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La guida

CCNL Aziende Termali

Malattia, comporto e infortunio nel CCNL Aziende Termali

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore del settore termale gode di tutele che derivano in parte dalla legge e in parte dal contratto collettivo. È fondamentale distinguere le due fonti per conoscere esattamente a cosa si ha diritto e per quanto tempo si conserva il posto di lavoro.

In sintesi

Per la malattia non sul lavoro l’art. 44 del CCNL Aziende Termali garantisce la conservazione del posto per 10 mesi, e il limite si raggiunge sommando le assenze nell’arco di un biennio. L’indennità INPS è il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° giorno; il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione netta dal 4° giorno e fino a sei mesi. Per l’infortunio sul lavoro (art. 46) il posto si conserva fino alla guarigione clinica e l’INAIL paga il 60% dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Fonte principale
Art. 2110 c.c. (legge) + artt. 44 e 46 del CCNL
Indennità malattia
INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21°) + integrazione aziendale fino al 100% del netto (art. 44)
Infortunio professionale
INAIL (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°) + integrazione fino al 100% del netto (art. 46)

Tabella riepilogativa

Tutele per malattia e infortunio a confronto
Evento Ente pagante Misura indennità Conservazione posto
Malattia comune INPS 50% dal 4° al 20° giorno, poi 66,66%; integrazione aziendale fino al 100% del netto dal 4° giorno e fino a sei mesi 10 mesi complessivi nell’arco di un biennio (art. 44)
Infortunio non professionale INPS Come malattia comune Come malattia comune
Infortunio professionale INAIL 60% dal 4° al 90° giorno, poi 75%; integrazione fino al 100% del netto (art. 46) Fino alla guarigione clinica (art. 46)
Malattia professionale INAIL Come infortunio professionale Tutta l’inabilità temporanea

L’integrazione a carico del datore è prevista dall’art. 44 (malattia) e dall’art. 46 (infortunio) del CCNL: porta il trattamento al 100% della retribuzione netta. Nella malattia, per i primi tre giorni valgono le misure ridotte descritte più sotto. Le percentuali sono quelle del testo 2004 modificato nel 2018; il consolidato 2024 non è consultabile liberamente.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro pur non essendo in grado di prestare la propria opera. È disciplinato dall’art. 2110 del Codice Civile, che affida la determinazione della durata alla contrattazione collettiva o agli usi. Per il CCNL Aziende Termali la durata è fissata dall’art. 44.

Per il CCNL Aziende Termali il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, con anzianità riconosciuta a tutti gli effetti, per 10 mesi; gli obblighi dell’azienda cessano quando nell’arco di un biennio il dipendente raggiunge in complesso il limite di 10 mesi, anche per malattie diverse (comporto per sommatoria). Lo stesso diritto vale durante il preavviso. Per i ricoveri o le cure per tubercolosi, malattie oncologiche, cardiovascolari, AIDS e trapianti di organi vitali, il lavoratore a tempo indeterminato che lo chieda ha diritto a ulteriori 120 giorni di conservazione del posto senza retribuzione. Per i lavoratori a termine la conservazione del posto non può superare il 50% della durata del contratto, con un massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine; le assenze si cumulano nell’anno solare.

Alla scadenza del termine, se l’azienda licenzia, corrisponde il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso. Se la malattia prosegue e il lavoratore non può riprendere servizio, può risolvere lui il rapporto con diritto al solo TFR; se nessuno recede, il rapporto resta sospeso e l’anzianità decorre solo ai fini del preavviso.

Distinzione legge e CCNL

Il diritto alla conservazione del posto durante la malattia è un diritto di legge (art. 2110 c.c.), non una concessione contrattuale. Il CCNL interviene su due fronti:

  • Determina la durata del comporto (ove non fissata per legge): nel CCNL Aziende Termali 10 mesi nell’arco di un biennio, con somma delle diverse malattie;
  • Prevede integrazioni a carico del datore sull’indennità INPS: fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno di malattia e fino a sei mesi (art. 44). Per i primi tre giorni, nell’anno di calendario l’integrazione è del 100% per i primi due eventi di malattia, del 66% per il terzo e del 50% per il quarto; dal quinto evento in poi non è dovuto nulla per il primo e il secondo giorno e il 50% della retribuzione netta per il terzo. Restano al 100% anche i primi tre giorni per terapie salvavita, ricovero ospedaliero ed eventi morbosi in gravidanza.

L’indennità di malattia erogata dall’INPS è invece una prestazione previdenziale di legge (D.L. 663/1979), non una previsione contrattuale: dal 4° giorno è pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e al 66,66% dal 21° (scheda INPS). Secondo l’allegato all’art. 44 l’azienda anticipa il 100% di quanto spetta dagli Istituti per le malattie superiori a tre giorni, a condizione che gli operai rilascino le deleghe all’INPS e all’INAIL e che gli Istituti rimborsino l’azienda.

Infortunio professionale e malattia professionale

Gli infortuni che si verificano durante il lavoro (o in itinere, nel percorso casa-lavoro) e le malattie contratte a causa del lavoro sono coperti dall’INAIL, non dall’INPS. Nel settore termale i rischi specifici includono:

  • Scivolamenti e cadute in ambienti umidi (piscine, vasche fango, docce);
  • Patologie muscolo-scheletriche per movimentazione dei pazienti (fisioterapisti, bagnini);
  • Esposizione a sostanze chimiche negli impianti termali.

L’indennità INAIL per inabilità temporanea assoluta è pari al 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica (scheda INAIL). Il CCNL (art. 46) riconosce al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata dell’infortunio e un’integrazione che porta il trattamento al 100% del netto fino alla cessazione dell’indennità dell’Istituto; il posto si conserva fino alla guarigione clinica e chi non si ripresenta entro tre giorni dal certificato di guarigione è considerato dimissionario. Ogni infortunio, anche lieve, va denunciato subito al capo diretto.

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Personale sanitario: specificità

Il personale sanitario che opera nelle terme (medici, infermieri, fisioterapisti) è soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori dipendenti in materia di malattia e infortunio. Non si applicano le discipline speciali del comparto pubblico sanitario, poiché il rapporto è di lavoro privato. L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per tutti, incluso il personale sanitario che svolge attività a rischio infortunistico.

Casi pratici

Tizio — Addetto cure, malattia lunga
Tizio lavora da tre anni come addetto ai fanghi (livello 4). A febbraio si ammala e rimane assente per 4 mesi. Quattro mesi sono meno dei 10 mesi del comporto: il datore non può licenziarlo per superamento del comporto (restano 6 mesi nel biennio). Dal 4° giorno riceve dall’INPS il 50% della retribuzione media fino al 20° giorno e il 66,66% per i restanti; l’azienda integra fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno e fino a sei mesi (art. 44), quindi per tutta la sua assenza.
Caia — Fisioterapista, infortunio in vasca
Caia scivola sul bordo della piscina termale e si frattura il polso. L’infortunio avviene durante l’orario di lavoro e viene denunciato immediatamente all’INAIL. Caia riceve l’indennità INAIL (60% dal 4° giorno, poi 75% dal 91°) e l’integrazione aziendale fino al 100% del netto (art. 46). Il posto di lavoro è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’Istituto: il datore non può licenziarla, né computare questi giorni nel comporto per malattia comune.
Sempronio — Malattia durante le ferie
Sempronio è in ferie ad agosto quando si ammala e viene ricoverato per 5 giorni. Comunica tempestivamente la malattia al datore e trasmette il numero di certificato INPS. Le ferie si sospendono per quei 5 giorni, che non vengono consumati dal monte ferie: Sempronio potrà recuperarli in un altro periodo.
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Domande frequenti

Per quanto tempo si conserva il posto in caso di malattia?
10 mesi complessivi nell’arco di un biennio, anche sommando malattie diverse (art. 44). Alla scadenza, se licenzia, il datore paga l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. In alcune patologie gravi (oncologiche, cardiovascolari, AIDS, trapianti, TBC, ricovero) si possono chiedere altri 120 giorni senza retribuzione.
Chi paga lo stipendio durante la malattia?
L’INPS eroga il 50% della retribuzione media dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21°. Il CCNL (art. 44) fa integrare dall’azienda l’indennità fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno e fino a sei mesi; i primi tre giorni sono pagati in misura ridotta secondo il numero di eventi nell’anno.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL (60% dal 4° al 90° giorno, poi 75%) e il CCNL (art. 46) conserva il posto fino alla guarigione clinica, con integrazione fino al 100% del netto.
La malattia durante le ferie sospende le ferie?
Sì, secondo la giurisprudenza europea e italiana. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende; i giorni di malattia non consumano il monte ferie.
Come si comunica la malattia al datore?
Il lavoratore deve informare tempestivamente l’azienda dell’assenza rispetto all’inizio dell’orario e comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso telematicamente all’INPS entro due giorni dal rilascio, anche per e-mail o telefono (art. 44). Se non lo fa senza giustificato impedimento, l’assenza è considerata ingiustificata. Durante la malattia è obbligatoria la reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei festivi.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I dati su indennità INPS e INAIL si basano sulle aliquote di legge vigenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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