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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1873 c.c. – Determinazione della durata

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

In sintesi

  • Vita del beneficiario: la rendita vitalizia può essere commisurata alla vita del soggetto che la percepisce, con estinzione automatica alla sua morte.
  • Vita di altra persona: è lecito ancorare la durata alla vita di un terzo, anche diverso dal beneficiario o dal promittente.
  • Pluralità di vite: la rendita può essere costruita su più teste, proseguendo fino alla morte dell'ultimo (o del primo) dei soggetti indicati.
  • Natura aleatoria confermata: in tutti i casi l'incertezza sulla durata è l'elemento che qualifica il contratto come aleatorio.
  • Libertà delle parti: spetta all'autonomia contrattuale scegliere la vita o le vite di riferimento, nel rispetto dei limiti di ordine pubblico.
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La vita come misura della rendita

L'articolo 1873 c.c. stabilisce il parametro temporale che definisce la rendita vitalizia: la durata della vita umana. La norma consente ampia flessibilita' nella scelta del soggetto la cui vita funge da misura del rapporto.

Prima ipotesi: vita del beneficiario

La configurazione più comune e' quella in cui la rendita e' commisurata alla vita del creditore-beneficiario. In questo schema, Tizio percepisce la rendita per tutta la propria vita; alla sua morte l'obbligazione si estingue automaticamente, senza che il promittente Caio debba prestare null'altro agli eredi di Tizio. È il classico contratto di vitalizio, spesso usato da anziani che cedono il proprio immobile in cambio di un assegno mensile.

Seconda ipotesi: vita di altra persona

Il codice ammette che la durata sia ancorata alla vita di un soggetto diverso dal beneficiario. Ad esempio, Tizio potrebbe cedere un bene a Caio in cambio di una rendita commisurata alla vita di Sempronio (terzo). Questa configurazione ha rilievo pratico nelle operazioni di pianificazione successoria o nei contratti stipulati nell'interesse di un familiare non capace di contrarre direttamente.

Il soggetto la cui vita e' posta a misura deve essere una persona fisica determinata o determinabile al momento della conclusione del contratto. Non e' ammissibile riferirsi a categorie astratte o indeterminate di persone.

Terza ipotesi: pluralità di vite

L'art. 1873, secondo comma, prevede che la rendita possa essere costituita «per la durata della vita di più persone». In tal caso occorre stabilire contrattualmente quale evento rileva: la morte del primo dei soggetti (rendita che si estingue prima) oppure la morte dell'ultimo (rendita che dura più a lungo).

Se il contratto tace, si applica l'art. 1874 c.c. che disciplina la rendita a favore di più persone con accrescimento. La clausola sulla vita di riferimento e' dunque cruciale per definire l'effettivo termine del rapporto.

Rilevanza pratica della scelta

La scelta della vita di riferimento incide direttamente sull'alea del contratto. Una rendita su vita di un soggetto giovane e in buona salute espone il promittente a un periodo molto lungo di pagamenti; una rendita su vita di un soggetto anziano presenta un'alea più limitata. Per questo motivo le parti devono valutare attentamente la proporzionalita' tra corrispettivo iniziale e rendita periodica, anche ai fini della valutazione della lesione eventuale.

Differenza con il termine finale

La vita come parametro di durata si distingue dal semplice termine finale: l'evento 'morte' e' incerto nel quando (e nella rendita vitalizia anche nell'an, potrebbe verificarsi prima o dopo le aspettative). Un contratto che stabilisce una durata certa non e' una rendita vitalizia ma una rendita a termine, soggetta a disciplina diversa.

Domande frequenti

La rendita vitalizia può essere commisurata alla vita di una persona diversa dal beneficiario?

Si'. L'art. 1873 c.c. consente espressamente di ancorare la durata alla vita di qualsiasi persona fisica determinata, anche diversa dal creditore della rendita o dal promittente.

Cosa succede se non si specifica quale vita fa da misura su più soggetti?

In assenza di patto contrario, si applicano le regole sull'accrescimento dell'art. 1874 c.c.: la quota del beneficiario premorto si accresce a favore degli altri, e la rendita dura fino alla morte dell'ultimo.

Una rendita a durata fissa e' considerata 'vitalizia'?

No. Se la durata e' certa e predeterminata manca l'alea essenziale, e il contratto non e' una rendita vitalizia ma una rendita a termine, soggetta a norme diverse.

È possibile indicare più persone come vite di riferimento?

Si'. L'art. 1873, secondo comma, lo prevede espressamente. Le parti devono però chiarire se la rendita si estingue alla morte del primo o dell'ultimo dei soggetti indicati, per evitare controversie interpretative.

Chi può essere il soggetto la cui vita e' posta a misura della rendita?

Qualsiasi persona fisica determinata o determinabile al momento della stipula. Non sono ammesse categorie astratte o indeterminate. La persona di riferimento deve essere in vita al momento del contratto (cfr. art. 1876 c.c.).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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