Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

Il rinnovo del 2024 del CCNL Fiavet ha rafforzato le tutele per la genitorialità, introducendo nuove norme sulla maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi e un congedo specifico per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Questa guida illustra il quadro completo, distinguendo ciò che deriva dalla legge da ciò che il contratto migliora.

In sintesi

Il CCNL Fiavet integra le tutele di legge (d.lgs. 151/2001). Dal 1° luglio 2024 i congedi di maternità e paternità obbligatori maturano integralmente tredicesima e quattordicesima. Il congedo parentale è computato nell'anzianità dal 1° luglio 2024. Il rinnovo 2024 ha introdotto un congedo retribuito al 100% fino a 3 mesi per lavoratrici in percorsi di protezione da violenza di genere.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge
D.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) – il CCNL integra e migliora

Tabella riepilogativa dei congedi

Tipologie di congedo e trattamento economico – CCNL Fiavet 2024
Congedo Durata Trattamento economico Maturazione 13ª/14ª
Maternità obbligatoria 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) 80% INPS + eventuale integrazione CCNL Sì (integrale dal 1.7.2024)
Paternità obbligatoria 10 giorni (legge 2022; aggiornabile) 100% a carico INPS Sì (integrale dal 1.7.2024)
Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% fino a 6 anni del figlio (legge, variabile per età) Anzianità sì dal 1.7.2024; 14ª dal 1.12.2027
Congedo per violenza di genere Massimo 3 mesi 100% retribuzione Sì (matura integralmente)

Le percentuali di indennità INPS per il congedo parentale sono soggette a variazioni legislative: verificare l'importo aggiornato sul sito INPS. Il CCNL può prevedere integrazioni superiori a quelle di legge.

Congedo di maternità obbligatorio: la base di legge

Il congedo di maternità obbligatorio è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile la modalità flessibile (1 mese prima del parto e 4 dopo) previo nulla osta del medico.

L'indennità INPS durante il congedo obbligatorio è pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Fiavet disciplina eventuali integrazioni contrattuali per i dipendenti delle imprese di viaggio.

La novità del rinnovo 2024: tredicesima e quattordicesima durante la maternità

Uno dei punti più significativi del rinnovo del 26 luglio 2024 riguarda la maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi di genitorialità:

  • Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori sono computati ai fini dell'integrale maturazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. In precedenza, tali periodi potevano comportare una decurtazione proporzionale delle mensilità aggiuntive.
  • Il congedo parentale (facoltativo) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti dal 1° luglio 2024.
  • Per la quattordicesima mensilità, il congedo parentale sarà rilevante a partire dal 1° dicembre 2027 (data successiva prevista dal rinnovo).

Congedo per violenza di genere: novità 2024

Il rinnovo del 2024 ha introdotto per la prima volta nel CCNL Fiavet una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza riconosciuto o da un'istituzione pubblica. Le regole fondamentali sono:

  • Durata massima del congedo: 3 mesi.
  • Il congedo è retribuito al 100% della retribuzione ordinaria.
  • Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, secondo le esigenze di protezione della lavoratrice.
  • La lavoratrice può chiedere di non comunicare all'azienda le motivazioni specifiche, presentando solo la certificazione del percorso di protezione.

Congedo parentale (facoltativo): diritti di legge

Il congedo parentale facoltativo («ex aspettativa») è regolato dagli artt. 32-46 del d.lgs. 151/2001. I punti chiave:

  • Ciascun genitore può assentarsi fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio; il totale tra entrambi i genitori non può superare 10 mesi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).
  • L'indennità INPS è pari al 30% della retribuzione (percentuale soggetta a variazioni di legge in funzione dell'età del figlio).
  • Dal 1° luglio 2024, il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali che ad essa fanno riferimento (TFR, scatti, ferie, comporto malattia).

Casi pratici

Tizio – Paternità obbligatoria nel 2025, tredicesima piena
Tizio, dipendente di un tour operator, prende i 10 giorni obbligatori di congèdo di paternità in occasione della nascita del figlio a marzo 2025. Grazie alle novità del rinnovo del luglio 2024, quei 10 giorni non decurtano la tredicesima di dicembre né la quattordicesima di giugno. Tizio riceverà le mensilità aggiuntive intere.
Caia – Congedo di maternità e quattordicesima
Caia è in maternità obbligatoria da aprile a settembre 2025 (5 mesi). Prima del rinnovo 2024, il suo datore di lavoro avrebbe potuto proporzionare la quattordicesima di giugno. Dal 1° luglio 2024 i 5 mesi di maternità maturano integralmente la quattordicesima: Caia ha diritto alla mensilità piena, come se avesse lavorato regolarmente.
Sempronia – Congedo per violenza di genere
Sempronia, inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza accreditato, chiede al datore di lavoro 45 giorni di congedo per motivi di sicurezza personale. Il CCNL le riconosce fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%. Sempronia presenta la sola certificazione del percorso, senza dover spiegare le circostanze specifiche. Il datore non può rifiutare.

Approfondisci con la guida pratica

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Domande frequenti

Il periodo di maternità fa maturare la quattordicesima nel CCNL Fiavet?
Sì, dal 1° luglio 2024. I periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano integralmente sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità.
Il congedo parentale viene conteggiato nell'anzianità?
Sì, dal 1° luglio 2024 il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio. Per la maturazione della quattordicesima mensilità, questa regola si applica a partire dal 1° dicembre 2027.
Cosa prevede il CCNL Fiavet per le lavoratrici vittime di violenza?
Il rinnovo 2024 ha introdotto fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100% per lavoratrici inserite in percorsi di protezione da violenza di genere certificati. Il congedo può essere frazionato.
Quanto viene pagata la maternità nel CCNL Fiavet?
L'INPS eroga l'80% della retribuzione media giornaliera per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL può prevedere integrazioni ulteriori a carico del datore di lavoro: verificare il testo contrattuale per le misure specifiche.
Il licenziamento durante la gravidanza è nullo?
Sì, il licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio è nullo di diritto (art. 54 d.lgs. 151/2001), salvo giusta causa non connessa alla gravidanza o cessazione dell'attività dell'azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Fiavet integra le tutele del D.Lgs. 151/2001: congedo di maternità di 5 mesi, paternità obbligatoria di 10 giorni, congedo parentale fino a 6 mesi per genitore.
  • Il rinnovo 2024 ha disposto la maturazione integrale di tredicesima e quattordicesima durante i congedi obbligatori.
  • Il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio secondo le previsioni del contratto.
  • È stato introdotto un congedo retribuito per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione da violenza di genere, ulteriore rispetto a quello di legge.
  • Resta fermo il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza al primo anno di vita del figlio.
Indice dei contenuti

Le agenzie di viaggio e i tour operator sono imprese a prevalente presenza femminile e a forte stagionalità: qui la disciplina della genitorialità non è un capitolo marginale, ma un fattore organizzativo concreto. Il CCNL Fiavet costruisce le proprie tutele sul pavimento inderogabile del D.Lgs. 151/2001 e, con il rinnovo del 2024, vi aggiunge miglioramenti mirati sulla maturazione delle mensilità aggiuntive e sul sostegno alle lavoratrici in condizione di fragilità.

La struttura del congedo di maternità

Il congedo di maternità copre cinque mesi, ripartibili in via ordinaria tra due mesi prima e tre mesi dopo il parto, con la possibilità della flessibilità che consente di posticipare parte dell'astensione. L'indennità economica è a carico dell'INPS; il contratto può prevedere integrazioni il cui importo va letto sulle tabelle del CCNL vigente, non trasposto da valori che mutano a ogni rinnovo.

Paternità obbligatoria e congedo parentale

Il padre dispone del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, fruibili anche in modo frazionato nella finestra prevista dalla legge intorno alla nascita. Il congedo parentale resta poi disponibile per entrambi i genitori entro i limiti complessivi di legge, con la quota indennizzata maggiorata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022. La gestione frazionata è particolarmente utile in un settore stagionale, dove le assenze vanno collocate fuori dai picchi di lavoro.

La novità del 2024: maturazione delle mensilità aggiuntive

Il rinnovo del 2024 ha chiarito che durante i congedi di maternità e paternità obbligatori maturano integralmente tredicesima e quattordicesima. È un miglioramento che evita la decurtazione delle mensilità aggiuntive per effetto dell'assenza protetta, allineando il trattamento del periodo di congedo a quello del lavoro effettivo per questa specifica voce.

Il computo nell'anzianità e gli effetti differiti

Il contratto prevede inoltre che il congedo parentale sia computato nell'anzianità di servizio: ne discendono effetti sugli scatti, sulla progressione e sugli istituti collegati alla durata del rapporto. Durante i periodi protetti continuano inoltre a maturare ferie e TFR, secondo le regole generali del Testo Unico e del Codice civile sul trattamento di fine rapporto.

Il congedo per le vittime di violenza di genere

Tra le innovazioni di maggior rilievo il rinnovo ha introdotto, per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione da violenza di genere, un congedo retribuito ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge. È un istituto che risponde a una funzione di tutela sociale e che si aggiunge - senza sostituirlo - al congedo già garantito dall'ordinamento per le donne inserite in tali percorsi.

Il divieto di licenziamento come perno del sistema

Tutto il sistema poggia sul divieto di licenziamento, che opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino, salvo le eccezioni tassative di legge. È la garanzia che rende effettive tutte le altre tutele: senza stabilità del rapporto, congedi e integrazioni economiche resterebbero astratti. Per il dettaglio operativo - modalità di domanda, integrazioni, procedure - il riferimento resta il testo del CCNL Fiavet vigente unito alle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Il CCNL Fiavet migliora le tutele di legge sulla maternità?

Sì. Integra il D.Lgs. 151/2001 con la maturazione integrale di tredicesima e quattordicesima nei congedi obbligatori, il computo del congedo parentale nell'anzianità e un congedo specifico per le vittime di violenza di genere.

Durante la maternità maturano tredicesima e quattordicesima?

Sì, integralmente durante i congedi di maternità e paternità obbligatori, secondo quanto chiarito dal rinnovo del 2024.

Quanti giorni di congedo di paternità spettano?

Dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, fruibili anche in modo frazionato nella finestra prevista dalla legge intorno alla nascita.

Posso essere licenziata durante la gravidanza?

No. Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno del figlio, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge.

Esiste un congedo per le lavoratrici vittime di violenza?

Sì, il rinnovo 2024 ha introdotto un congedo retribuito ulteriore rispetto a quello di legge per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.