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La guida
CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto
Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa prevede il contratto per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.
Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 52) il comporto per malattia è di 9 mesi fino a 3 anni di servizio, 12 mesi fino a 6 anni e 16 mesi oltre i 6 anni, entro un arco di 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS è integrato dall’azienda: per i primi mesi fino all’intera retribuzione, poi al 70% e al 50%. Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha recepito la L. 106/2025 sulle patologie oncologiche croniche e invalidanti gravi.
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Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia
Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.
Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto massimo | Periodo di riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 9 mesi | 36 mesi precedenti |
| Da 3 a 6 anni | 12 mesi | 36 mesi precedenti |
| Oltre 6 anni | 16 mesi | 36 mesi precedenti |
Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
- 66,66% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore fino a una percentuale della retribuzione globale netta, per tutto il periodo di conservazione del posto (art. 52, lett. C). Le misure dipendono dall’anzianità:
| Anzianità di servizio | Retribuzione intera | 70% | 50% |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | primi 3 mesi e ½ | 2 mesi e ½ successivi | 3 mesi restanti |
| Oltre 3 e fino a 6 anni | primi 5 mesi | 1 mese e ½ successivo | 5 mesi e ½ restanti |
| Oltre 6 anni | primi 8 mesi | — | 8 mesi restanti |
Vale per operai, intermedi, impiegati e quadri (per gli operai sulla retribuzione globale netta, per intermedi e impiegati sulla retribuzione globale, con deduzione di quanto percepito dagli istituti). Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi l’azienda corrisponde la normale retribuzione globale netta degli operai. Fonte: art. 52 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro); il rinnovo del 2026 non è stato verificato sul testo.
Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL
L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965) il giorno dell’infortunio è a carico del datore e l’INAIL paga l’indennità giornaliera dal 4° giorno: il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% dal 91°.
Il CCNL Vetro e Lampade (art. 53) riconosce l’intera retribuzione per la giornata dell’infortunio e integra l’indennità INAIL fino all’intera retribuzione per i primi 3 mesi con anzianità fino a 6 anni e per i primi 4 mesi oltre i 6 anni (in caso di ricaduta nello stesso evento entro 2 mesi dalla ripresa: 3 mesi e ½, 4 mesi e ½ o 6 mesi, secondo l’anzianità). I giorni di carenza lavorativi sono pagati dall’azienda; oltre i limiti resta il trattamento dell’INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.
Patologie oncologiche e croniche gravi
Il testo del contratto già sospende il decorso del comporto, per una sola volta in 36 mesi, in caso di ricovero ospedaliero di almeno 20 giorni (fino a 60 giorni dall’inizio dell’evento). Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative di difficile trattamento sono esclusi dal comporto anche i giorni di assenza non continuativi richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino a 360 giorni nell’arco di 36 mesi (art. 52). Il comunicato delle parti sul rinnovo del 9 aprile 2026 indica inoltre il recepimento della L. 106/2025 e novità su malattia e accomodamenti ragionevoli; il testo del rinnovo non è pubblicato in forma aperta e i dettagli vanno letti su di esso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Che tutela c’è per le malattie oncologiche e croniche gravi?
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
Posso essere licenziato durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Comporto e integrazioni sono quelli degli artt. 52 e 53. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.