Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

39 ore settimanali, banca ore, maggiorazioni per turni e festivi, e i limiti speciali del Regolamento CE 561/2006 per i conducenti: la disciplina completa dell’orario nel settore spedizioni e corrieri.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede 39 ore settimanali per personale non viaggiante e viaggiante. Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 30% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno). I conducenti di veicoli sopra 3,5 t sono soggetti anche ai limiti di guida del Reg. CE 561/2006.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 9-14 CCNL; Reg. CE 561/2006; d.lgs. 234/2007

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni straordinario – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Tipologia prestazione Maggiorazione Applicazione
Straordinario feriale diurno +30% Personale non viaggiante e viaggiante
Straordinario feriale notturno +50% Personale non viaggiante
Sesta giornata lavorativa +50% Personale non viaggiante
Straordinario sabato/domenica +30% Personale viaggiante
Straordinario festivo diurno +65% Tutti
Straordinario festivo notturno +75% Tutti

Le maggiorazioni (art. 13 c. 6) si calcolano sulla retribuzione globale mensile composta dalle voci dell’art. 61 (minimo tabellare, scatti, EPA e le altre voci elencate), divisa per 168 (art. 13 c. 8). Non si cumulano tra loro: la maggiore assorbe la minore (art. 13 c. 7), salvo che per il guardiano.

L’orario ordinario: 39 ore per tutti

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione fissa l’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali sia per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni, addetti magazzino di transito) sia per il personale viaggiante (autisti, corrieri).

Per il personale non viaggiante le 39 ore (art. 9) si distribuiscono su 5 o 6 giorni, con la domenica come giorno di riposo di norma. L’orario si calcola su un arco di quattro mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite; se la media supera le 39 ore, le ore eccedenti sono straordinario. La giornata ordinaria va da 6 a 9 ore e la settimana non scende sotto le 30 ore. Se l’orario ordinario è su 6 giorni, il sabato è maggiorato del 20%; la domenica lavorata, quando non è il giorno di riposo, del 35% per un massimo di 26 settimane l’anno.

Per il personale viaggiante l’orario di 39 ore comprende il tempo di guida, il carico e scarico della merce, la manutenzione ordinaria del veicolo e le operazioni accessorie al trasporto. L’orario ordinario dei conducenti è di 39 ore (art. 11), distribuito su un massimo di 6 giorni e conguagliabile in 4 settimane. La media settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore; la settimana può arrivare a 60 ore solo se la media su 6 mesi non supera le 48.

Lo straordinario: limiti e compensazione

Il CCNL prevede un doppio sistema di gestione dello straordinario:

  • Fino a 165 ore l’anno per lavoratore (art. 13 c. 1): lo straordinario è saltuario o eccezionale e si paga con le maggiorazioni della tabella;
  • Tra 165 e 250 ore: il lavoratore può chiedere, al posto del pagamento, riposi compensativi in una «banca ore» individuale; l’opzione si comunica per iscritto entro dicembre e vale per l’anno successivo (art. 13, banca ore c. 3);
  • Oltre 250 ore: le ore eccedenti si trasformano in riposi compensativi nella banca ore.

Le ore accantonate in banca ore sono compensate con la retribuzione del mese successivo con la sola maggiorazione per straordinario e si fruiscono su richiesta scritta con 20 giorni di preavviso, non a luglio e dicembre salvo diverso accordo aziendale; quelle del primo gruppo ancora presenti al 31 dicembre restano a disposizione per altri 4 mesi e poi sono liquidate con le competenze di maggio. Lo straordinario non può superare 2 ore al giorno e 12 a settimana (con tetto di 36 ore in 9 settimane consecutive se si va oltre le 12). Il lavoratore è tenuto a farlo, nei limiti dell’art. 13, salvo impedimento; le prestazioni oltre il limite delle 165 ore annue richiedono l’accordo tra datore e lavoratore.

I limiti speciali per i conducenti: Reg. CE 561/2006

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t (autisti di corrieri, spedizionieri con autocarri pesanti, autisti di autotreni) si applicano obbligatoriamente i limiti del Regolamento CE 561/2006 e del d.lgs. 234/2007. Questi limiti si affiancano – e talvolta si sovrappongono – alle regole contrattuali, prevalendo quando sono più restrittivi:

  • Guida giornaliera: massimo 9 ore (estendibili a 10 non più di 2 volte a settimana);
  • Guida settimanale: massimo 56 ore; in due settimane consecutive non oltre 90 ore;
  • Pausa obbligatoria: 45 minuti dopo 4,5 ore di guida continuativa (frazionabile in 15 + 30 minuti);
  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore non più di 3 volte tra due riposi settimanali, con compensazione);
  • Riposo settimanale: almeno 45 ore consecutive (riducibile a 24 ore ogni due settimane, con compensazione).

I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B, senza cronotachigrafo) non sono soggetti al Reg. CE 561/2006: per loro valgono l’orario del CCNL (39 ore, art. 11), la media di 48 ore e le regole generali del D.Lgs. 66/2003 sui riposi.

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Il lavoro notturno e nei giorni festivi

Il settore spedizioni e corrieri opera frequentemente in turni notturni e nei giorni festivi (hub di smistamento h24, consegne urgenti). Il CCNL disciplina queste situazioni con:

  • Lavoro notturno (22-6, art. 12), escluso il personale viaggiante: +15% se compreso in turni, +25% se non in turni, +20% per il guardiano;
  • Lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno (escluso il viaggiante): +20% di giorno, +50% di notte;
  • Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali nell’orario normale: +50%; per il personale viaggiante, domenica e festivi sono maggiorati del 50%;
  • Turno notturno per chi opera in turni continui sulle 24 ore: durata massima 8 ore, con orario ridotto di 15 minuti (art. 9 c. 10); per ogni turno di 8 ore è prevista una pausa retribuita di 30 minuti (art. 9 c. 11);
  • Cambio dei turni di riposo senza preavviso entro il terzo giorno prima: maggiorazione del 40% (art. 10 c. 3).

Casi pratici

Tizio – Operatore spedizioni con 10 ore di straordinario feriale
Tizio (2° livello: da gennaio 2026 minimo più EPA di 2.218,22 euro, quindi 2.218,22 / 168 = 13,20 euro all’ora, senza altre voci) effettua 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese di picco (es. periodo natalizio). La maggiorazione è del 30%: per ogni ora straordinaria percepisce 13,20 × 1,30 = 17,16 euro. Il totale straordinario del mese è 171,60 euro lordi. Poiché è ben sotto le 165 ore annue, deve essere pagato: la banca ore è un’opzione solo per le ore tra 165 e 250.
Caia – Autista con violazione del Reg. CE 561/2006
Caia guida un autocarro da 12 t per consegne nazionali. L’azienda le chiede di effettuare 11 ore di guida in un giorno per rispettare una consegna urgente. Il Reg. CE 561/2006 consente al massimo 10 ore (estensione eccezionale), non 11. Se l’azienda insiste, Caia ha diritto a rifiutare perché la violazione dei tempi di guida espone lei stessa a sanzioni amministrative e penali. L’azienda non può imporle di violare le norme di legge UE.
Sempronio – Lavoratore in turno notturno fisso
Sempronio è addetto smistamento (4° livello) in un hub che opera 24 ore su 24. Il suo turno ordinario è notturno (dalle 22 alle 6). Questo non è «straordinario notturno» ma orario ordinario in turno notturno. Se lavora in turni, ha diritto alla maggiorazione del 15% per il lavoro notturno (25% se non è compreso in turni), calcolata sulla retribuzione globale divisa per 168 (art. 12); il turno notturno non può superare le 8 ore e l’orario si riduce di 15 minuti (art. 9 c. 10).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
Sia per il personale viaggiante che non viaggiante l’orario ordinario è di 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante la media settimanale, straordinario compreso, non può superare le 48 ore (fino a 60 in una settimana, se la media su 6 mesi resta entro le 48).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
Lo straordinario feriale diurno è maggiorato del 30%. Le percentuali salgono al 50% per il lavoro notturno feriale (personale non viaggiante), al 65% per il festivo diurno e al 75% per il festivo notturno.
I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
I corrieri con veicoli superiori a 3,5 t che effettuano trasporti su strada sono soggetti al Reg. CE 561/2006 e all’obbligo di tachigrafo digitale. I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. 561/2006: valgono l’orario del CCNL e il D.Lgs. 66/2003.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Fino a 165 ore l’anno. Tra 165 e 250 ore il lavoratore può chiedere riposi compensativi (banca ore) invece del pagamento, e oltre 250 le ore eccedenti vanno comunque in banca ore. Le prestazioni oltre le 165 ore richiedono l’accordo tra datore e lavoratore (art. 13).
Cos’è la banca ore nel CCNL Logistica?
La banca ore è un conto individuale in cui confluiscono i riposi compensativi delle ore di straordinario tra 165 e 250 (se il lavoratore li sceglie al posto del pagamento) e di quelle oltre 250. Le ore sono compensate nel mese successivo con la sola maggiorazione e i riposi si fruiscono con 20 giorni di preavviso; quelle ancora accantonate al 31 dicembre restano disponibili per altri 4 mesi e poi si liquidano a maggio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. I limiti del Reg. CE 561/2006 sono norme di legge UE direttamente applicabili e prevalenti sulle disposizioni contrattuali meno restrittive. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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