Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1877 c.c. – Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1876 - Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già de…→Cod. civ. art. 1878 - Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate sca…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo→Art. 1879 c.c.: Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta→Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone→Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita→Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata→Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita→Articolo 1872 Codice Civile: Modi di costituzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela del creditore nel vitalizio oneroso
L'articolo 1877 c.c. introduce una tutela specifica per il creditore di rendita vitalizia onerosa: la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto quando il promittente non presta le garanzie pattuite o le riduce senza accordo.
Presupposti della risoluzione
La norma individua due situazioni che legittimano la domanda di risoluzione:
Non e' sufficiente un qualsiasi inadempimento del promittente: la norma e' specifica per le garanzie. L'inadempimento nel pagamento delle rate e' invece regolato dalla disciplina generale della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).
Esempio pratico
Tizio cede a Caio il proprio immobile in cambio di una rendita mensile di 800 euro, con la pattuizione che Caio costituisca ipoteca di primo grado sull'immobile stesso a garanzia del pagamento della rendita. Se Caio non provvede all'iscrizione ipotecaria o, una volta iscritta, la fa cancellare senza il consenso di Tizio, quest'ultimo può agire per la risoluzione del contratto.
Natura della norma e rapporto con l'art. 1460 c.c.
L'art. 1877 e' una norma speciale rispetto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento. Nel vitalizio, il creditore non potrebbe invocare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) per sospendere la propria prestazione, poiché l'ha già eseguita interamente al momento della stipula (ha trasferito il bene). L'art. 1877 colma quindi questa lacuna, consentendo la risoluzione a tutela del creditore rimasto senza garanzie.
Effetti della risoluzione
La risoluzione del vitalizio oneroso ha effetti peculiari rispetto alla regola generale dell'art. 1458 c.c. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite. ciò significa che le rate di rendita già percepite da Tizio non devono essere restituite a Caio; quest'ultimo, invece, recupera il bene ceduto, previa eventuale compensazione con le prestazioni già ricevute.
Differenza con il vitalizio gratuito
La norma si applica solo al vitalizio oneroso, come recita espressamente la rubrica ('vitalizio oneroso'). Il vitalizio costituito per donazione o testamento segue le regole proprie della revocazione della donazione (artt. 800-809 c.c.) o dell'azione di riduzione, non la risoluzione per inadempimento.
Scelta del rimedio
Il creditore non e' obbligato a chiedere la risoluzione: può optare per l'adempimento coattivo, cioè agire in giudizio per ottenere la costituzione forzosa della garanzia pattuita. La scelta dipende dall'interesse concreto: se la fiducia nel promittente e' irrimediabilmente compromessa, la risoluzione e' preferibile; se il rapporto e' ancora sostenibile, l'adempimento coattivo garantisce la prosecuzione della rendita.
Domande frequenti
Quando può il creditore di rendita chiedere la risoluzione ex art. 1877 c.c.?
Quando il promittente non ha prestato le garanzie pattuite nel contratto oppure le ha ridotte senza consenso del creditore. Non basta un qualsiasi inadempimento: la norma e' specifica per le garanzie.
La mancata prestazione delle garanzie e' l'unica causa di risoluzione del vitalizio?
No. L'art. 1877 si aggiunge alla disciplina generale: il mancato pagamento delle rate di rendita legittima la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. L'art. 1877 copre specificamente l'ipotesi delle garanzie.
Il creditore può scegliere tra risoluzione e adempimento coattivo?
Si'. Il creditore può domandare la risoluzione oppure agire per ottenere in via coattiva la costituzione della garanzia pattuita. La scelta dipende dall'interesse concreto e dalla fiducia residua nel promittente.
La risoluzione del vitalizio oneroso comporta la restituzione delle rate già percepite?
No. Per i contratti ad esecuzione continuata, la risoluzione non retroagisce sulle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 2, c.c.). Le rate di rendita già incassate dal creditore restano acquisite; il promittente recupera il bene ceduto.
L'art. 1877 si applica anche al vitalizio costituito per donazione?
No. La norma riguarda espressamente il 'vitalizio oneroso'. Il vitalizio gratuito (donazione/testamento) e' soggetto alle proprie regole: revocazione della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, azione di riduzione dei legittimari.