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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

Ammalarsi a bordo di una nave o subire un infortunio in banchina presenta implicazioni giuridiche molto diverse rispetto al lavoro ordinario. La disciplina marittima affonda le radici nel Codice della Navigazione; quella portuale si innesta sul regime INAIL con specifiche integrazioni contrattuali.

In sintesi

Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) obbliga l’armatore alle spese di cura e al rimpatrio del marittimo malato in porto straniero. Nel CCNL Porti il comporto è generalmente di 12 mesi in 36, con integrazioni contrattuali sull’indennità INPS. La MLC 2006 impone una copertura sanitaria globale per tutto il personale navigante.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
Cod. Navig. artt. 344, 355-362 · MLC 2006 Standard A4.1 · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008

La malattia del marittimo a bordo: il quadro legale

La disciplina della malattia del personale navigante è regolata in primo luogo dagli artt. 355 e seguenti del Codice della Navigazione, che attribuiscono all’armatore obblighi specifici ben più gravosi di quelli previsti per i datori di lavoro terrestri:

  • L’armatore è tenuto a fornire assistenza medica e farmaceutica al marittimo malato o infortunato durante il servizio.
  • Deve sbarcare il marittimo nel primo porto adatto alle cure necessarie, anche se ciò comporta uno scalo non programmato.
  • In caso di malattia o infortunio in porto straniero, è obbligato al rimpatrio a proprie spese del lavoratore.
  • La retribuzione continua a essere dovuta per un determinato periodo anche durante la malattia, secondo le previsioni del CCNL.

La MLC 2006 (Standard A4.1) rafforza questi obblighi su scala internazionale, imponendo agli armatori di garantire una copertura sanitaria per i propri marittimi in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla bandiera della nave.

L’infortunio in porto: la disciplina INAIL

I lavoratori portuali sono soggetti alla normativa INAIL sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). Il lavoro portuale è classificato tra le attività a rischio elevato, con premi assicurativi corrispondentemente più alti rispetto ad attività di ufficio. I rischi tipici comprendono: cadute da mezzi o strutture, investimenti da veicoli e mezzi di movimentazione, infortuni con carichi sospesi, esposizione a sostanze pericolose nei terminal chimici.

Il D.Lgs. 81/2008 impone misure di sicurezza specifiche per i porti: formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha introdotto due ore aggiuntive di formazione obbligatoria in ingresso per i nuovi assunti, proprio in risposta all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza.

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio nei due CCNL
Aspetto CCNL Armatoriale (personale navigante) CCNL Porti (lavoratori portuali)
Spese mediche A carico armatore (art. 355 Cod. Navig.) SSN + eventuale fondo sanitario integrativo
Rimpatrio da porto straniero Obbligatorio a spese armatore Non applicabile (lavoro a terra)
Periodo di comporto Disciplinato dal CCNL per qualifica Indicativamente 12 mesi in 36 mesi
Integrazione retributiva Prevista dal CCNL per il periodo di malattia Integrazione sull’indennità INPS/INAIL
Copertura globale MLC 2006 Standard A4.1 (obbligatoria) INAIL + eventuale assicurazione integrativa

Il comporto nel CCNL Porti

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso il comporto senza guarigione, il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Questo istituto è di origine contrattuale: la legge (art. 2110 c.c.) rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione dei termini.

Il CCNL Porti fissa generalmente il comporto in 12 mesi nell’arco dei 36 mesi precedenti. Possono essere previsti allungamenti per:

  • Malattie gravi o tumori.
  • Lavoratori con lunga anzianità di servizio.
  • Patologie conseguenti a infortuni sul lavoro.

Durante il comporto, oltre all’indennità INPS (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° giorno), il CCNL può prevedere un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria.

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Casi pratici

Tizio — Ufficiale che si ammala a Rotterdam

Tizio è primo ufficiale di coperta su una portarinfuse in scalo a Rotterdam. Viene colpito da appendicite acuta. L’armatore è obbligato a pagare il ricovero presso l’ospedale olandese, a garantire la visita del medico di porto e, una volta autorizzato il trasporto, a organizzare il rimpatrio in Italia a proprie spese. La retribuzione di Tizio continua durante la degenza secondo le previsioni del CCNL Armatoriale.

Caio — Operatore portuale infortunato da un carrello elevatore

Caio viene investito da un carrello elevatore in banchina e riporta una frattura alla gamba. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 24 ore. L’INAIL riconosce l’infortunio e liquida l’indennità temporanea (60% della retribuzione media per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL Porti prevede un’integrazione aziendale per i giorni di franchigia INAIL (i primi tre giorni non coperti da indennità). Il datore di lavoro non può licenziare Caio durante il periodo di inabilità temporanea assoluta.

Sempronia — Macchinista portuale con malattia cronica

Sempronia ha accumulato 9 mesi di malattia negli ultimi 30 mesi a causa di una patologia cronica. Il comporto CCNL Porti è di 12 mesi in 36. Ha ancora 3 mesi di comporto disponibili. Il medico competente aziendale la visita in previsione del possibile rientro: il CCNL prevede che in caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, prima del licenziamento si valuti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.

Domande frequenti

Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
L’armatore è obbligato per legge (art. 355 Codice della Navigazione) a farsi carico delle spese di cura del marittimo che si ammali durante il servizio a bordo, incluse le spese di degenza, medico e farmaci, indipendentemente dalla nazionalità del porto.
Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
L’armatore deve provvedere alle cure e, una volta stabilizzato il paziente, organizzare il rimpatrio a proprie spese. La MLC 2006 (Standard A4.1) impone questi obblighi per tutti gli armatori a livello internazionale.
Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti fissa il comporto generalmente in 12 mesi nell’arco di 36 mesi precedenti, con possibili allungamenti per malattie gravi. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
I lavoratori portuali hanno un’integrazione della retribuzione in caso di malattia?
Sì. Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per avvicinarsi alla retribuzione piena almeno per una parte del periodo. L’entità dell’integrazione varia per anzianità e livello.
Come funziona l’infortunio sul lavoro in porto?
Si applica la normativa INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il CCNL Porti prevede integrazioni per i giorni di franchigia INAIL e maggiori tutele rispetto al minimo di legge. La formazione obbligatoria sulla sicurezza è stata aumentata di due ore con il rinnovo 2024.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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