Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto

Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa prevede il contratto per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.

In sintesi

Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 52) il comporto per malattia è di 9 mesi fino a 3 anni di servizio, 12 mesi fino a 6 anni e 16 mesi oltre i 6 anni, entro un arco di 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS è integrato dall’azienda: per i primi mesi fino all’intera retribuzione, poi al 70% e al 50%. Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha recepito la L. 106/2025 sulle patologie oncologiche croniche e invalidanti gravi.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2110 c.c. (comporto); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); d.lgs. 151/2001

Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia

Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.

Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.

Tabella riepilogativa

Periodo di comporto per malattia comune — CCNL Vetro e Lampade
Anzianità di servizio Comporto massimo Periodo di riferimento
Fino a 3 anni 9 mesi 36 mesi precedenti
Da 3 a 6 anni 12 mesi 36 mesi precedenti
Oltre 6 anni 16 mesi 36 mesi precedenti

Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:

  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
  • 66,66% dal 21° giorno in poi.

Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore fino a una percentuale della retribuzione globale netta, per tutto il periodo di conservazione del posto (art. 52, lett. C). Le misure dipendono dall’anzianità:

Integrazione della malattia a carico dell’azienda — CCNL Vetro e Lampade, art. 52
Anzianità di servizio Retribuzione intera 70% 50%
Fino a 3 anni compiuti primi 3 mesi e ½ 2 mesi e ½ successivi 3 mesi restanti
Oltre 3 e fino a 6 anni primi 5 mesi 1 mese e ½ successivo 5 mesi e ½ restanti
Oltre 6 anni primi 8 mesi — 8 mesi restanti

Vale per operai, intermedi, impiegati e quadri (per gli operai sulla retribuzione globale netta, per intermedi e impiegati sulla retribuzione globale, con deduzione di quanto percepito dagli istituti). Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi l’azienda corrisponde la normale retribuzione globale netta degli operai. Fonte: art. 52 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro); il rinnovo del 2026 non è stato verificato sul testo.

Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL

L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965) il giorno dell’infortunio è a carico del datore e l’INAIL paga l’indennità giornaliera dal 4° giorno: il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% dal 91°.

Il CCNL Vetro e Lampade (art. 53) riconosce l’intera retribuzione per la giornata dell’infortunio e integra l’indennità INAIL fino all’intera retribuzione per i primi 3 mesi con anzianità fino a 6 anni e per i primi 4 mesi oltre i 6 anni (in caso di ricaduta nello stesso evento entro 2 mesi dalla ripresa: 3 mesi e ½, 4 mesi e ½ o 6 mesi, secondo l’anzianità). I giorni di carenza lavorativi sono pagati dall’azienda; oltre i limiti resta il trattamento dell’INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.

Pubblicita

Patologie oncologiche e croniche gravi

Il testo del contratto già sospende il decorso del comporto, per una sola volta in 36 mesi, in caso di ricovero ospedaliero di almeno 20 giorni (fino a 60 giorni dall’inizio dell’evento). Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative di difficile trattamento sono esclusi dal comporto anche i giorni di assenza non continuativi richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino a 360 giorni nell’arco di 36 mesi (art. 52). Il comunicato delle parti sul rinnovo del 9 aprile 2026 indica inoltre il recepimento della L. 106/2025 e novità su malattia e accomodamenti ragionevoli; il testo del rinnovo non è pubblicato in forma aperta e i dettagli vanno letti su di esso.

Casi pratici

Tizio — Malattia prolungata, 4 anni di anzianità
Tizio lavora in vetreria da 4 anni (fascia 3-6 anni) e accumula diverse assenze per una patologia cronica. Calcolando le assenze negli ultimi 36 mesi, raggiunge 10 mesi. Il comporto è di 12 mesi: Tizio ha ancora 2 mesi di protezione. L’azienda non può licenziarlo finché non si supera la soglia. Nel frattempo l’azienda integra il trattamento INPS secondo la tabella dell’art. 52.
Caia — Infortunio sul lavoro al reparto formatura
Caia scivola vicino alla linea di formatura e subisce una distorsione alla caviglia riconosciuta come infortunio INAIL. Dal primo giorno lavorativo successivo riceve la retribuzione al 100% grazie all’integrazione del CCNL. L’assenza per infortunio non si computa nel suo comporto per malattia comune. Torna al lavoro dopo 30 giorni senza che la sua posizione contrattuale sia intaccata.
Sempronio — Patologia oncologica e comporto
Sempronio, tecnico di processo, riceve una diagnosi oncologica. Le assenze per le terapie salvavita, certificate dalla struttura pubblica o convenzionata, non si computano nel comporto fino a 360 giorni nell’arco di 36 mesi (art. 52); restano i permessi di legge ex art. 33 l. 104/1992, se ha i requisiti.
Pubblicita

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
Il comporto varia in base all’anzianità: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni. Il calcolo avviene su un periodo mobile di 36 mesi.
Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
Sì: intera retribuzione per i primi 3 mesi e ½ (fino a 3 anni di servizio), 5 mesi (fino a 6 anni) o 8 mesi (oltre 6 anni), poi 70% e 50% secondo la tabella dell’art. 52. Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione porta all’intera retribuzione per i primi 3 mesi (fino a 6 anni di anzianità) o 4 mesi (oltre 6 anni).
Che tutela c’è per le malattie oncologiche e croniche gravi?
Il testo del contratto esclude dal comporto fino a 360 giorni, anche non continuativi, di assenza per terapie salvavita nell’arco di 36 mesi. Il rinnovo del 2026 ha recepito la L. 106/2025: per i dettagli vale il testo del rinnovo.
In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
In caso di infortunio riconosciuto INAIL, il CCNL integra l’indennità legale fino all’intera retribuzione per i primi 3 o 4 mesi, secondo l’anzianità. Le assenze per infortunio non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso, previa verifica della situazione specifica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Comporto e integrazioni sono quelli degli artt. 52 e 53. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.