Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025-2028

Il lavoro in cantiere espone a rischi fisici significativi. Il CCNL Edilizia Cooperative integra le tutele legali di INPS e INAIL con integrazioni contrattuali e la rete di protezione della bilateralità edile.

In sintesi

Nel CCNL Edilizia Cooperative il comporto per malattia è di 12 mesi (18 in caso di più eventi nel triennio). L’INPS eroga l’indennità di malattia dal 4° giorno; la cooperativa integra fino alla retribuzione ordinaria. Per l’infortunio l’INAIL copre dal giorno successivo; la cooperativa integra al 100% per i primi giorni. Il rinnovo 2025 ha istituito un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per le malattie professionali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Edilizia Cooperative
Evento Periodo di carenza Indennità INPS/INAIL Integrazione cooperativa Comporto massimo
Malattia comune Primi 3 giorni (a carico datore) 50% dal 4° al 20° g.; 66,67% dal 21° g. Integrazione fino alla retribuzione ordinaria per i giorni previsti dal CCNL 12 mesi / 36 mesi di riferimento
Infortunio sul lavoro Giorno dell’evento (a carico datore 100%) 60% dal 4° al 90° g.; 75% dal 91° g. in poi Integrazione al 100% per i primi giorni Non si applica comporto per infortunio sul lavoro
Malattia professionale Primo giorno (a carico INAIL) Come infortunio sul lavoro Come infortunio sul lavoro Non si applica comporto per malattia professionale

Nota legale: la disciplina dell’indennità di malattia è fissata dalla legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; RDL 1827/1935 e successive per la malattia; D.P.R. 1124/1965 per infortuni e malattie professionali). Il CCNL integra quanto previsto dalla legge ma non lo sostituisce.

La malattia comune: carenza, indennità e integrazione

Quando un operaio o un impiegato di una cooperativa edile si ammala, la copertura economica è garantita da due soggetti che agiscono in modo complementare:

  • I primi 3 giorni (periodo di carenza): sono a carico diretto della cooperativa, che deve retribuirli integralmente. L’INPS non interviene.
  • Dal 4° giorno: l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente al lavoratore (o tramite l’azienda in regime di conguaglio). L’importo è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni, e al 66,67% dal 21° giorno in poi.
  • Integrazione contrattuale: il CCNL prevede che la cooperativa integri l’indennità INPS fino alla retribuzione ordinaria per un certo numero di giornate per anno di servizio. I dettagli del numero di giornate integrabili sono definiti nelle tabelle contrattuali.

L’infortunio sul lavoro: INAIL e particolarità edili

Il settore edile ha tassi di infortuni superiori alla media, il che rende particolarmente rilevante la disciplina INAIL. Per l’infortunio sul lavoro:

  • Il giorno dell’infortunio è interamente a carico della cooperativa (retribuzione al 100%);
  • Dal 2° al 3° giorno: a carico INAIL in misura variabile (alcune fonti indicano il 60%);
  • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera;
  • Dal 91° giorno in poi: INAIL eroga il 75% della retribuzione giornaliera.

A differenza della malattia comune, l’infortunio sul lavoro non si computa nel periodo di comporto e non può dar luogo a licenziamento per superamento del comporto. Il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

Il comporto: durata e conseguenze

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Nel CCNL Edilizia Cooperative:

  • Comporto secco: 12 mesi continuativi di malattia in un arco di 36 mesi;
  • Comporto per sommatoria: più periodi di malattia intervallati da periodi lavorativi, sommati entro un arco di 36 mesi, fino a 18 mesi complessivi.

Superato il comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previo rispetto del preavviso (o pagamento dell’indennità sostitutiva). Non è necessaria la motivazione della malattia specifica, ma è necessario che il comporto sia effettivamente superato.

La novità 2025: sorveglianza sanitaria e malattie professionali

Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha introdotto un significativo investimento nel campo della salute dei lavoratori edili: è stato finanziato con 3 milioni di euro un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per l’anno 2025, con l’obiettivo di prevenire le malattie professionali tipiche del cantiere (patologie da silice, disturbi muscolo-scheletrici, patologie da esposizione ad agenti chimici). Le visite mediche preventive e periodiche rientrano in questo programma sperimentale gestito attraverso il sistema bilaterale.

Casi pratici

Tizio – Operaio con malattia prolungata
Tizio, muratore di 2° livello, si ammala a gennaio e rimane assente per 4 mesi. La cooperativa retribuisce i primi 3 giorni al 100%; dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità di malattia e la cooperativa integra secondo il CCNL. Dopo 4 mesi Tizio rientra. Qualche mese dopo si ammala di nuovo per 2 mesi: i periodi si sommano nel calcolo del comporto. La cooperativa deve monitorare il totale delle giornate nel triennio.
Caia – Infortunio sul cantiere
Caia (operaio specializzato, 3° livello) cade da un ponteggio e si frattura un polso. L’infortunio avviene alle 10:00 del lunedì; quel giorno è a carico integrale della cooperativa. Dal giorno successivo subentra l’INAIL con la copertura prevista per legge. Caia sarà in convalescenza per 90 giorni: la cooperativa integra l’indennità INAIL. Il periodo non si computa nel comporto e la cooperativa non può licenziarla per questo motivo.
Sempronio – Malattia professionale da silice
Sempronio, operaio di 4° livello con 15 anni nel settore, viene diagnosticato con silicosi. La malattia professionale, una volta riconosciuta dall’INAIL come tale, è trattata come infortunio sul lavoro: l’INAIL eroga la rendita o l’indennità temporanea senza periodo di carenza e senza computo nel comporto. Sempronio accede anche al progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria previsto dal rinnovo 2025.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Edilizia Cooperative?
Il comporto ordinario è di 12 mesi continuativi in un arco di 36 mesi. In caso di più eventi morbosi il comporto per sommatoria può estendersi fino a 18 mesi nel triennio. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come viene pagata la malattia a un operaio edile?
I primi 3 giorni (carenza) sono a carico integrale della cooperativa. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera (66,67% dal 21° giorno) e la cooperativa integra secondo il CCNL fino alla retribuzione ordinaria.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L’infortunio non si computa nel comporto e non può dare luogo a licenziamento per superamento del comporto. L’INAIL eroga l’indennità dal secondo giorno (60% sino al 90° giorno, 75% dal 91°) e la cooperativa integra per i primi giorni.
Come si certifica la malattia nel settore edile?
Il lavoratore deve inviare il certificato telematico INPS entro il primo giorno di malattia (o il giorno successivo se insorge di domenica o festivo) e comunicare l’assenza al capocantiere o al responsabile, fornendo il numero di protocollo del certificato.
Cosa prevede il rinnovo 2025 per la sorveglianza sanitaria?
Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha finanziato con 3 milioni di euro un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per il 2025, finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali tipiche del cantiere (silicosi, patologie muscolo-scheletriche, esposizione ad agenti chimici).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Il trattamento economico per malattia e infortunio è disciplinato in parte dalla legge (D.P.R. 1124/1965 per INAIL; normativa INPS per malattia) e in parte dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

In sintesi

  • In edilizia il rischio fisico del cantiere rende centrali le tutele per malattia e infortunio, integrate dalla bilateralità edile.
  • Il comporto è fissato dal CCNL su base annua, con un’estensione in caso di più eventi nel triennio.
  • L’INPS eroga l’indennità di malattia dopo la carenza iniziale; la cooperativa integra fino alla retribuzione ordinaria.
  • Per l’infortunio l’INAIL copre dal giorno successivo all’evento, con integrazione contrattuale al 100% nei primi giorni.
  • La bilateralità (Cassa Edile) aggiunge prestazioni e sostegni propri del comparto.
  • Durate e percentuali vanno lette nel CCNL Edilizia Cooperative vigente e nelle circolari INPS/INAIL.
Indice dei contenuti

Poche attività espongono al rischio fisico quanto il lavoro in cantiere. Il CCNL Edilizia Cooperative affronta questa realtà costruendo un sistema di tutele a più livelli: le coperture pubbliche di INPS e INAIL, le integrazioni a carico della cooperativa e la rete della bilateralità edile, che nel settore costituisce un pilastro storico. Malattia e infortunio si fondano sull’art. 2110 c.c., che impone la conservazione del posto per il periodo stabilito dal contratto, ma nel comparto edile si arricchiscono di strumenti propri che ne fanno una disciplina particolarmente articolata.

Il comporto nel lavoro edile

Il comporto è il periodo in cui l’assenza per malattia non legittima il licenziamento ex art. 2110 c.c. Il CCNL Edilizia Cooperative lo fissa su base annua, prevedendo un’estensione quando gli eventi morbosi si ripetono nell’arco di un triennio. Questa struttura tiene conto della discontinuità tipica del lavoro in cantiere e del fatto che il rischio infortunistico e morboso del settore può generare assenze ricorrenti. Le soglie precise — durata ordinaria ed estesa — si leggono nel contratto vigente.

Carenza e integrazione nella malattia

Per la malattia comune, l’INPS eroga l’indennità a partire dal quarto giorno, lasciando scoperti i primi tre giorni di carenza. Il CCNL Edilizia Cooperative interviene su questo schema con un’integrazione a carico della cooperativa che porta il trattamento fino alla retribuzione ordinaria, riducendo il sacrificio economico del lavoratore. La misura e la durata dell’integrazione si articolano secondo il contratto: per le percentuali esatte e l’importo dell’indennità pubblica il riferimento sono il CCNL vigente e le circolari INPS aggiornate.

Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

L’infortunio — evenienza tutt’altro che remota in cantiere — è coperto dall’INAIL, che eroga l’indennità dal giorno successivo all’evento. La cooperativa integra il trattamento, tipicamente al 100% della retribuzione nei primi giorni, attenuando l’impatto economico immediato. L’infortunio sul lavoro è di norma escluso dal computo del comporto malattia: l’assenza per causa lavorativa non consuma il periodo previsto per la malattia comune, salvo specifiche previsioni del contratto.

La bilateralità edile come terzo livello

Una peculiarità del comparto è la rete della bilateralità — le Casse Edili e gli enti paritetici — che eroga prestazioni aggiuntive in caso di malattia e infortunio, oltre a contributi e sostegni propri del settore. Questo terzo livello di tutela, alimentato dai versamenti contrattuali, è tipico dell’edilizia e non trova equivalenti in molti altri comparti. Per il lavoratore edile rappresenta una protezione integrativa importante, da attivare secondo le procedure dell’ente competente sul territorio.

Sorveglianza sanitaria e prevenzione

Il rinnovo recente ha rafforzato l’attenzione alle malattie professionali, anche con progetti sperimentali di sorveglianza sanitaria. La logica è preventiva: intercettare precocemente le patologie legate all’esposizione di cantiere — muscolo-scheletriche, respiratorie — significa tutelare la salute e ridurre gli infortuni e le inidoneità. La sorveglianza sanitaria, già imposta dalla normativa sulla sicurezza, trova nel CCNL un’ulteriore valorizzazione, coerente con la gravosità del lavoro edile.

Obblighi del lavoratore e tutela del posto

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza, inviare la certificazione e rendersi reperibile per i controlli. Sul cantiere, dove la sostituzione incide sulla continuità dei lavori, la tempestività ha anche rilievo organizzativo. Il rispetto di questi obblighi è condizione per godere pienamente delle tutele economiche e della conservazione del posto. Per le soglie numeriche — comporto, carenza, percentuali di integrazione — il riferimento resta il CCNL Edilizia Cooperative vigente e la normativa previdenziale aggiornata.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto in edilizia cooperative?

Il CCNL lo fissa su base annua, con un’estensione in caso di più eventi nel triennio. Le durate esatte si leggono nel contratto vigente; durante il comporto il posto è tutelato ex art. 2110 c.c.

Chi paga i primi tre giorni di malattia?

L’INPS eroga l’indennità dal quarto giorno; i primi tre sono di carenza. Il CCNL prevede un’integrazione della cooperativa che porta il trattamento fino alla retribuzione ordinaria.

L’infortunio consuma il comporto malattia?

Di regola no: l’infortunio è coperto dall’INAIL dal giorno successivo e tendenzialmente escluso dal comporto malattia, salvo specifiche previsioni del CCNL.

Cosa aggiunge la bilateralità edile?

Le Casse Edili e gli enti paritetici erogano prestazioni e sostegni integrativi per malattia e infortunio, tipici del settore, attivabili secondo le procedure dell’ente territoriale competente.

Dove trovo durate e percentuali precise?

Nel CCNL Edilizia Cooperative vigente per comporto e integrazioni, e nelle circolari INPS/INAIL aggiornate per le indennità pubbliche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.