irregolarita' nel momento in cui Caio causa un incidente.
Il regime dei premi
L'annullamento del contratto non priva l'assicuratore del corrispettivo per il periodo di assicurazione già corso: i premi relativi al periodo in corso al momento della domanda di annullamento e, in ogni caso, il premio del primo anno restano acquisiti. Questa previsione riflette la funzione del premio come compenso per il rischio assunto, un rischio che l'assicuratore ha comunque sopportato, sia pure su basi informative distorte.
Il sinistro ante-termine e la tutela dell'assicuratore
Se il sinistro si verifica prima che siano decorsi i tre mesi concessi all'assicuratore per esercitare l'impugnazione, la norma stabilisce che l'assicuratore non e' tenuto a pagare la somma assicurata. La previsione presidia il rischio di condotte opportunistiche: sarebbe paradossale che il contraente fraudolento beneficiasse dell'indennizzo proprio nelle settimane in cui l'assicuratore sta valutando se impugnare il contratto.
La scindibilita' del contratto
L'ultimo comma introduce un principio di scindibilita': quando l'assicurazione copre più persone o più cose, la nullita' conseguente alla dichiarazione inesatta o alla reticenza non travolge l'intero contratto, ma solo la parte che ne e' stata inficiata. Il contratto sopravvive per le persone o le cose alle quali la dichiarazione irregolare non si riferisce. Si tratta di un'applicazione speciale del principio di conservazione del contratto (art. 1419 c.c.) adattata alla struttura spesso composita delle polizze assicurative.
Rapporti con la disciplina del codice del consumo
Vale la pena ricordare che nelle polizze stipulate da consumatori il dovere di dichiarazione si intreccia con gli obblighi informativi gravanti sull'assicuratore e con le regole sull'interpretazione contro il predisponente (art. 35 codice del consumo). I formulari precontrattuali troppo generici o le domande ambigue possono attenuare la responsabilità del contraente inesatto, riducendo il grado di colpevolezza richiesto per l'annullamento.
Domande frequenti
Quando le dichiarazioni inesatte portano all'annullamento dell'assicurazione?
L'annullamento scatta se il contraente ha agito con dolo o colpa grave e le circostanze taciute o alterate avrebbero influito sul consenso o sulle condizioni dell'assicuratore.
Entro quanto tempo l'assicuratore deve comunicare l'impugnazione?
Entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza o della reticenza. Decorso tale termine senza comunicazione, l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto.
L'assicuratore perde anche i premi in caso di annullamento?
No. Ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno, anche se il contratto viene annullato.
Cosa succede se il sinistro avviene durante i tre mesi in cui l'assicuratore sta valutando l'impugnazione?
L'assicuratore non e' tenuto a pagare la somma assicurata, purche' il sinistro si verifichi prima del decorso di quei tre mesi.
Se la polizza copre più cose e una sola dichiarazione e' inesatta, il contratto e' nullo per tutte?
No. Il contratto resta valido per le persone o le cose alle quali la dichiarazione inesatta o la reticenza non si riferisce.