Indice
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La guida

CCNL Noleggio Autobus e NCC

Preavviso di licenziamento e dimissioni nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di licenziamento (o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) la durata del preavviso dipende dal livello di inquadramento e varia da 15 giorni per i livelli operativi di base fino a 4 mesi per i quadri e le figure ad alta specializzazione.

In sintesi

Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede termini di preavviso da 15 giorni (C2-C4) a 4 mesi (Q1, Q2, A1), passando per 2 mesi (B2-C1) e 3 mesi (A2-B1). Per le dimissioni i termini sono ridotti al 50% (art. 40, c. 2). In mancanza, la parte inadempiente corrisponde un’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
Riferimento CCNL
Art. 40 CCNL 6 ottobre 2022 (preavviso)
Riferimento legge
Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970 (Statuto lavoratori)
Vigenza contratto
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
Livello Preavviso (licenziamento) Profilo tipico
Q1, Q2, A1 4 mesi Quadri, responsabili, esperti di alto livello
A2, B1 3 mesi Specializzati, autisti gran turismo senior, tecnici senior
B2, B3, C1 2 mesi Autisti qualificati, impiegati, meccanici
C2, C3, C4 15 giorni Operativi di base, ausiliari, autisti neoassunti

I termini della tabella valgono per il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo); per le dimissioni volontarie sono ridotti al 50% (2 mesi per Q1, Q2 e A1; 1 mese e mezzo per A2 e B1; 1 mese per B2, B3 e C1; 7 giorni e mezzo per C2, C3 e C4: vedi la scheda sulle dimissioni). Per il licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso.

Cosa è il preavviso e come decorre

Il preavviso è un istituto di legge (art. 2118 c.c.) che tutela entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo per cercare una nuova occupazione; il datore di lavoro ha il tempo per trovare un sostituto. La comunicazione di licenziamento o di dimissioni deve indicare espressamente l’inizio del preavviso.

Durante il periodo di preavviso:

  • il lavoratore continua a lavorare normalmente e percepisce la retribuzione ordinaria;
  • maturano ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR;
  • i termini decorrono dalla data dell’effettiva comunicazione del licenziamento (art. 40, c. 3); il CCNL non prevede la sospensione del preavviso per malattia, che resta regolata dalla legge e dalla giurisprudenza;
  • il datore concede al lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione, con durata e distribuzione stabilite in rapporto alle esigenze aziendali (art. 40, c. 8); il preavviso lavorato conta ai fini del TFR (c. 6).

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro vuole che il lavoratore smetta di lavorare immediatamente (ad esempio per preservare la riservatezza o per altri motivi), può dispensare il lavoratore dal preavviso, ma deve in ogni caso corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione ordinaria che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il CCNL e la legge distinguono:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): inadempimento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, nemmeno provvisoria. Non richiede preavviso. Esempi nel settore: guida in stato di ebbrezza verificata, grave incidente causato da violazione delle norme del Reg. CE 561/2006 per negligenza grave.
  • Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): inadempimento contrattuale non così grave da escludere il preavviso (es. ripetute assenze ingiustificate, rifiuto di servizi assegnati). Richiede preavviso o indennità sostitutiva.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive, economiche dell’impresa; cessazione dell’attività; soppressione del posto. Richiede preavviso. Obbligo di «repechage» (ricerca di mansioni alternative) prima di procedere.

Per le imprese con più di 15 dipendenti si applica la tutela reintegratoria dell’art. 18 Statuto dei lavoratori (come riformato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 – Jobs Act) in caso di licenziamento illegittimo.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Le dimissioni volontarie devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it/dimissioni) o attraverso i patronati e i Centri per l’Impiego, pena l’inefficacia. La comunicazione telematica sostituisce la vecchia lettera di dimissioni cartacea e ha introdotto un diritto di «ripensamento» entro 7 giorni. Le dimissioni per giusta causa (c.d. dimissioni forzate) permettono al lavoratore di recedere senza preavviso e di accedere alla NASpI.

Casi pratici

Tizio – Autista C2 licenziato per riduzione attività
Tizio, inquadrato C2, riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della flotta). Il preavviso è di 15 giorni di calendario. L’azienda decide di dispensarlo dal lavoro nel periodo di preavviso e corrisponde l’indennità sostitutiva (pari a 15 giorni di retribuzione lorda). Nella liquidazione finale riceve anche TFR maturato, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima proporzionali.
Caia – Responsabile operativa Q2, dimissioni volontarie
Caia, quadro Q2, decide di lasciare l’azienda per un’altra opportunità. Presenta le dimissioni telematicamente. Per il livello Q2 il preavviso di dimissioni è di 2 mesi, cioè la metà dei 4 del licenziamento (art. 40, c. 2). Se vuole lasciare prima, le parti possono concordare per iscritto una riduzione ulteriore: la parte che riceve la disdetta può infatti recedere dal rapporto anche all’inizio del preavviso senza obbligo di indennizzo (c. 7), e Caia non subisce trattenute sull’indennità sostitutiva.
Sempronio – Autista B1 licenziato per giusta causa
Sempronio è stato trovato alla guida di un autobus con passeggeri con tasso alcolemico superiore al limite legale. L’azienda procede al licenziamento per giusta causa, senza preavviso. Sempronio riceve solo la liquidazione delle competenze maturate (TFR, ferie residue, quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima) ma non l’indennità sostitutiva del preavviso. Il licenziamento per giusta causa può essere impugnato entro 60 giorni.

Domande frequenti

Quanti mesi di preavviso deve dare l’azienda per licenziare un autista?
Dipende dal livello: 15 giorni per C2-C4; 2 mesi per B2-C1; 3 mesi per A2-B1; 4 mesi per Q1, Q2 e A1. Per le dimissioni del lavoratore i termini sono dimezzati.
Cosa succede se il datore licenzia senza rispettare il preavviso?
Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. È assoggettata a contributi previdenziali e IRPEF.
L’autista che si dimette può andar via subito?
No. L’autista è tenuto a rispettare il preavviso contrattuale. Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato dalla liquidazione finale.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso: il rapporto cessa immediatamente. Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione.
Le dimissioni devono essere date per iscritto?
Sì, le dimissioni devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o attraverso patronati/CPI). La comunicazione telematica è obbligatoria pena l’inefficacia delle dimissioni. È previsto un diritto di ripensamento entro 7 giorni.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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