Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024; nuova disciplina malattia dal 1° gennaio 2025
Riferimento
Artt. 95-98 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico per malattia
Anzianità di servizio Comporto (periodo di riferimento) Trattamento economico
Meno di 5 anni 245 giorni su 24 mesi 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi
5 anni o più 365 giorni su 36 mesi 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi
Ricovero / malattia grave Come sopra per il comporto 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità)

Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):

  • con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
  • con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.

Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL

La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.

Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:

  • Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
  • Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.

Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:

  • Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
  • Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.

Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri

Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • day hospital;
  • emodialisi;
  • patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);

il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.

Gli obblighi di comunicazione

Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:

  1. Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
  2. Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.
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Casi pratici

Tizio – Malattia prolungata con meno di 5 anni di anzianità
Tizio (3° livello, 3 anni di servizio) si ammala e rimane assente per 4 mesi. Nel primo periodo (3 mesi) percepisce il 100% della retribuzione globale grazie all’integrazione CCNL. Nel 4° mese percepisce il 50%. Complessivamente ha utilizzato 122 giorni dei 245 del comporto biennale. Rientrato, il contatore viene azzerato solo dopo 24 mesi dalla prima assenza. Se si riammala prima del reset, i nuovi giorni si sommano ai precedenti.
Caia – Ricovero ospedaliero
Caia (autista, 2 anni di servizio) subisce un intervento chirurgico con 30 giorni di ricovero seguito da 60 giorni di convalescenza. Nonostante abbia meno di 5 anni di anzianità, il CCNL le garantisce l’integrazione al 100% della retribuzione per tutti i 90 giorni perché il ricovero rientra nella categoria delle malattie gravi con trattamento speciale (100% fino a 240 giorni). Il fondo Sanilog può coprire ulteriori costi sanitari non coperti dal SSN.
Sempronio – Mancato certificato e assenza ingiustificata
Sempronio si sente male il lunedì mattina e non va al lavoro, avvisando solo via messaggio WhatsApp a un collega (non all’ufficio HR). Non trasmette il certificato medico per 3 giorni. L’azienda considera l’assenza ingiustificata per i primi 2 giorni (mancata comunicazione nei tempi e mancato certificato). Il CCNL prevede che la mancata certificazione entro 2 giorni renda l’assenza ingiustificata: Sempronio non percepisce la retribuzione per quei giorni e può ricevere una lettera di contestazione disciplinare.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 245 giorni nell’arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio: 365 giorni nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza preavviso.
Quanto percepisce un lavoratore malato?
Con anzianità sotto 5 anni: retribuzione al 100% per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi. L’integrazione CCNL copre la differenza tra la retribuzione globale e l’indennità INPS.
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Il lavoratore deve inoltre avvisare l’azienda entro 2 ore dall’inizio del turno (4 ore per il personale viaggiante). La mancata trasmissione entro 2 giorni rende l’assenza ingiustificata.
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Per l’infortunio sul lavoro interviene l’INAIL, non l’INPS. L’INAIL corrisponde il 60% della retribuzione dal 2° al 4° giorno e il 75% dal 5° giorno in poi. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive a carico del datore.
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Sì. Per ricoveri, day hospital, emodialisi e patologie gravi (circ. INPS 95/2016) il trattamento è al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dall’anzianità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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