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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli elevati, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo di destinazione, formazione esterna obbligatoria tramite EBNA e tutor aziendale qualificato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: tipologie, durata per livello di destinazione, percentuali retributive, obbligo formativo tramite EBNA, ruolo del tutor aziendale e cosa accade al termine del contratto.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli più alti, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, obbligo di formazione esterna tramite EBNA e affiancamento da un tutor aziendale qualificato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Norma legge
D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
Ente bilaterale formazione
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) + enti bilaterali regionali

L’apprendistato professionalizzante: il contratto tipico del settore

Nel settore artigiano del legno e dell’arredamento la tipologia di apprendistato pressoché esclusiva è l’apprendistato professionalizzante, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Esso consente al datore artigiano di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di una qualifica professionale) con un contratto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specifiche e al conseguimento di una qualifica contrattuale.

L’apprendistato professionalizzante si caratterizza per la combinazione tra formazione interna (affiancamento operativo sul luogo di lavoro sotto la guida di un tutor aziendale) e formazione esterna (ore dedicate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, organizzate dagli enti bilaterali artigiani). Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato integra la disciplina di legge, fissando durate, percentuali retributive e obblighi specifici per il settore.

Durata del contratto per livello di destinazione

La durata dell’apprendistato è direttamente correlata al livello contrattuale di destinazione, ovvero il livello di inquadramento che l’apprendista raggiungerà al termine del percorso. Il principio è che percorsi più complessi e qualificazioni più elevate richiedono tempi più lunghi:

  • Livelli operai E e F (addetti a operazioni semplici e ausiliarie): durata più breve, indicativamente da 12 a 18 mesi.
  • Livelli operai D e CS (qualificati e specializzati nel legno-arredo): indicativamente da 24 a 36 mesi.
  • Livelli operai B e C (operai di alta specializzazione, conducenti CNC, ebanisti provetti): fino a 36 mesi, con possibilità di estensione per profili artigiani particolarmente complessi.
  • Livelli impiegatizi da E a B: da 18 a 36 mesi in funzione della complessità del profilo.
  • Livelli impiegatizi A e AS (figure direttive e di alta responsabilità): fino a 5 anni, ai sensi dell’art. 44 comma 2 D.Lgs. 81/2015 per i profili artigianali ad alta specializzazione.

Le durate esatte sono fissate dalla tabella allegata al CCNL; per i profili non espressamente previsti le parti possono concordare la durata nell’ambito dei limiti legali, previo confronto con le organizzazioni bilaterali.

Tabella riepilogativa: durate e percentuali retributive

Apprendistato professionalizzante — CCNL Legno e Arredamento Artigianato (schema indicativo)
Livello di destinazione Durata indicativa Retrib. prima metà del percorso Retrib. seconda metà del percorso
Operai F ed E 12-18 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
Operai D e CS 24-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
Operai C e B 30-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione
Impiegati E-B 18-36 mesi 72% minimo tabellare destinazione 88% minimo tabellare destinazione
Impiegati A e AS Fino a 5 anni 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione

Le percentuali indicate sono rappresentative della struttura contrattuale. Il testo integrale del CCNL vigente e le eventuali intese integrative regionali possono prevedere valori leggermente diversi. Si raccomanda di verificare la tabella sul contratto collettivo aggiornato o tramite le organizzazioni firmatarie (Confartigianato, CNA, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

La formazione nell’apprendistato artigiano: EBNA e enti regionali

Una delle caratteristiche distintive dell’apprendistato artigiano rispetto ad altri settori è il ruolo centrale degli enti bilaterali artigiani nell’organizzazione della formazione esterna. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce un monte ore minimo di 120 ore annue di formazione esterna per i primi 3 anni; il CCNL e le intese regionali possono integrare questo obbligo.

La formazione esterna si articola in due componenti:

  • Formazione di base e trasversale: sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione dell’impresa artigiana, diritti e doveri del lavoratore. È erogata dagli enti bilaterali regionali (articolazioni territoriali di EBNA) o da strutture accreditate dalla Regione.
  • Formazione tecnico-professionale: competenze specifiche del settore legno-arredo (lavorazione del legno, macchine CNC, finitura, posa in opera, progettazione assistita). Può essere erogata dall’ente bilaterale o da istituti di formazione professionale convenzionati.

Il datore artigiano è tenuto a garantire all’apprendista la partecipazione alle attività formative esterne senza decurtazione della retribuzione e senza recupero delle ore formative. La mancata erogazione della formazione esterna rende il contratto di apprendistato irregolare, con possibili conseguenze contributive e sanzionatorie.

Il tutor aziendale: chi è e cosa deve fare

Ogni contratto di apprendistato deve prevedere l’affiancamento dell’apprendista da parte di un tutor aziendale (o referente interno), che nel settore artigiano coincide spesso con il titolare dell’impresa o con un lavoratore qualificato esperto. Il tutor ha il compito di:

  • Guidare e formare l’apprendista nella pratica quotidiana delle mansioni.
  • Valutare i progressi dell’apprendista e segnalare eventuali difficoltà all’ente bilaterale.
  • Collaborare con l’ente formativo esterno per garantire la coerenza tra formazione interna ed esterna.
  • Compilare il libretto formativo del cittadino (ove previsto dalla normativa regionale).

Nelle imprese artigiane il tutor non deve necessariamente essere una figura dedicata a tempo pieno: può essere il maestro artigiano titolare o un dipendente qualificato che svolga questa funzione in affiancamento alle proprie mansioni.

Agevolazioni contributive per l’apprendistato artigiano

L’assunzione con contratto di apprendistato comporta significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro. Per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti, i contributi INPS a carico del datore sono ridotti in misura considerevole rispetto al contratto ordinario. Le aliquote agevolate sono stabilite dalla normativa vigente e possono essere integrate da incentivi regionali o da risorse dei fondi bilaterali artigiani (FSBA). Il datore è comunque tenuto al versamento dei contributi per la copertura previdenziale (pensione futura) e assicurativa (INAIL) dell’apprendista.

Casi pratici

Tizio — Apprendista falegname livello D, prima volta in laboratorio
Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in un laboratorio artigiano di falegnameria con destinazione al livello D. La durata del suo contratto è di 30 mesi. Per la prima metà (15 mesi) percepisce il 70% del minimo tabellare del livello D; nella seconda metà sale all’85%. Deve partecipare alle ore di formazione esterna organizzate dall’ente bilaterale regionale (sicurezza, tecniche di lavorazione del legno, utilizzo macchinari). Se al termine il datore non recede, Tizio diventa operaio di livello D a tempo indeterminato.
Caia — Apprendista impiegata livello B, ufficio commerciale
Caia, 22 anni, viene assunta come apprendista impiegata in un’azienda artigiana del mobile con destinazione al livello B (impiegata tecnica). La durata del contratto è di 36 mesi. Nella prima metà percepisce il 72% del minimo tabellare del livello B; nella seconda metà sale all’88%. Al termine, se il datore non esercita il recesso con 30 giorni di preavviso, Caia sarà automaticamente confermata come impiegata di livello B a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità per TFR, ferie e scatti.
Sempronio — Datore artigiano: come assumere il primo apprendista
Sempronio è il titolare di una piccola falegnameria artigiana (1 dipendente qualificato). Vuole assumere un apprendista. Può farlo: il rapporto 1:1 (un apprendista per ogni qualificato) è rispettato. Deve predisporre il piano formativo individuale, designarsi come tutor aziendale, iscrivere l’apprendista alle attività formative dell’ente bilaterale regionale e comunicare il contratto al Centro per l’Impiego. Poiché l’impresa ha meno di 10 dipendenti, beneficia delle aliquote contributive agevolate previste per l’apprendistato artigiano.

Domande frequenti

Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?
La durata varia dal livello di destinazione: dai 12-18 mesi per i livelli operai più bassi fino a 5 anni per i livelli impiegatizi più elevati (A, AS). Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce il massimo di 3 anni (elevabile a 5 per profili artigianali ad alta specializzazione).
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione: indicativamente dal 70% nella prima metà del percorso all’85-90% nella seconda metà, fino al 100% al termine. Le percentuali esatte sono fissate dalla tabella contrattuale vigente.
Quante ore di formazione esterna deve ricevere l’apprendista?
Almeno 120 ore annue per i primi 3 anni, organizzate dagli enti bilaterali artigiani (EBNA e articolazioni regionali) o da strutture accreditate. La partecipazione è obbligatoria e retribuita dal datore.
Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
No. Il numero massimo di apprendisti non può superare il rapporto 1:1 rispetto ai lavoratori qualificati in forza. Le imprese senza dipendenti qualificati possono assumere un solo apprendista se vi è un maestro artigiano o tutor qualificato.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (senza atti formali) oppure recedere con 30 giorni di preavviso. In assenza di recesso entro 30 giorni dalla scadenza, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate sono indicative: per i valori esatti verificare il testo contrattuale aggiornato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’associazione datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è la durata massima dell'apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?

La durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL in funzione del livello di inquadramento di destinazione: per i livelli operai più bassi (E-F) la durata è più breve (indicativamente 12-24 mesi), mentre per i livelli impiegatizi più elevati (A, AS) la durata può arrivare fino a 5 anni. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce un massimo di 3 anni per il contratto standard, elevabile a 5 anni per i profili artigianali di alta specializzazione.

Come si calcola la retribuzione dell'apprendista?

La retribuzione dell'apprendista è espressa in percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione (il livello che il lavoratore raggiungerà a fine apprendistato). Il CCNL Legno Artigianato prevede un meccanismo a scaglioni: nella prima metà del percorso la percentuale è più bassa (indicativamente 70-80%), nella seconda metà sale progressivamente fino a raggiungere il 100% al termine dell'apprendistato. Le percentuali esatte vanno verificate sulla tabella vigente nel testo contrattuale.

Quante ore di formazione esterna deve ricevere l'apprendista?

Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione esterna (trasversale e tecnico-professionale) per i primi 3 anni dell'apprendistato professionalizzante. La formazione esterna è organizzata dagli enti bilaterali artigiani (EBNA a livello nazionale, enti bilaterali regionali a livello territoriale) e dal sistema delle Regioni. Il CCNL può integrare questi minimi.

Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?

No. Per le imprese artigiane il numero massimo di apprendisti non può superare il rapporto 1:1 rispetto ai lavoratori qualificati (un apprendista per ogni lavoratore qualificato). Le imprese artigiane che non hanno dipendenti qualificati possono assumere al massimo un apprendista, purché vi sia un maestro artigiano titolato o un tutor aziendale qualificato.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Al termine dell'apprendistato il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato oppure recedere con un preavviso di 30 giorni (cosiddetto «recesso al termine»). Se il datore non esercita il recesso entro 30 giorni dalla scadenza, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione. Il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.