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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR (art. 2120 c.c.) matura anche per il personale navigante in misura pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, con rivalutazione ISTAT. La scelta tra TFR in azienda o fondo pensione complementare è libera per tutti i lavoratori. Il CCNL Armatoriale ha aumentato il contributo datoriale alla previdenza complementare con il rinnovo 2024.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto di legge che accomuna marittimi e portuali: matura in modo identico per tutti i lavoratori dipendenti italiani, ma la struttura della retribuzione marittima introduce specificità nel calcolo.

In sintesi

Il TFR (art. 2120 c.c.) matura per tutti i dipendenti: retribuzione annua divisa per 13,5 con rivalutazione annua. Per i marittimi si computa anche l’indennità di navigazione. Il CCNL Armatoriale ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare con il rinnovo 2024. Il TFR non maturato in fondo pensione può essere anticipato dopo 8 anni di servizio.

Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
Art. 2120 c.c. (TFR) · D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare) · L. 297/1982 (disciplina TFR)

Come si calcola il TFR

Il TFR si regola per legge (art. 2120 c.c.): si accantona ogni anno l’importo della retribuzione annua diviso per 13,5. Il calcolo è proporzionale: chi ha lavorato solo una parte dell’anno accantona la quota corrispondente ai mesi effettivi.

Il montante accantonato viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno in misura pari al 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa rivalutazione si applica sia al TFR rimasto in azienda sia — con alcune differenze — al TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti).

Il TFR per i marittimi: voci da includere nel calcolo

Per il personale navigante, la «retribuzione» rilevante ai fini del TFR comprende:

  • Il minimo tabellare per qualifica.
  • Le indennità continuative e fisse (es. indennità di navigazione, ove prevista in modo stabile).
  • I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
  • Il valore dell’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) introdotto con il rinnovo 2024.

Non concorrono al TFR le voci occasionali e variabili (straordinari saltuari, rimborsi spese documentate, benefit in natura non continuativi).

Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare nei due CCNL
Aspetto CCNL Armatoriale CCNL Porti
Base di calcolo TFR Retribuzione annua/13,5 (incl. indennità navigazione) Retribuzione annua/13,5
Rivalutazione annua TFR 1,5% + 75% ISTAT (legge) 1,5% + 75% ISTAT (legge)
Erogazione Cessazione del rapporto Cessazione del rapporto
Anticipazione 70% dopo 8 anni (causali di legge) 70% dopo 8 anni (causali di legge)
Previdenza complementare Contributo datoriale aumentato +1% (rinnovo 2024) EBN e eventuali accordi aziendali

TFR in azienda o fondo pensione complementare?

Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005) ogni lavoratore neo-assunto deve scegliere, entro 6 mesi dall’assunzione, se destinare il TFR futuro:

  • Al fondo pensione complementare del settore o aziendale (con possibili contributi aggiuntivi del datore di lavoro).
  • Al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti) o all’azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti).

La scelta è irrevocabile. Il conferimento al fondo pensione consente di dedurre i contributi versati (entro 5.164,57 euro/anno) dall’imponibile IRPEF. Il rinnovo del CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale alla previdenza complementare, incentivando la scelta del fondo da parte del personale navigante.

Il regime fiscale del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): non si somma al reddito ordinario dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Se il TFR supera i 7.500 euro, si applica l’imposta sostitutiva del 17% sulla parte eccedente. Il TFR conferito al fondo pensione e poi erogato come rendita è tassato con aliquota agevolata (dal 15% al 9% dopo 15 anni di adesione al fondo).

Casi pratici

Tizio — Nostromo che cessa dopo 20 anni di servizio

Tizio ha lavorato come nostromo per 20 anni con una retribuzione media annua di 32.000 euro. Il suo TFR maturato è indicativamente pari a: 32.000 ÷ 13,5 × 20 anni = 47.407 euro, rivalutato ogni anno con l’indice ISTAT. Non avendo aderito al fondo pensione, il TFR è rimasto in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) ed è soggetto a tassazione separata all’atto dell’erogazione.

Caio — Operatore portuale che anticipa il TFR per comprare casa

Caio ha 10 anni di anzianità e un TFR maturato di circa 15.000 euro. Vuole acquistare la prima casa. Presenta domanda di anticipazione del 70% del TFR maturato (10.500 euro) documentando l’acquisto. Il datore di lavoro è tenuto a erogare l’importo entro 90 giorni dalla richiesta, a meno che non superi le quote annue consentite (massimo il 10% dei beneficiari con diritto, fino al 4% del totale dipendenti).

Sempronia — Allieva ufficiale che sceglie il fondo pensione

Sempronia è assunta come allieva ufficiale. Entro sei mesi dall’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro. L’ufficio HR le spiega che il CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato il contributo datoriale al fondo complementare del settore. Destinando il TFR al fondo, Sempronia riceverà anche il contributo aggiuntivo dell’armatore e potrà dedurre i contributi versati dall’imponibile IRPEF.

Domande frequenti

Il TFR si applica anche ai marittimi?
Sì. Il TFR (art. 2120 c.c.) si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i marittimi. Si calcola sulla retribuzione annua divisa per 13,5, con rivalutazione ISTAT. Include l’indennità di navigazione e i ratei di tredicesima/quattordicesima.
Come viene calcolato il TFR per i marittimi con periodi di imbarco discontinui?
Il TFR si calcola sulla retribuzione complessiva percepita, incluse le voci fisse. Anche i periodi di sbarco rientrano nella continuità del rapporto e concorrono alla maturazione del TFR, purché il contratto di arruolamento non sia formalmente cessato.
Il lavoratore portuale può chiedere l’anticipazione del TFR?
Sì. L’art. 2120 c.c. prevede l’anticipazione fino al 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale.
Qual è il fondo pensione complementare per i marittimi?
Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare. Per il nome del fondo specifico del settore, verificare sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
La scelta è irreversibile e va ponderata individualmente. Il fondo pensione offre vantaggi fiscali e contributi datoriali aggiuntivi, ma immobilizza il risparmio a lungo termine. Un consulente previdenziale può aiutare a valutare la situazione personale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il TFR si applica anche ai marittimi?

Sì. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) disciplinato dall'art. 2120 c.c. si applica anche al personale navigante. Si calcola sulla retribuzione annua (incluse le voci fisse come il minimo tabellare, le indennità fisse e la tredicesima/quattordicesima) divisa per 13,5, con rivalutazione annua pari all'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Come viene calcolato il TFR per i marittimi con periodi di imbarco discontinui?

Il TFR si calcola sulla retribuzione complessiva percepita durante l'anno, comprensiva delle voci fisse e dell'indennità di navigazione. Anche i periodi di sbarco (riposo a terra) rientrano nella continuità del rapporto e concorrono alla maturazione del TFR, purché il rapporto di arruolamento non sia formalmente cessato.

Il lavoratore portuale può chiedere l'anticipazione del TFR?

Sì. L'art. 2120 c.c. prevede il diritto all'anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) per lavoratori con almeno 8 anni di anzianità, per specifiche causali: acquisto della prima casa di abitazione, spese sanitarie straordinarie documentate, congedo per maternità/paternità o formazione. Il CCNL Porti può prevedere condizioni migliorative.

Conviene destinare il TFR al fondo pensione o lasciarlo in azienda?

La scelta dipende dalla situazione individuale. Destinare il TFR al fondo pensione complementare offre vantaggi fiscali (deduzione dei contributi entro 5.164,57 euro/anno) e una pensione integrativa al momento del ritiro. Lasciarlo in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per imprese con più di 50 dipendenti) mantiene la liquidità come salvaguardia. La decisione è irreversibile e va ponderata.

Qual è il fondo pensione complementare per i marittimi?

Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale al fondo di previdenza complementare. Il fondo di riferimento per il personale navigante è da verificare sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali, poiché il CCNL 2024 ha avviato un percorso di miglioramento del sistema previdenziale complementare del settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.