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La guida

CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: periodo di prova per livello

Il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria si misura in giorni di effettiva prestazione e varia da 20 a 130 giorni a seconda del livello di inquadramento. Conoscerne le regole protegge sia il lavoratore sia il datore da contestazioni successive.

In sintesi

Il CCNL Lapidei Industria fissa il periodo di prova in giorni di effettiva prestazione: 20 giorni al livello F, fino a 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri. Per i contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi la durata è dimezzata. Il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Riferimento normativo CCNL
Art. 2 – Periodo di prova
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento di legge
Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Durata del periodo di prova per categoria – CCNL Lapidei Industria, art. 2
Categoria Durata ordinaria (giorni di effettiva prestazione) Contratto a termine inferiore a 6 mesi (−50%)
F 20 giorni 10 giorni
E 30 giorni 15 giorni
D 40 giorni 20 giorni
C 60 giorni 30 giorni
CS 70 giorni 35 giorni
B 80 giorni 40 giorni
A 130 giorni 65 giorni
AS e quadri 130 giorni 65 giorni

Fonte: art. 2 del testo completo del CCNL 2008, l’ultimo pubblicato in forma integrale. I giorni sono di effettiva prestazione lavorativa, non di calendario. Se la prova si interrompe per malattia o infortunio, il lavoratore può completarla se riprende servizio entro un mese.

Forma scritta obbligatoria

L’art. 2 del CCNL e l’art. 2096 c.c. richiedono che il periodo di prova sia concordato per iscritto nella lettera o nel contratto di assunzione. La clausola deve indicare:

  • la durata in giorni del periodo di prova;
  • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
  • la data di inizio del rapporto.

In assenza di forma scritta, il periodo di prova si considera come non pattuito e il lavoratore gode sin dall’inizio di tutte le tutele del contratto a tempo indeterminato, compreso il regime ordinario di licenziamento.

Come si calcolano i giorni di effettiva prestazione

La nozione di «giorni di effettiva prestazione» esclude dal computo:

  • Giorni di malattia e infortunio (con o senza certificato);
  • Periodi di astensione obbligatoria per maternità;
  • Giorni di ferie fruite durante la prova (se autorizzate);
  • Permessi retribuiti per eventi famigliari;
  • Giornate di sospensione aziendale non imputabili al lavoratore (es. Cassa Integrazione).

Di converso, si computano i giorni ordinari di lavoro, incluse le giornate di formazione aziendale obbligatoria e i giorni festivi cadenti in orario di lavoro se il lavoratore era regolarmente in servizio.

Recesso durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. È sufficiente la comunicazione scritta (o anche verbale, anche se sempre preferibile la forma scritta).

Limiti al recesso del datore:

  • Il recesso non può fondarsi su motivi discriminatori (genere, età, origini, opinioni politiche, appartenenza sindacale): sarebbe nullo ai sensi degli artt. 15 e 18 dello Statuto dei Lavoratori.
  • Il recesso ritorsivo (per aver denunciato irregolarità o esercitato un diritto) è parimenti nullo.
  • Se il lavoratore non ha potuto svolgere alcuna concreta attività per cause estranee alla sua volontà, la prova non si può considerare superata negativamente.
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Cosa succede al termine della prova

Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione esplicita di conferma. Il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, scatti biennali, comporto malattia, preavviso e TFR.

Casi pratici

Tizio – Operaio di cava, prova senza forma scritta
Tizio viene assunto verbalmente per lavorare in una cava di marmo bianco a Carrara. Dopo 15 giorni il datore lo chiama e gli comunica che «non è adatto». Tizio è inquadrato al livello E (operaio semi-qualificato, prova di 30 giorni). Il problema è che nel modulo di assunzione manca qualsiasi riferimento al periodo di prova. In assenza di patto scritto, il recesso è privo di effetto come recesso in prova e il datore dovrà trattarlo come licenziamento ordinario, con preavviso o indennità sostitutiva.
Caia – Impiegata tecnica, malattia durante la prova
Caia (livello B, prova di 80 giorni effettivi) si assenta per 12 giorni di malattia al 50° giorno di effettiva prestazione. Poiché la prova si conta in giorni di effettiva prestazione e Caia riprende servizio entro un mese, l’art. 2 del CCNL le consente di completarla: i 12 giorni di malattia non entrano nel computo e la prova si chiude al raggiungimento degli 80 giorni effettivi. Il datore non può recessare adducendo «mancato superamento» proprio a causa delle assenze per malattia, salvo che vi sia una ragione tecnica concreta relativa alla valutazione della prestazione nelle giornate effettive.
Sempronio – Contratto a termine, prova ridotta
Sempronio viene assunto con contratto a tempo determinato di 4 mesi come addetto al taglio di granito (livello D). La durata ordinaria del periodo di prova per il livello D è 40 giorni. Trattandosi di contratto inferiore a 6 mesi, il CCNL riduce la prova a 20 giorni effettivi. Il datore lo inserisce in una squadra di lavoro dal primo giorno: i 20 giorni effettivi si raggiungono rapidamente (circa 4 settimane lavorative) e, superata la prova senza recessi, Sempronio gode delle tutele contrattuali per la durata del contratto a termine.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Lapidei Industria?
La durata varia per livello: 20 giorni di effettiva prestazione per il livello F, 30 per il livello E, 40 per il livello D, 60 per il livello C, 70 per il livello CS, 80 per il livello B, 130 giorni per i livelli A, AS e Quadri.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, è obbligatorio. In mancanza di forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena applicazione delle tutele ordinarie sin dal primo giorno.
La malattia sospende il periodo di prova?
La prova si conta in giorni di effettiva prestazione, quindi i giorni di assenza non la consumano. Per malattia e infortunio l’art. 2 del CCNL dà una regola precisa: il lavoratore può completare la prova se è in grado di riprendere servizio entro un mese.
Il periodo di prova è dimezzato per i contratti a tempo determinato?
Sì. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi la prova è ridotta del 50%. Esempio: livello C su contratto da 4 mesi ha prova di 30 giorni invece di 60.
Cosa succede se vengo licenziato durante la prova senza motivo?
Il recesso in prova è libero e senza motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli. In caso di sospetto, è consigliabile rivolgersi al sindacato (Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL) o a un consulente del lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria vigente (rinnovo luglio 2025, art. 2). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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