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La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Periodo di prova nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durate, regole e casi pratici

Nel CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet, la durata del periodo di prova varia in modo significativo a seconda del livello di inquadramento: da 15 giorni per il personale ausiliario fino a 180 giorni per i Quadri. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima di firmare il contratto.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (6°-7° livello) a 180 giorni effettivamente lavorati (Quadri A e B). Deve risultare da atto scritto: senza forma scritta il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge
Art. 2096 c.c. (patto di prova); disciplina CCNL integrativa

Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

Periodo di prova per livello di inquadramento – CCNL Fiavet
Livello Durata (giorni effettivamente lavorati) Profilo tipico
Quadro A, Quadro B 180 giorni Direttore tecnico, Responsabile di rete
1° livello 150 giorni Responsabile di reparto, senior specialista
2° livello 75 giorni Agente di viaggio specializzato
3° livello 45 giorni Addetto prenotazioni qualificato
4° e 5° livello 30 giorni Addetto banco vendita, operatore turistico
6° Super 20 giorni Addetto qualificato d'ingresso
6° e 7° livello 15 giorni Addetto di supporto, ausiliario

Il computo avviene in «giorni effettivamente lavorati», non in giorni di calendario: sono utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, con il tetto di sei mesi dell’art. 10 della L. 604/1966 (art. 105, comma 6). Fonte: CCNL 24 luglio 2019, art. 105, non modificato dall’accordo del 26 luglio 2024. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello; se il rapporto cessa spetta il TFR; se il lavoratore assunto fuori provincia è licenziato in prova, il datore rimborsa il viaggio di ritorno; chi è riassunto entro due anni con la stessa qualifica nella stessa azienda, avendo già superato la prova, ne è dispensato.

Forma scritta: obbligo e conseguenze

Il periodo di prova deve essere espressamente previsto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale con indicazione della durata e del livello di inquadramento. La forma scritta è richiesta dall’art. 2096 c.c. come condizione di validità del patto di prova; l’art. 105 del CCNL aggiunge che la durata deve risultare dalla lettera di assunzione.

In assenza di clausola scritta:

  • Il lavoratore gode di piena tutela fin dal primo giorno di lavoro, come se fosse un contratto a tempo indeterminato confermato.
  • Il datore di lavoro non può esercitare il recesso libero tipico della prova e deve rispettare le ordinarie regole del licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

Sospensione del periodo di prova

Poiché contano solo le giornate di effettiva prestazione (art. 105, comma 6), il computo del periodo di prova si sospende durante le assenze del lavoratore. Le cause di sospensione più ricorrenti sono:

  • Malattia: l'assenza per malattia, debitamente certificata dal medico, sospende il periodo di prova. Al rientro in servizio la prova riprende dal punto in cui si era fermata.
  • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente alla malattia comune, sospende il decorso.
  • Ferie (se concesse durante la prova): tecnicamente sospendono il computo, anche se in pratica le ferie raramente vengono concesse durante una prova breve.
  • Congedo di maternità e paternità: l'assenza obbligatoria per maternità (art. 16 d.lgs. 151/2001) sospende la prova.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, di motivazione e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato dal momento della comunicazione.

Limiti al recesso datoriale:

  • Il recesso non può essere discriminatorio per ragioni di sesso, età, religione, origine etnica, opinioni politiche o affiliazione sindacale (d.lgs. 216/2003 e d.lgs. 215/2003).
  • Il recesso non può essere ritorsivo, cioè motivato dal fatto che il lavoratore abbia esercitato un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di applicazione del CCNL).
  • Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prestazione durante il periodo di prova (es. malattia prolungata che ha coperto tutto il periodo), il recesso al termine della prova formale senza che vi sia stata una reale «prova» può configurarsi come abuso del diritto.
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Conferma al termine della prova

Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato il recesso, il rapporto di lavoro si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione scritta di conferma. Il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali: maturazione ferie, ROL, scatti, calcolo del TFR, comporto malattia, preavviso.

Casi pratici

Tizio – Neoassunto al 3° livello senza esperienza pregressa
Tizio viene assunto come addetto alle prenotazioni al 3° livello. Il contratto prevede 45 giorni di prova effettivamente lavorati. Durante il 20° giorno si assenta per malattia certificata per 7 giorni. La prova si allunga di 7 giorni: scadrà al 52° giorno di servizio effettivo, non al 45°. Se al termine nessuno recede, il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato.
Caia – Quadro A con prova di 180 giorni
Caia viene assunta come Responsabile di rete (Quadro A). Il contratto stipula espressamente 180 giorni di prova effettiva. Al 90° giorno il datore di lavoro comunica a Caia il recesso per «mancato superamento della prova», senza motivazione. Il recesso è legittimo, purché non sia discriminatorio o ritorsivo. Caia ha diritto al pagamento dei giorni lavorati e alla liquidazione del TFR maturato.
Sempronio – Prova non stipulata per iscritto
Sempronio viene assunto verbalmente come addetto al banco al 4° livello. Il datore di lavoro non ha inserito nessuna clausola di prova nel contratto. Al 25° giorno comunica il recesso «durante la prova». Sempronio può contestare il recesso: in assenza di patto scritto, non esiste periodo di prova valido. Il datore dovrà rispettare le ordinarie garanzie del licenziamento (preavviso o indennità sostitutiva).
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova al 4° livello nel CCNL Fiavet?
Al 4° e 5° livello la prova dura 30 giorni effettivamente lavorati. I giorni di assenza per malattia, infortunio o altri eventi sospensivi non si contano nel computo.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza possibilità di recesso libero da parte del datore.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, durante la prova il recesso datoriale è libero, senza motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, sospende il decorso. I giorni di malattia si aggiungono alla durata originaria, posticipando la scadenza della prova.
Se supero la prova, il periodo viene conteggiato nell'anzianità?
Sì, il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti: TFR, ferie, comporto malattia, scatti, preavviso.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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