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La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

TFR e fine rapporto nel CCNL Somministrazione

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella somministrazione segue la legge generale ma presenta specificità legate alla discontinuità delle missioni e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare Fon.Te. Ecco come funziona e cosa riceve il lavoratore alla fine di ogni missione.

In sintesi

Il TFR del lavoratore somministrato si calcola secondo l’art. 2120 c.c. sull’intera retribuzione annua diviso 13,5. Matura per ogni missione e viene liquidato alla fine di ciascun contratto o destinato a Fon.Te (fondo di previdenza complementare del settore). L’indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato comprende già la quota TFR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Fondo pensione complementare
Fon.Te (fondo negoziale di riferimento per il settore)
Base di calcolo TFR
Art. 2120 c.c.: retrib. annua / 13,5
Pagamento del TFR
Con l’ultima busta paga di retribuzione ordinaria, rivalutato sull’ultimo coefficiente disponibile (art. 30, comma 9)
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 14, 30 e 32

Come si calcola il TFR nella somministrazione

La base normativa è l’art. 2120 del Codice Civile, che si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, compresa la somministrazione. La formula è:

  • TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
  • La «retribuzione utile» comprende tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, superminimo, scatti, indennità continuative, tredicesima), esclusi i rimborsi spese, le somme a titolo risarcitorio e alcune indennità occasionali.
  • Il TFR mensile accantonato è quindi pari a circa il 7,41% della retribuzione utile mensile (100 / 13,5 = 7,41).

Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato del 75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5% fisso (art. 2120, comma 4 c.c.). La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.

Liquidazione del TFR a ogni fine missione

Per i lavoratori somministrati a tempo determinato, il TFR maturato durante la missione viene liquidato al termine del contratto, insieme alle altre competenze di fine rapporto: ferie non godute, ratei di tredicesima/quattordicesima, eventuali straordinari non pagati. Il cedolino finale include quindi tutte queste voci. Per l’art. 30, comma 9, del CCNL il TFR si paga insieme all’ultima busta paga di retribuzione ordinaria, con la rivalutazione calcolata sull’ultimo coefficiente disponibile. Per le missioni di durata inferiore a 15 giorni, se entro 30 giorni dalla cessazione l’Agenzia ne attiva un’altra con lo stesso utilizzatore, la stessa mansione e lo stesso inquadramento, i giorni di missione si sommano ai fini della maturazione di un rateo di TFR (il calcolo usa la retribuzione della seconda missione).

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, il TFR si accumula durante tutta la durata del rapporto (o viene destinato al fondo pensione) e viene liquidato definitivamente alla cessazione del rapporto con l’Agenzia.

Destinazione del TFR a Fon.Te

Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale a cui i lavoratori del settore somministrazione possono aderire. È un fondo collettivo istituito in base al d.lgs. 252/2005 e previsto dal CCNL. I lavoratori possono scegliere di destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché lasciarlo accantonato presso l’Agenzia (o presso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 addetti).

L’adesione a Fon.Te comporta:

  • Il versamento del TFR maturando al fondo, dove viene investito secondo il profilo scelto dal lavoratore.
  • Possibile contributo del datore di lavoro (Agenzia) aggiuntivo, se previsto dal CCNL o da accordi aziendali.
  • Benefici fiscali: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.
  • Prestazione finale: rendita pensionistica integrativa o (in parte) liquidazione in capitale.

La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso: il TFR viene destinato a Fon.Te automaticamente se il lavoratore non effettua alcuna scelta). Per i lavoratori con missioni brevi e discontinue, la gestione della previdenza complementare va valutata con attenzione.

Tabella riepilogativa

TFR e competenze di fine rapporto nella somministrazione
Voce Contratto a termine (missione) Contratto a tempo indeterminato
TFR Liquidato a ogni fine missione (o versato a Fon.Te) Accumulato e liquidato a fine rapporto definitivo (o Fon.Te)
Ferie non godute Indennità sostitutiva liquidata nel cedolino finale Indennità sostitutiva a fine rapporto
Ratei tredicesima/quattordicesima Non pagati nel mese: liquidati alle scadenze dell’utilizzatore o a fine rapporto (art. 30, commi 11 e 14); nel MOG ogni mese Alle scadenze dell’utilizzatore o a fine rapporto
Indennità di disponibilità (periodi senza missione) Non applicabile 1.000 €/mese (comprensivi di TFR)
Rivalutazione TFR Applicata al 31/12 dell’anno (ridotta se liquidato infrannuale) Annuale al 31/12 + interessi legali

Nota: l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato è fissata dal CCNL del 21 luglio 2025 ed è comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota TFR aggiuntiva separata durante i periodi di inattività.

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Anticipazione del TFR: quando è possibile

La legge (art. 2120 c.c.) riconosce il diritto all’anticipazione del TFR al lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse sono tassativamente:

  • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli).
  • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi (propri, del coniuge o dei figli).
  • Congedi parentali (d.lgs. 151/2001).
  • Corsi di formazione (introdotti nel tempo dalla contrattazione collettiva).

Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende di fatto quasi impossibile maturare gli 8 anni con la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto lungo, il diritto è esercitabile.

Casi pratici

Tizio – Fine missione di 4 mesi, cedolino riepilogativo
Tizio conclude una missione di 4 mesi (160 ore/mese, retribuzione oraria 12,00 €). La retribuzione lorda mensile è circa 1.920 € (esclusi straordinari). Il TFR maturato in 4 mesi è: (1.920 × 4) / 13,5 = circa 569 €. Il cedolino finale include il TFR (569 €), le ferie non godute e i ratei tredicesima. Se Tizio ha aderito a Fon.Te, il TFR viene versato al fondo anziché liquidato in busta.
Caia – Scelta silenzio-assenso Fon.Te
Caia viene assunta dall’Agenzia (contratto a tempo indeterminato) e non effettua alcuna scelta entro 6 mesi sull’utilizzo del TFR. Per effetto del silenzio-assenso previsto dal d.lgs. 252/2005, il TFR maturando viene automaticamente destinato a Fon.Te. Caia può cambiare destinazione in futuro, ma le somme già versate restano nel fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico.
Sempronio – TFR incluso nell’indennità di disponibilità
Sempronio è assunto a tempo indeterminato. Tra due missioni percepisce l’indennità di disponibilità di 1.000 € mensili lordi. Questa somma include già la quota TFR: non si accumula TFR aggiuntivo. Quando Sempronio inizia una nuova missione, riprende a maturare TFR sulla retribuzione della missione in modo ordinario.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR nella somministrazione?
Il TFR si calcola secondo la regola dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile diviso 13,5. Per una retribuzione mensile di 1.500 € lordi, il TFR mensile è circa 111 €. Matura per ogni periodo di missione ed è accantonato dall’Agenzia.
Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
Di norma il TFR viene liquidato a ogni fine missione per i contratti a tempo determinato. Per i contratti a tempo indeterminato si accumula e viene liquidato alla cessazione definitiva del rapporto con l’Agenzia.
I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare indicato dal CCNL. I lavoratori possono destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché tenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta va espressa entro 6 mesi; in caso di silenzio, il TFR confluisce a Fon.Te automaticamente.
Il TFR è incluso nell’indennità di disponibilità?
Sì. L’indennità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato nei periodi senza missione è già comprensiva della quota TFR. Non matura una quota TFR separata durante i periodi di disponibilità.
Posso chiedere l’anticipazione del TFR se sono somministrato?
L’anticipazione richiede almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa Agenzia. Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità rende quasi impossibile raggiungere questo requisito. Per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità sufficiente, il diritto è esercitabile con le causali di legge.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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