Testo dell'articoloVigente
Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto (periodo di riferimento) | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 245 giorni su 24 mesi | 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi |
| 5 anni o più | 365 giorni su 36 mesi | 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi |
| Ricovero / malattia grave | Come sopra per il comporto | 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità) |
Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.
Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):
- con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
- con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.
Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.
Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL
La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.
Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:
- Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
- Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.
Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:
- Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
- Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.
Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri
Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:
- ricovero ospedaliero;
- day hospital;
- emodialisi;
- patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);
il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.
Gli obblighi di comunicazione
Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:
- Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
- Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Quanto percepisce un lavoratore malato?
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore della logistica, dei corrieri espressi e della distribuzione il rischio per la salute ha tratti specifici: movimentazione manuale di carichi, uso di muletti e transpallet, guida prolungata, lavoro notturno e su turni. La disciplina di malattia e infortunio risponde a queste caratteristiche combinando la garanzia legale di conservazione del posto con il trattamento economico modulato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
La conservazione del posto e il comporto
L'art. 2110 c.c. assicura la conservazione del posto durante malattia e infortunio per il periodo di comporto. Nel comparto della logistica il comporto è di norma articolato per anzianità di servizio e calcolato sommando le assenze entro un arco temporale di riferimento, secondo le regole del CCNL al quale si rinvia. Distinguere il comporto secco - un unico evento prolungato - dal comporto per sommatoria di episodi è essenziale per capire quando il limite è raggiunto.
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato telematico, che il medico invia all'INPS, e comunicare tempestivamente l'assenza all'azienda. Vanno osservate le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo; l'assenza ingiustificata può incidere sull'indennità. In un'organizzazione che lavora su turni la tempestività della comunicazione è ancora più rilevante per consentire la riorganizzazione dei carichi.
Trattamento economico integrato
Durante la malattia l'INPS eroga l'indennità di legge; il CCNL prevede un'integrazione datoriale che avvicina il trattamento alla retribuzione, spesso con percentuali decrescenti nel tempo e regimi più favorevoli per i ricoveri ospedalieri e le patologie gravi. Gli importi, le aliquote e le durate sono quelli del contratto vigente e delle circolari INPS aggiornate, ai quali si rinvia senza riportare valori che potrebbero essere stati modificati.
Infortunio sul lavoro e in itinere
L'infortunio occorso in occasione di lavoro - un'ernia da sforzo nella movimentazione, una caduta in fase di carico, un sinistro durante la consegna - rientra nella tutela INAIL, con indennità per inabilità temporanea e garanzie per i postumi. Per i corrieri assume rilievo anche l'infortunio in itinere, avvenuto nel tragitto casa-lavoro alle condizioni di legge. L'infortunio va denunciato dal datore all'INAIL e segue un canale di certificazione dedicato, distinto dalla malattia comune.
Superamento del comporto
Finché il comporto non è superato il licenziamento per malattia è illegittimo. Solo oltre il limite il datore può recedere per superamento, con il preavviso dovuto; restano fermi i divieti di licenziamento discriminatorio o ritorsivo. A ridosso della scadenza il lavoratore può, ove previsto dal CCNL, chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare la perdita del posto.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica e spedizioni?
È articolato per anzianità di servizio e calcolato secondo le regole del CCNL, di norma sommando le assenze entro un arco temporale di riferimento. Per la durata esatta si rinvia al testo contrattuale vigente; la garanzia di conservazione del posto deriva dall'art. 2110 c.c.
Come comunico la malattia all'azienda?
Il medico trasmette il certificato telematico all'INPS; al datore va comunicata tempestivamente l'assenza, rispettando le fasce di reperibilità per le visite di controllo. In un'organizzazione su turni la comunicazione rapida è particolarmente importante.
Quanto percepisco durante la malattia?
L'INPS eroga l'indennità di legge, integrata dal datore secondo il CCNL fino ad avvicinarsi alla retribuzione, con regimi spesso più favorevoli per ricoveri e malattie gravi. Importi e durate sono quelli del contratto vigente e delle circolari INPS aggiornate.
L'infortunio durante una consegna è coperto?
Sì, dalla tutela INAIL come infortunio sul lavoro; rileva anche l'infortunio in itinere nel tragitto casa-lavoro alle condizioni di legge. L'evento va denunciato dal datore all'INAIL e segue adempimenti distinti dalla malattia comune.
Cosa succede se supero il comporto?
Oltre il comporto l'azienda può recedere per superamento, con preavviso, fermi i divieti di licenziamento discriminatorio. A ridosso della scadenza, se previsto dal CCNL, si può chiedere un'aspettativa non retribuita per conservare il posto.