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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: periodo di prova per livello, forma scritta e recesso

Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 42) ha una durata massima che dipende dal livello: da 30 giorni per il 6° livello a 150 giorni per i quadri e il 1° livello. Deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). Questa guida spiega le durate, come si computano i giorni, il trattamento economico e le regole di recesso.

In sintesi

Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la prova dura al massimo 150 giorni di calendario per quadri e 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per 2° e 3° livello, 45 giorni per 4° e 5° livello, 30 giorni per il 6° livello. Deve risultare da atto scritto. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di ferie e mensilità supplementari.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimento
Art. 42 del CCNL 22 dicembre 2011, numerazione conservata dal rinnovo del 29 marzo 2024; art. 2096 c.c.
Ambito
Distribuzione cooperativa (cooperative di consumatori aderenti alle associazioni firmatarie)

Durata massima della prova per livello

Periodo di prova massimo – art. 42 CCNL Distribuzione Cooperativa
Livello Durata massima Come si computa
Quadri e 1° livello 150 giorni Giorni di calendario
2° e 3° livello 60 giorni Giorni di lavoro effettivo
4° e 5° livello 45 giorni Giorni di lavoro effettivo
6° livello 30 giorni Giorni di lavoro effettivo

I parametri 3° super e 4° super non sono livelli distinti: valgono i termini del 3° e del 4° livello. Nell’apprendistato il rinnovo del 2024 (art. 64) fissa la prova, secondo il livello iniziale, in 5 mesi di calendario per il 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per 2° e 3°, 45 giorni per 4° e 5°, 30 giorni per il 6°. Vedi la scheda sull’apprendistato.

Forma scritta: perché è obbligatoria

Il patto di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.): nella lettera di assunzione o nel contratto individuale sottoscritto prima o all’inizio del lavoro. In mancanza di forma scritta la clausola è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. L’atto scritto deve indicare la durata, il livello di inquadramento e le mansioni.

Come si computa la durata

Per i quadri e il 1° livello i 150 giorni sono giorni di calendario; per gli altri livelli sono giorni di lavoro effettivo, per cui le giornate non lavorate (ad esempio per malattia) non si computano. Il CCNL non disciplina in modo specifico la sospensione della prova per malattia, infortunio o maternità: per i livelli con computo in giorni di lavoro effettivo la conseguenza deriva dal criterio stesso; per i quadri e il 1° livello valgono i principi generali e la giurisprudenza, che vanno verificati sul caso concreto.

Trattamento economico e recesso

Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica del lavoratore. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, da una parte e dall’altra, senza preavviso. In tal caso al lavoratore spettano il TFR e i ratei di ferie e di mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

La libertà di recesso incontra i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (art. 15 Statuto dei lavoratori e D.lgs. 216/2003) o ritorsivo, e il recesso è contestabile se la prova non è stata resa effettivamente possibile (ad esempio perché il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto).

Superamento della prova

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione si intende confermata e il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio (art. 42). Per i licenziamenti dei neo-assunti dopo la prova si applicano, secondo la data di assunzione, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori o il regime del D.lgs. 23/2015.

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Casi pratici

Tizio – Cassiere, prova senza forma scritta
Tizio è assunto verbalmente in prova come cassiere di un punto vendita cooperativo. Dopo quattro settimane il direttore gli comunica che «la prova non è andata bene». Tizio contesta: non ha mai firmato una clausola di prova. In assenza di atto scritto il patto è nullo e il rapporto è a tempo indeterminato senza prova: il recesso è un licenziamento, con le tutele previste.
Caia – Addetta vendita al 4° livello, giorni di lavoro effettivo
Caia è assunta al 4° livello con prova di 45 giorni di lavoro effettivo, il massimo previsto. Si ammala per 15 giorni: quelle giornate non sono di lavoro effettivo e non si computano, per cui la prova si completa quando ha lavorato 45 giorni. Se nessuno recede entro quella data, l’assunzione è confermata e la prova conta nell’anzianità.
Sempronio – Quadro, prova di 150 giorni
Sempronio, quadro, ha una prova di 150 giorni di calendario, il massimo del suo livello. Al terzo mese segnala irregolarità sulle etichette di scadenza e poco dopo riceve un recesso per «mancato superamento della prova». Se il recesso fosse ritorsivo sarebbe nullo e impugnabile davanti al giudice del lavoro; in ogni caso gli spettano TFR e ratei di ferie e mensilità supplementari.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Al massimo 150 giorni di calendario per quadri e 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per 2° e 3° livello, 45 giorni per 4° e 5°, 30 giorni per il 6° (art. 42).
Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
Sì: la clausola di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). In assenza di forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore.
La malattia sospende il periodo di prova?
Per i livelli dal 2° al 6° la prova si misura in giorni di lavoro effettivo, quindi le giornate di malattia non si computano; per quadri e 1° livello i giorni sono di calendario e il CCNL non prevede una sospensione specifica.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì: il recesso è libero in qualsiasi momento, senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di ferie e mensilità supplementari. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli.
Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio?
Sì: se la prova è superata senza disdetta, l’assunzione è confermata e il periodo è computato nell’anzianità di servizio (art. 42).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 42 del CCNL Distribuzione Cooperativa (22 dicembre 2011) e sul rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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