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CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto
Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa cambia con il rinnovo 2026 per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.
Nel CCNL Vetro e Lampade il comporto per malattia varia da 9 mesi (fino a 3 anni di servizio) a 16 mesi (oltre 6 anni), calcolati su 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS viene integrato dal CCNL. Il rinnovo 2026 introduce 10 ore annue di permesso per patologie oncologiche gravi.
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Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia
Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.
Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto massimo | Periodo di riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 9 mesi | 36 mesi precedenti |
| Da 3 a 6 anni | 12 mesi | 36 mesi precedenti |
| Oltre 6 anni | 16 mesi | 36 mesi precedenti |
Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
- 66,66% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore per colmare la differenza rispetto alla retribuzione piena, almeno per i primi periodi di malattia. Le percentuali e le durate esatte dell’integrazione variano per livello e anzianità e sono indicate nel testo contrattuale. In linea generale la retribuzione è garantita al 100% per i primi giorni e in misura decrescente per le assenze più prolungate.
Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL
L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965):
- il giorno dell’infortunio è a carico del datore;
- dal 2° al 3° giorno spetta il 60% della retribuzione;
- dal 4° giorno in poi il 75%.
Il CCNL Vetro e Lampade integra questa indennità fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della malattia da infortunio, senza periodi di carenza. Questo è un miglioramento contrattuale significativo rispetto al trattamento di legge.
Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.
Novità 2026: patologie oncologiche e croniche gravi
Una delle novità più significative del rinnovo del 9 aprile 2026 è l’introduzione di 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o croniche gravi, con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%. Queste ore si aggiungono alle tutele di legge (ad esempio la l. 104/1992) e rappresentano un riconoscimento contrattuale dell’impatto di tali patologie sulla vita lavorativa. Il rinnovo 2026 prevede anche la possibilità di congedo straordinario fino a 24 mesi per condizioni di salute particolarmente gravi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi sulle percentuali di integrazione e la durata del comporto per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La gestione di malattia e infortunio nel CCNL Vetro e Lampade Assovetro tocca uno dei profili più sensibili del rapporto di lavoro: la tenuta del posto quando la prestazione resta sospesa per ragioni di salute. La scheda chiarisce il rapporto tra le regole di legge sul comporto e la disciplina di dettaglio rimessa alla contrattazione collettiva.
La sospensione del rapporto e l'art. 2110 c.c.
L'art. 2110 c.c. e' la norma cardine: in caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dagli usi. Durante la sospensione la prestazione e il corrispondente obbligo retributivo si arrestano, ma il rapporto non si estingue e l'anzianita' continua a maturare secondo le regole del contratto.
Il periodo di comporto e la sua graduazione
Il comporto e' l'arco temporale entro cui il posto resta garantito nonostante l'assenza per malattia. Nel settore vetrario la durata e' tipicamente graduata in funzione dell'anzianita' di servizio: più lunga l'anzianita', più ampio il comporto. I valori puntuali sono definiti dalle tabelle del CCNL vigente e non vanno desunti per stima, poiché variano nel tempo con i rinnovi.
Comporto secco e comporto per sommatoria
La disciplina distingue di norma tra comporto secco, riferito a un unico evento morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula più assenze nell'arco di un periodo mobile. La corretta individuazione del modello applicabile e' decisiva per calcolare quando il limite si considera superato e quindi quando il recesso diventa astrattamente legittimo.
Trattamento economico durante la malattia
Durante l'assenza il lavoratore percepisce un trattamento composto dall'indennita' a carico dell'ente previdenziale e da un'integrazione a carico del datore, fino alle percentuali fissate dal contratto. Gli importi e le aliquote esatte non si riproducono in via stimata: occorre fare riferimento alle tabelle del CCNL e alle circolari INPS aggiornate.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un regime distinto, governato dalla copertura INAIL. Cambiano i presupposti, le modalita' di denuncia e il trattamento economico rispetto alla malattia comune; spesso il contratto prevede integrazioni più favorevoli e una conservazione del posto agganciata a regole proprie dell'evento professionale.
Superamento del comporto e recesso
Solo l'effettivo superamento del comporto può legittimare il licenziamento, che deve comunque rispettare le procedure e i termini contrattuali. Prima di tale soglia il recesso intimato per malattia e' di regola illegittimo. Esigenze di tutela rafforzata possono inoltre operare in presenza di patologie gravi, secondo le previsioni del contratto e della legge.
Domande frequenti
Cosa succede al rapporto durante la malattia?
Il rapporto resta sospeso ai sensi dell'art. 2110 c.c.: la prestazione si arresta ma il posto e' conservato per tutta la durata del periodo di comporto previsto dal CCNL Vetro e Lampade.
Quanto dura il periodo di comporto?
La durata e' graduata per anzianita' di servizio. I valori puntuali sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato, non desunti per stima.
Che differenza c'e' tra comporto secco e per sommatoria?
Il comporto secco riguarda un unico evento continuativo; quello per sommatoria cumula piu' assenze in un periodo mobile. Il modello applicabile determina quando il limite si considera superato.
L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia comune?
No. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella copertura INAIL, con presupposti, denuncia e trattamento economico distinti rispetto alla malattia comune.
Il datore puo' licenziare durante la malattia?
Solo dopo l'effettivo superamento del comporto e nel rispetto delle procedure contrattuali. Un recesso intimato prima di tale soglia e' di regola illegittimo.