Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

Ammalarsi a bordo di una nave o subire un infortunio in banchina presenta implicazioni giuridiche molto diverse rispetto al lavoro ordinario. La disciplina marittima affonda le radici nel Codice della Navigazione; quella portuale si innesta sul regime INAIL con specifiche integrazioni contrattuali.

In sintesi

Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) obbliga l’armatore alle spese di cura e al rimpatrio del marittimo malato in porto straniero. Nel CCNL Porti il comporto è generalmente di 12 mesi in 36, con integrazioni contrattuali sull’indennità INPS. La MLC 2006 impone una copertura sanitaria globale per tutto il personale navigante.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
Cod. Navig. artt. 344, 355-362 · MLC 2006 Standard A4.1 · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008

La malattia del marittimo a bordo: il quadro legale

La disciplina della malattia del personale navigante è regolata in primo luogo dagli artt. 355 e seguenti del Codice della Navigazione, che attribuiscono all’armatore obblighi specifici ben più gravosi di quelli previsti per i datori di lavoro terrestri:

  • L’armatore è tenuto a fornire assistenza medica e farmaceutica al marittimo malato o infortunato durante il servizio.
  • Deve sbarcare il marittimo nel primo porto adatto alle cure necessarie, anche se ciò comporta uno scalo non programmato.
  • In caso di malattia o infortunio in porto straniero, è obbligato al rimpatrio a proprie spese del lavoratore.
  • La retribuzione continua a essere dovuta per un determinato periodo anche durante la malattia, secondo le previsioni del CCNL.

La MLC 2006 (Standard A4.1) rafforza questi obblighi su scala internazionale, imponendo agli armatori di garantire una copertura sanitaria per i propri marittimi in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla bandiera della nave.

L’infortunio in porto: la disciplina INAIL

I lavoratori portuali sono soggetti alla normativa INAIL sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). Il lavoro portuale è classificato tra le attività a rischio elevato, con premi assicurativi corrispondentemente più alti rispetto ad attività di ufficio. I rischi tipici comprendono: cadute da mezzi o strutture, investimenti da veicoli e mezzi di movimentazione, infortuni con carichi sospesi, esposizione a sostanze pericolose nei terminal chimici.

Il D.Lgs. 81/2008 impone misure di sicurezza specifiche per i porti: formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha introdotto due ore aggiuntive di formazione obbligatoria in ingresso per i nuovi assunti, proprio in risposta all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza.

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio nei due CCNL
Aspetto CCNL Armatoriale (personale navigante) CCNL Porti (lavoratori portuali)
Spese mediche A carico armatore (art. 355 Cod. Navig.) SSN + eventuale fondo sanitario integrativo
Rimpatrio da porto straniero Obbligatorio a spese armatore Non applicabile (lavoro a terra)
Periodo di comporto Disciplinato dal CCNL per qualifica Indicativamente 12 mesi in 36 mesi
Integrazione retributiva Prevista dal CCNL per il periodo di malattia Integrazione sull’indennità INPS/INAIL
Copertura globale MLC 2006 Standard A4.1 (obbligatoria) INAIL + eventuale assicurazione integrativa

Il comporto nel CCNL Porti

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso il comporto senza guarigione, il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Questo istituto è di origine contrattuale: la legge (art. 2110 c.c.) rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione dei termini.

Il CCNL Porti fissa generalmente il comporto in 12 mesi nell’arco dei 36 mesi precedenti. Possono essere previsti allungamenti per:

  • Malattie gravi o tumori.
  • Lavoratori con lunga anzianità di servizio.
  • Patologie conseguenti a infortuni sul lavoro.

Durante il comporto, oltre all’indennità INPS (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° giorno), il CCNL può prevedere un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria.

Casi pratici

Tizio — Ufficiale che si ammala a Rotterdam

Tizio è primo ufficiale di coperta su una portarinfuse in scalo a Rotterdam. Viene colpito da appendicite acuta. L’armatore è obbligato a pagare il ricovero presso l’ospedale olandese, a garantire la visita del medico di porto e, una volta autorizzato il trasporto, a organizzare il rimpatrio in Italia a proprie spese. La retribuzione di Tizio continua durante la degenza secondo le previsioni del CCNL Armatoriale.

Caio — Operatore portuale infortunato da un carrello elevatore

Caio viene investito da un carrello elevatore in banchina e riporta una frattura alla gamba. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 24 ore. L’INAIL riconosce l’infortunio e liquida l’indennità temporanea (60% della retribuzione media per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL Porti prevede un’integrazione aziendale per i giorni di franchigia INAIL (i primi tre giorni non coperti da indennità). Il datore di lavoro non può licenziare Caio durante il periodo di inabilità temporanea assoluta.

Sempronia — Macchinista portuale con malattia cronica

Sempronia ha accumulato 9 mesi di malattia negli ultimi 30 mesi a causa di una patologia cronica. Il comporto CCNL Porti è di 12 mesi in 36. Ha ancora 3 mesi di comporto disponibili. Il medico competente aziendale la visita in previsione del possibile rientro: il CCNL prevede che in caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, prima del licenziamento si valuti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.

Domande frequenti

Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
L’armatore è obbligato per legge (art. 355 Codice della Navigazione) a farsi carico delle spese di cura del marittimo che si ammali durante il servizio a bordo, incluse le spese di degenza, medico e farmaci, indipendentemente dalla nazionalità del porto.
Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
L’armatore deve provvedere alle cure e, una volta stabilizzato il paziente, organizzare il rimpatrio a proprie spese. La MLC 2006 (Standard A4.1) impone questi obblighi per tutti gli armatori a livello internazionale.
Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti fissa il comporto generalmente in 12 mesi nell’arco di 36 mesi precedenti, con possibili allungamenti per malattie gravi. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
I lavoratori portuali hanno un’integrazione della retribuzione in caso di malattia?
Sì. Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per avvicinarsi alla retribuzione piena almeno per una parte del periodo. L’entità dell’integrazione varia per anzianità e livello.
Come funziona l’infortunio sul lavoro in porto?
Si applica la normativa INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il CCNL Porti prevede integrazioni per i giorni di franchigia INAIL e maggiori tutele rispetto al minimo di legge. La formazione obbligatoria sulla sicurezza è stata aumentata di due ore con il rinnovo 2024.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La disciplina della malattia del marittimo affonda nel Codice della Navigazione (art. 355 ss.), distinta dal regime ordinario.
  • L'armatore e' tenuto alle spese di cura e, in caso di malattia in porto straniero, al rimpatrio del marittimo.
  • Nel lavoro portuale opera il regime INAIL per gli infortuni, con integrazioni del CCNL Porti.
  • Il periodo di comporto - durante il quale il posto e' conservato - e' fissato dal CCNL applicato.
  • Il trattamento economico di malattia e infortunio segue legge, INPS/INAIL e tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Ammalarsi a bordo di una nave o infortunarsi in banchina sono eventi che il diritto tratta in modo profondamente diverso dal lavoro ordinario. La disciplina marittima ha radici antiche nel Codice della Navigazione, mentre il lavoro portuale si innesta sul regime assicurativo INAIL con integrazioni contrattuali. Conoscere questa biforcazione e' essenziale per individuare obblighi dell'armatore, tutele del marittimo e diritti del portuale.

La malattia del marittimo nel Codice della Navigazione

Il rapporto di lavoro a bordo e' governato da regole speciali. Il Codice della Navigazione (art. 355 e seguenti) pone in capo all'armatore obblighi particolari verso il marittimo malato o infortunato durante il viaggio: le spese di cura e, quando la malattia si manifesta in un porto straniero, il rimpatrio. Si tratta di tutele che riflettono la peculiare condizione di chi presta lavoro lontano dalla terraferma e dai presidi sanitari ordinari.

Gli obblighi dell'armatore

Oltre alle spese di cura e al rimpatrio, la disciplina marittima prevede la conservazione del posto e un trattamento economico durante l'inabilita', secondo le condizioni di legge e del contratto. La specialita' del regime si giustifica con l'isolamento del marittimo a bordo: l'armatore assume una responsabilita' che nel lavoro ordinario e' in larga parte assolta dal sistema previdenziale pubblico.

Il lavoro portuale e il regime INAIL

Diversamente, il lavoratore portuale opera in banchina, in terraferma, e per l'infortunio si applica il regime assicurativo INAIL, con le tutele e le indennita' proprie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il CCNL Porti integra tale regime con previsioni specifiche, tenendo conto della rischiosita' delle operazioni di carico, scarico e movimentazione merci.

Il periodo di comporto

Sia per il marittimo sia per il portuale opera il principio dell'art. 2110 c.c.: durante la malattia e l'infortunio il rapporto e' sospeso e il posto e' conservato per il periodo di comporto. La durata del comporto non e' di legge ma e' fissata dal CCNL applicato. Superato il comporto, il datore può recedere nel rispetto delle regole sul licenziamento; entro il comporto, il licenziamento per malattia e' di norma precluso.

Il trattamento economico

L'integrazione economica durante l'assenza per malattia o infortunio combina le prestazioni del sistema previdenziale-assicurativo (INPS o INAIL, secondo i casi) con le integrazioni a carico del datore previste dal CCNL. Le misure e le percentuali non vanno assunte a memoria: si verificano sulle circolari INPS/INAIL aggiornate e sulle tabelle del contratto vigente, che ne definiscono la portata.

Cautele pratiche per marittimi e portuali

Per il marittimo, la chiave e' documentare l'insorgenza della malattia a bordo o in porto e attivare gli obblighi dell'armatore previsti dal Codice della Navigazione. Per il portuale, e' centrale la tempestiva denuncia dell'infortunio ai fini INAIL. In entrambi i casi, la verifica del periodo di comporto sul CCNL applicato e del trattamento economico sulle fonti aggiornate tutela il lavoratore da decurtazioni e licenziamenti illegittimi.

Domande frequenti

Chi paga le cure del marittimo malato a bordo?

Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) pone a carico dell'armatore le spese di cura e, in caso di malattia in porto straniero, il rimpatrio del marittimo, in ragione della specialita' del lavoro a bordo.

L'infortunio del portuale e' coperto dall'INAIL?

Si'. Il lavoro portuale rientra nel regime assicurativo INAIL per gli infortuni e le malattie professionali, con le integrazioni previste dal CCNL Porti.

Quanto dura il periodo di comporto?

Il comporto, durante il quale il posto e' conservato (art. 2110 c.c.), non e' fissato dalla legge ma dal CCNL applicato. Va verificato sull'edizione aggiornata del contratto.

Posso essere licenziato durante la malattia?

Entro il periodo di comporto il licenziamento per malattia e' di norma precluso. Superato il comporto, il datore puo' recedere nel rispetto delle regole sul licenziamento.

Come si calcola il trattamento economico di malattia?

Combina le prestazioni di INPS o INAIL con le integrazioni a carico del datore previste dal CCNL. Le misure vanno verificate sulle circolari aggiornate e sulle tabelle del contratto vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.