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La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: livelli, qualifiche e mansioni

Il sistema di classificazione del CCNL CRI articola il personale dipendente in sette categorie (da A a G), ciascuna con sei posizioni economiche. Questa guida descrive la struttura, le mansioni tipiche per categoria e le regole sull’inquadramento corretto.

In sintesi

Il CCNL (artt. 48-50) articola il personale in sette categorie, da A a G, ciascuna con sei posizioni economiche (1-6); F e G formano l’Area Quadri. La categoria A comprende le mansioni esecutive e ausiliarie, la B l’autonomia esecutiva (autista, centralinista), la C soccorritori, autisti soccorritori, OSS e impiegati, la D infermieri, educatori e assistenti sociali, la E i ruoli di responsabilità di settore. L’autista soccorritore è inquadrato in C3 per i primi dodici mesi di servizio, il soccorritore in C1; infermieri, educatori, assistenti sociali e tecnici sanitari sono assunti in D3. I volontari e il Corpo Militare non rientrano nel CCNL.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Sottoscrizione
27 maggio 2020
Vigenza normativa
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 48-50 CCNL (classificazione e inquadramento)

La struttura in categorie: dalla A alla G

Il CCNL CRI e Terzo Settore (art. 48-50) adotta un sistema di classificazione in sette categorie (A, B, C, D, E, F, G), ciascuna articolata in sei posizioni economiche (da 1 a 6); le categorie F e G appartengono all’Area Quadri. I profili sono inoltre distinti in tre macroaree: tecnica, amministrativa e socio-sanitaria, assistenziale ed educativa. Questo modello rispecchia le specificità del settore del soccorso e dell’assistenza, dove convivono figure con profili molto eterogenei: dal personale ausiliario al professionista sanitario.

Ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento indicato nel contratto individuale, salvo il caso di mansioni equivalenti o superiori con eventuale riconoscimento retributivo.

Tabella riepilogativa delle categorie e delle mansioni

Categorie del CCNL CRI e profili esemplificati dall’art. 49
Categoria Profilo professionale tipico Caratteristiche
A (posizioni A1-A6) Addetto alle pulizie, fattorino, usciere, custode, addetto al magazzino, giardiniere, addetto alla cucina Attività esecutive di natura tecnica o manuale, con normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche
B Autista, operaio qualificato, centralinista con mansioni di segreteria, ausiliario socio-sanitario specializzato Autonomia esecutiva vincolata da prescrizioni tecniche generali; piena responsabilità dei propri compiti
C (posizioni C1-C6) Soccorritore, autista soccorritore, operatore tecnico di centrale operativa, operatore socio-sanitario (OSS), impiegato, cuoco Funzioni tecniche o amministrative che presuppongono applicazione concettuale e valutazione di merito; piena responsabilità dei programmi di lavoro
D (posizioni D1-D6) Infermiere, educatore professionale, assistente sociale, tecnico sanitario, logopedista, impiegato di concetto, geometra Competenza e responsabilità professionale, lavoro in équipe interdisciplinari, compiti di indirizzo e coordinamento
E Responsabile di settore, psicologo, pedagogista, biologo, caposala, responsabile amministrativo di unità semplice Funzioni direttive, tecniche e di coordinamento con elevata competenza; autonomia decisionale
F e G (Area Quadri) F: coordinatore di unità complessa, ingegnere, medico, farmacista, veterinario. G: responsabile di struttura complessa o di progetti ad alta professionalità Elevate responsabilità funzionali e autonomia organizzativa (F); responsabilità continuativa di strutture complesse (G)

Nota: i profili sono quelli che l’art. 49 del CCNL cita come esempi per ciascuna categoria; l’elenco non è esaustivo e conta la declaratoria, cioè le mansioni effettivamente svolte. Gli importi di ogni posizione sono nella scheda sulle tabelle retributive (art. 52).

Inquadramento all’assunzione e passaggi di posizione

L’art. 50 fissa dove si entra: di regola nella prima posizione economica della categoria, con alcune eccezioni, e l’art. 51 regola i passaggi di posizione:

  • Autista soccorritore: inquadrato in C3 per i primi dodici mesi di permanenza in servizio. Il soccorritore è inquadrato in C1 per i primi dodici mesi. L’operatore tecnico di centrale operativa entra in C2; l’OSS e l’infermiere generico in C3.
  • Passaggi automatici (categorie A, B, C): dalla posizione 1 alla 2 dopo 12 mesi, dalla 2 alla 3 dopo 24 mesi, dalla 3 alla 4 dopo 48 mesi. Per le categorie D ed E il passaggio automatico dalla posizione 1 alla 2 avviene dopo 24 mesi; per F e G (Area Quadri) non c’è passaggio automatico. Le assenze non retribuite non contano (art. 51).
  • Educatore, infermiere, assistente sociale, terapista, tecnico sanitario: assunti nella posizione D3 (art. 50, comma 2).
  • Assistenza domiciliare: l’art. 64 considera orario di lavoro il tempo di spostamento tra il primo utente e i successivi, con una indennità di flessibilità di 1,80 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.

Mansioni superiori: regole e tutele

Se il datore di lavoro assegna al dipendente mansioni superiori all’inquadramento contrattuale, valgono l’art. 2103 c.c. e l’art. 19 del CCNL:

  • Per tutta la durata dell’assegnazione il lavoratore ha diritto alla retribuzione percepita, maggiorata della differenza tra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima della propria (art. 19, comma 3).
  • L’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi per le mansioni delle categorie da A a C e dopo sei mesi per quelle delle categorie da D a G, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 19, comma 4). L’assegnazione deve risultare da atto scritto.
  • Se le mansioni superiori non sono prevalenti nel tempo, per le ore svolte spetta la differenza tra le prime posizioni economiche delle due categorie (art. 20, comma 3).
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Chi non rientra nel CCNL

È fondamentale non confondere le tre componenti della Croce Rossa Italiana:

  • Personale dipendente non dirigente: è la categoria coperta dal CCNL (codice CNEL T19E), che si applica al personale della Croce Rossa Italiana e di altri enti del Terzo Settore (art. 1), assunto a tempo indeterminato, determinato o con apprendistato.
  • Volontari del Corpo Ausiliario: prestano servizio a titolo gratuito sulla base dello Statuto dell’Associazione e del d.lgs. 117/2017. Non sono lavoratori dipendenti, non percepiscono retribuzione e il CCNL non si applica loro.
  • Corpo Militare Volontario CRI: corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato da norme speciali di diritto militare. Non è assoggettato al CCNL privatistico.

Casi pratici

Tizio — Soccorritore inquadrato in B ma con mansioni C
Tizio è formalmente inquadrato in categoria B, ma di fatto svolge da oltre tre mesi le mansioni di autista soccorritore (categoria C). Ai sensi dell’art. 19 del CCNL, per tutto il periodo ha diritto alla differenza tra le prime posizioni economiche delle categorie C e B; trascorsi i tre mesi, se non sostituisce un collega assente con diritto al posto, l’assegnazione diventa definitiva. Rivolge istanza alla propria organizzazione sindacale FP CGIL per la regolarizzazione contrattuale.
Caia — Educatrice assunta dopo il 2020
Caia è educatrice assunta nel 2022 dall’Associazione CRI. Per l’art. 50 l’educatore è assunto nella posizione D3: il contratto individuale indica quindi categoria D, posizione D3, con il relativo minimo tabellare (dal 1° settembre 2022, 1.958,98 euro lordi al mese).
Sempronio — Volontario che chiede chiarimenti
Sempronio presta servizio come volontario CRI e si chiede se abbia diritto ai minimi retributivi del CCNL. La risposta è no: essendo volontario, il suo rapporto con la CRI non è di lavoro subordinato. Non matura TFR, non è soggetto ai livelli di inquadramento e la disciplina applicabile è quella del volontariato (d.lgs. 117/2017). Se Sempronio venisse assunto come dipendente, solo allora il CCNL diverrebbe applicabile.

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Domande frequenti

Quante categorie prevede il CCNL CRI?
Sette categorie (A, B, C, D, E, F, G), ciascuna con sei posizioni economiche. La categoria A è quella delle mansioni esecutive; F e G formano l’Area Quadri.
Dove trovo le declaratorie complete?
Le declaratorie di ogni categoria sono nell’art. 49 del CCNL, letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF).
In che livello è l’autista soccorritore?
L’autista soccorritore è in categoria C ed è inquadrato in posizione C3 per i primi dodici mesi di servizio (art. 50); poi segue i passaggi di posizione dell’art. 51.
Posso fare ricorso se svolgo mansioni superiori senza essere promosso?
Sì. Sì. Se svolgi mansioni di una categoria superiore hai diritto alla differenza tra le prime posizioni economiche; l’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi (categorie A-C) o sei mesi (categorie D-G), salvo sostituzione di un collega assente con diritto al posto. Rivolgiti al sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.
A chi si applica questa classificazione?
Al personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana e degli altri enti del Terzo Settore che applicano il CCNL (art. 1). Chi dipende da un datore che applica un altro contratto ha la classificazione di quel contratto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 19, 20, 48-51), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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