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La guida
CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari
Orario ordinario, straordinario, lavoro notturno e a turni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: regole, limiti, maggiorazioni e diritto alla conversione in riposi compensativi.
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Lo straordinario è contenuto in 2 ore al giorno e 10 alla settimana (8 per i reparti di produzione), con un tetto di 250 ore annue per lavoratore. Le maggiorazioni vanno dal 20% (straordinario diurno) al 75% (straordinario notturno festivo oltre le 8 ore, lavoro non a turni). Il lavoratore può convertire lo straordinario in riposo (Banca ore) se lo dichiara entro il mese.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Tipologia di prestazione | Lavoro non a turni | Lavoro a turni |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | 20% | 20% |
| Lavoro notturno fino alle ore 22 | 25% | 25% |
| Lavoro notturno oltre le ore 22 | 35% | 25% |
| Lavoro festivo | 55% | 55% |
| Lavoro festivo con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Straordinario festivo oltre le 8 ore | 55% | 55% |
| Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore | 35% | 35% |
| Straordinario notturno, prime 2 ore | 50% | 40% |
| Straordinario notturno, ore successive | 50% | 45% |
| Notturno e festivo | 60% | 55% |
| Notturno festivo con riposo compensativo | 35% | 30% |
| Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 75% | 65% |
| Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore | 55% | 50% |
Fonte: art. 29 del CCNL 26 maggio 2021. Le percentuali si sommano alla normale retribuzione e si calcolano sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, ottenuta dividendo l’importo mensile per 173. Il lavoro festivo con riposo compensativo di domenica è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Orario ordinario: distribuzione settimanale
Il CCNL fissa in 40 ore la durata massima settimanale del lavoro ordinario (art. 20). La ripartizione giornaliera è stabilita dalla direzione aziendale, anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU; se l’orario è ripartito su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle 13,00 del sabato. Con la flessibilità dell’art. 23 l’orario settimanale può oscillare tra 35 e 45 ore con compensazione entro 12 mesi (tra 32 e 48 ore se l’azienda sceglie il regime esteso), restando ferma la retribuzione per 40 ore.
Per le lavorazioni in ciclo continuo (es. altiforni, fonderie, processi chimici integrati nel ciclo metallurgico) la durata normale dell’orario può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali (art. 20), con i riposi garantiti dal D.Lgs. 66/2003 (11 ore consecutive di riposo giornaliero, riposo settimanale di 24 ore).
Lavoro straordinario: limiti e procedura
Il ricorso allo straordinario nel CCNL Unionmeccanica Confapi è soggetto a precisi limiti quantitativi e procedurali:
- Massimo giornaliero: 2 ore di straordinario per lavoratore.
- Massimo settimanale: 10 ore di straordinario; 8 ore per gli addetti ai reparti di produzione.
- Massimo annuo: 250 ore per ciascun lavoratore; 260 ore per manutenzione, installazione e montaggio; 280 ore per riparazione aeronautica, navale e impiantistica (art. 29).
Lo straordinario deve essere disposto dal datore di lavoro. I lavoratori non possono esimersi dallo straordinario disposto nei limiti dell’art. 29, salvo giustificati motivi di impedimento individuale transitori ed eccezionali; l’azienda può comandarlo senza preventivo incontro fino a 48 ore annue per il non turnista e 40 per il turnista, informando le RSU entro due settimane, mentre per le ore restanti dà comunicazione preventiva alle RSU. In ogni caso, lo straordinario non può essere imposto in modo da compromettere la salute o la sicurezza del lavoratore.
Conversione in riposi compensativi
Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di scegliere la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi al posto del pagamento con la maggiorazione. Il lavoratore deve dichiarare la preferenza nel mese in cui le ore sono state prestate (la scelta riguarda tutte le ore del mese, non è frazionabile). In assenza di dichiarazione entro fine mese, lo straordinario è pagato con le maggiorazioni della tabella. Per le ore che confluiscono nella Banca ore è dovuta la sola maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per quella prestazione (art. 29). Le ore accantonate sono fruibili dal mese successivo e quelle residue a fine periodo sono liquidate con la retribuzione in atto.
La fruizione dei riposi accantonati segue le modalità e le condizioni dei permessi annui retribuiti (art. 22).
Lavoro notturno e a turni
Il lavoro notturno (ai fini retributivi il CCNL lo fa decorrere dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino di ciascun gruppo; non è notturno il lavoro svolto dalle ore 6, entro un’ora al giorno, per predisporre il funzionamento degli impianti) è retribuito con la maggiorazione indicata in tabella. Il D.Lgs. 66/2003 fissa ulteriori tutele per i lavoratori notturni (limite massimo di 8 ore in media nelle 24 ore su un periodo di riferimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria, possibilità di trasferimento al turno diurno per ragioni di salute).
Le imprese che organizzano il lavoro a turni (due o tre turni giornalieri) applicano la colonna «a turni» della tabella (per il notturno oltre le 22, ad esempio, 25% invece di 35%). Gli addetti a turni avvicendati hanno mezz’ora retribuita per la refezione (art. 20) e per il lavoro festivo valgono le percentuali della tabella; non si può rifiutare l’istituzione di più turni giornalieri.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Quante ore di straordinario posso fare all’anno?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
Posso convertire lo straordinario in permessi invece del pagamento?
Il lavoro a turni prevede maggiorazioni aggiuntive?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.