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La guida
CCNL Calzaturiero Industria: periodo di prova, durata e regole
Il periodo di prova nel settore calzaturiero industriale ha durate differenziate per livello di inquadramento, dall’operaio comune al quadro. Conoscerne le regole – forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia, limiti per i contratti a termine – tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro.
Nel CCNL Calzaturiero Industria (art. 25) il periodo di prova va da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (7° e 8° livello). Deve risultare da atto scritto. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità; malattia e infortunio sospendono il computo. Per le assunzioni a termine fino a sei mesi la durata è dimezzata.
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Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova
| Livello | Categoria | Durata ordinaria | Note |
|---|---|---|---|
| 1° | Operai | 1 mese | Dimezzata nei contratti a termine fino a 6 mesi: 15 giorni |
| 2° (anche super) | Operai, impiegati | 2 mesi | A termine fino a 6 mesi: 1 mese |
| 3° (anche super) e 4° | Operai, impiegati | 3 mesi | A termine fino a 6 mesi: 1 mese e mezzo |
| 5° e 6° | Impiegati, intermedi | 4 mesi | A termine fino a 6 mesi: 2 mesi |
| 7° | Impiegati | 6 mesi | A termine fino a 6 mesi: 3 mesi |
| 8° | Quadri | 6 mesi | A termine fino a 6 mesi: 3 mesi (6 mesi è anche il massimo di legge) |
Contratti a termine: l’art. 25 dimezza la durata della prova per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi; restano validi i limiti dell’art. 7 del D.Lgs. 104/2022 (durata proporzionata a durata e mansioni). Per un contratto a termine di 4 mesi al 4° livello la prova massima è quindi 1 mese e mezzo. Non è assoggettabile a prova chi è riassunto dalla stessa impresa per le stesse mansioni dopo almeno 9 mesi di lavoro subordinato nei 2 anni precedenti.
Forma scritta: obbligo e conseguenze
Il CCNL Calzaturiero, conformemente all’art. 2096 del Codice Civile, richiede che il patto di prova risulti da atto scritto. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione e indicare:
- la durata del periodo di prova (in mesi);
- il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
- la decorrenza (data di inizio rapporto).
In assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato a tutti gli effetti, con piena tutela del lavoratore dall’inizio. Il datore di lavoro non potrà invocare la libertà di recesso tipica del periodo di prova.
Sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova misura la prestazione lavorativa effettiva. Ogni evento che impedisce la prestazione sospende il decorso della prova:
- Malattia: il periodo di prova è sospeso per la durata dell’evento, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto (artt. 55 e 58); al termine dell’assenza riprende per la parte residua. Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti solo se la sospensione deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- Infortunio: sia l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sia l’infortunio non sul lavoro sospendono la prova con la stessa regola.
- Gravidanza e puerperio: la prova è sospesa durante l’astensione obbligatoria e il congedo parentale facoltativo (art. 32 D.Lgs. 151/2001) e riprende per la parte residua al rientro; il CCNL non può derogare in senso peggiorativo alle tutele del D.Lgs. 151/2001.
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione (art. 2096 c.c.). Non è dovuta nessuna indennità sostitutiva del preavviso.
Limiti al recesso datoriale durante la prova:
- Il recesso non può essere discriminatorio (divieto ex D.Lgs. 198/2006, L. 300/1970 art. 15).
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una segnalazione di irregolarità o denuncia).
- Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto assente per malattia per l’intera durata), la risoluzione potrebbe configurare un abuso del diritto.
Conferma al termine della prova
Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione esplicita di conferma. Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, ferie, comporto malattia, TFR, preavviso).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un operaio al 3° livello?
Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
Cosa succede se mi ammalo durante il periodo di prova?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Come si calcola il periodo di prova per un contratto a tempo determinato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.