Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Welfare e sanità integrativa nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

Il CCNL Fiavet costruisce un sistema di welfare contrattuale su tre pilastri: Fondo EST per la sanità integrativa, Fon.Te per la previdenza complementare e EBNT come ente bilaterale del turismo. Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha aumentato di 3 euro mensili, da gennaio 2027, il contributo al Fondo EST a carico del datore.

In sintesi

Il CCNL Fiavet prevede tre pilastri di welfare: Fondo EST per la sanità integrativa (12 euro mensili, 10 a carico del datore e 2 del lavoratore; da gennaio 2027 il datore versa 3 euro in più, per 15 euro totali: 13 e 2), Fon.Te per la previdenza complementare, e l'EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo) per prestazioni integrative e formazione. Il rinnovo 2024 ha aggiunto 3 euro mensili a carico del datore dal gennaio 2027.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Fondo sanitario
Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST), art. 161; Quadri: Qu.A.S., art. 139
Fondo pensione
Fon.Te (fondo costituito il 9 aprile 1998, riconosciuto dall'art. 160 per il settore turismo)
Ente bilaterale
EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo)

Tabella riepilogativa del sistema welfare

Pilastri del welfare contrattuale – CCNL Fiavet (artt. 18-22, 139, 160-161)
Fondo / Ente Tipo Contributo Ripartizione
Fondo EST (art. 161) Sanità integrativa 12 euro al mese per 12 mensilità; 15 euro da gennaio 2027; quota di iscrizione 15 euro (tempo pieno) o 8 euro (part-time) a carico del datore 10 euro datore + 2 euro lavoratore; da gennaio 2027 13 euro datore + 2 euro lavoratore
Qu.A.S. per i Quadri (art. 139) Cassa di assistenza sanitaria 340 euro annui + 20 euro dal 2025 + 20 euro dal 2026 a carico dell'azienda; 50 euro annui a carico del Quadro; quota una tantum 340 euro Principalmente a carico dell'azienda
Fon.Te (art. 160) Previdenza complementare 0,55% a carico del lavoratore e 0,55% a carico del datore sulla retribuzione utile per il TFR (di cui 0,05% quota associativa); 3,45% o 6,91% prelevato dal TFR; una tantum 15,50 euro Quota datore + quota lavoratore + TFR
EBNT e enti bilaterali (art. 22) Bilateralità / formazione / sostegno al reddito 0,40% di paga base e contingenza per 14 mensilità 0,20% datore + 0,20% lavoratore

Il contributo al Fondo EST fino al 31 dicembre 2026 è di 12 euro mensili totali (10 del datore e 2 del lavoratore, dal 1° novembre 2019). L’incremento di 3 euro a carico del datore decorre da gennaio 2027, come stabilito dal rinnovo del 26 luglio 2024 (art. 161, comma 4).

Fondo EST: la sanità integrativa del terziario

Il Fondo EST è il principale strumento di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Fiavet. È stato istituito dalle parti del CCNL (art. 161) e il suo contributo sostituisce un equivalente aumento salariale contrattuale (comma 10). Sono iscritti i dipendenti a tempo indeterminato a tempo pieno e parziale, esclusi i Quadri (che hanno la Qu.A.S., art. 139); i dipendenti a termine con contratto iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi su richiesta scritta all’assunzione, sostenendo l’intero onere dei periodi non lavorati.

Il diritto all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile (art. 161, comma 11). Le prestazioni rimborsabili sono quelle del piano sanitario del Fondo, che non è stato consultato per questa scheda e quindi non si riporta un elenco.

Se l'azienda omette il versamento delle quote, deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16,00 euro lordi per 14 mensilità, che entra nella retribuzione, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno e l'obbligo di garantire comunque le prestazioni sanitarie.

L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il CCNL Fiavet. Il datore di lavoro iscrive i dipendenti secondo le procedure del Fondo e versa il contributo con la periodicità prevista dal regolamento del Fondo (art. 161, comma 6).

Fon.Te: la previdenza complementare per i dipendenti Fiavet

Fon.Te è il fondo pensione complementare costituito il 9 aprile 1998 e riconosciuto dall’art. 160 del CCNL come forma pensionistica applicabile ai lavoratori del settore turismo, comprese le imprese di viaggio Fiavet. È un fondo a contribuzione definita, il che significa che le prestazioni pensionistiche dipendono dai contributi versati e dai rendimenti finanziari.

L'adesione è volontaria e riguarda i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, e quelli a termine con contratto di durata superiore a tre mesi. L'art. 160 fissa:

  • Contributo del lavoratore: 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR (di cui lo 0,05% è quota associativa);
  • Contributo del datore di lavoro: 0,55% della stessa base (di cui lo 0,05% è quota associativa);
  • TFR: il 3,45% o il 6,91% della retribuzione utile, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione; per i lavoratori di prima occupazione dopo il 28 aprile 1993 il TFR maturando è destinato integralmente al fondo;
  • Una tantum: 15,50 euro all'iscrizione, di cui 11,88 a carico dell'azienda e 3,62 del lavoratore.

Le percentuali sono quelle dell'art. 160 del testo del 24 luglio 2019, che l'accordo del 26 luglio 2024 non modifica.

EBNT: l’ente bilaterale del turismo

L’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) è l’organismo paritetico delle parti firmatarie (art. 18) per occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza e sostegno al reddito. Si finanzia con la quota contrattuale di servizio dello 0,40% di paga base e contingenza per 14 mensilità, divisa a metà (0,20% datore, 0,20% lavoratore); se l’azienda omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità (art. 22). Il contratto prevede in particolare:

  • Sostegno al reddito (art. 19): il 30% della quota contrattuale di servizio degli enti territoriali è destinato ai lavoratori di aziende in crisi, ristrutturazione o riorganizzazione con sospensione dell'attività, previo accordo tra associazione territoriale e sindacati; quando integra l'indennità di disoccupazione INPS, vale almeno il 20% di quest'ultima.
  • Formazione e qualificazione professionale, compresa una funzione specifica per i Quadri (art. 18).
  • Monitoraggio del mercato del lavoro, banca dati tra domanda e offerta di lavoro e osservatorio su apprendistato e contratti a termine (art. 18).

Welfare aziendale e accordi di secondo livello

Oltre ai fondi collettivi, il CCNL incoraggia lo sviluppo di piani di welfare aziendale attraverso accordi di contrattazione di secondo livello. I lavoratori e le imprese possono concordare, in sede aziendale o territoriale, l'erogazione di benefit in natura o servizi (buoni pasto, trasporto, istruzione figli, assistenza agli anziani, flessibilità oraria) in aggiunta o in sostituzione di quote del premio di risultato. Il welfare aziendale gode di un trattamento fiscale agevolato sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti annui stabiliti dalla normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR).

Casi pratici

Tizio – Prima iscrizione al Fondo EST
Tizio viene assunto in un'agenzia di viaggio aderente a Fiavet. Dal primo giorno l'azienda ha l'obbligo di iscriverlo al Fondo EST. Il contributo è di 12 euro al mese fino al 2026 (10 del datore, 2 di Tizio) e di 15 dal 2027 (13 del datore, 2 di Tizio); all’iscrizione l’azienda versa anche la quota di 15 euro. Tizio riceve le credenziali per accedere al portale del fondo e potrà richiedere rimborsi per visite specialistiche, occhiali e fisioterapia dalla data di iscrizione.
Caia – Adesione a Fon.Te e contribuzione
Caia ha 3 anni di anzianità e non ha ancora fatto una scelta esplicita sul TFR. Il silenzio-assenso ha indirizzato il suo TFR a Fon.Te. Caia decide ora di aderire attivamente e di versare anche la quota lavoratore: in questo modo attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Il costo mensile netto per Caia è contenuto grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti (fino a 5.164,57 euro annui).
Sempronio – Premino sostitutivo convertito in welfare
L'agenzia di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale entro il 31 ottobre 2026 che prevede la conversione del premio di risultato in welfare: buoni spesa, abbonamenti al trasporto pubblico e contributi per l'asilo nido. Sempronio (4° livello) non riceve in busta paga i 140 euro lordi del premio sostitutivo previsto per il 4° e 5° livello: l’azienda li destina a strumenti di welfare (art. 13, comma 12, riproporzionato per il part-time).

Domande frequenti

Cos'è il Fondo EST e chi ne ha diritto nel CCNL Fiavet?
Il Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito dal CCNL (art. 161). I dipendenti a tempo indeterminato (esclusi i Quadri) vi sono iscritti obbligatoriamente. Il contributo mensile è di 12 euro (10 del datore, 2 del lavoratore) fino al 2026 e di 15 euro da gennaio 2027 (13 del datore, 2 del lavoratore).
Cos'è Fon.Te e come aderisco?
Fon.Te è il fondo pensione complementare del terziario. L’adesione è volontaria (art. 160): destinando il TFR a Fon.Te si attivano i contributi dello 0,55% del lavoratore e dello 0,55% del datore sulla retribuzione utile per il TFR. L’adesione avviene con il modulo del fondo, da consegnare al datore.
Il Fondo EST copre anche i familiari del lavoratore?
Il CCNL (art. 161, comma 8) rinvia al regolamento del Fondo per l’iscrizione di altre categorie e per la prosecuzione volontaria; l’estensione ai familiari e i relativi costi sono previsti dal regolamento del Fondo, che non è stato consultato.
Cosa succede se il datore non iscrive il dipendente al Fondo EST?
L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL Fiavet. Chi omette il versamento deve riconoscere al lavoratore 16,00 euro lordi al mese per 14 mensilità come elemento distinto non assorbibile, ferma la responsabilità per le prestazioni sanitarie e per il maggior danno (art. 161, comma 12). Il lavoratore può segnalare l'inadempienza al sindacato o all'Ispettorato del Lavoro.
Il welfare aziendale è tassato?
No. I benefit in natura e i servizi di welfare aziendale (entro i limiti annui di legge previsti dall'art. 51 TUIR) non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per il datore di lavoro. Questa è la principale differenza rispetto al premio di risultato in denaro, che per i premi di risultato erogati nel 2026 e 2027 è soggetto a imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro annui, mentre il premio sostitutivo fisso dell’art. 13 è retribuzione ordinaria.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Le cifre del Fondo EST, di Fon.Te e degli enti bilaterali sono quelle degli artt. 18-22, 139 e 160-161 del CCNL del 24 luglio 2019 e dell’accordo del 26 luglio 2024; il piano sanitario del Fondo EST non è stato consultato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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