Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Maternità e congedi nel CCNL Somministrazione

La gravidanza durante una missione di somministrazione pone questioni specifiche: cosa succede se la missione termina? Quali tutele garantisce il CCNL in aggiunta alla legge? Il rinnovo del 21 luglio 2025 ha introdotto significativi miglioramenti in questo ambito.

In sintesi

Il CCNL Somministrazione 2025 ha potenziato le tutele per la maternità: le lavoratrici la cui missione termina durante la gravidanza ricevono un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Le lavoratrici incinte che perdono la missione sono incluse nella procedura di ricollocazione con durata estesa.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Indennità maternità INPS
80% retrib. – d.lgs. 151/2001
Integrazione contrattuale
Fino al 100% retrib. netta durante congedo obbligatorio

Il congedo di maternità obbligatorio: diritti di legge e miglioramenti contrattuali

Il congedo di maternità obbligatorio è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 e si articola in 5 mesi (2 mesi prima del parto + 3 dopo, o flessibilità in caso di opzione). Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

Il CCNL Somministrazione migliora questa tutela: l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per la durata del congedo obbligatorio. Questa integrazione si applica sia alle lavoratrici in missione sia, nei limiti previsti, a quelle il cui rapporto prosegue (es. contratto a tempo indeterminato).

La grande novità 2025: indennità per la lavoratrice la cui missione termina

Il rinnovo del 21 luglio 2025 ha introdotto una tutela innovativa per la lavoratrice in stato di gravidanza la cui missione termina prima del parto o durante la maternità: l’Agenzia è tenuta a corrisponderle un’indennità mensile pari all’ultima retribuzione mensile percepita, erogata dalla fine della missione fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Questa previsione supera la precedente situazione in cui, a fronte della conclusione naturale della missione, la lavoratrice si trovava coperta solo dall’indennità INPS. È un avanzamento significativo verso la parità sostanziale tra lavoratrici somministrate e dipendenti dirette.

Procedura di ricollocazione per lavoratrici in gravidanza

Il CCNL 2025 ha esteso la durata della Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) – la procedura che accompagna i lavoratori somministrati tra una missione e l’altra – per includere specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per quelle vittime di violenza o molestie. In questi casi la durata della procedura è prolungata rispetto ai 180 giorni standard, e l’indennità mensile è mantenuta per tutta la durata dell’estensione.

Tabella riepilogativa

Tutele di maternità per la lavoratrice somministrata
Situazione Tutela legale Miglioramento CCNL Somm. 2025
Congedo obbligatorio (5 mesi), missione in corso INPS 80% retrib. (d.lgs. 151/2001) Integrazione Agenzia fino al 100% netto
Missione che scade durante gravidanza / primo anno vita bambino Solo INPS (se requisiti contributivi soddisfatti) Indennità Agenzia pari all’ultima retrib. mensile fino al 1° anno del bambino
Congedo parentale facoltativo INPS 30% per max 6 mesi per genitore Nessuna integrazione specifica CCNL
Congedo di paternità obbligatorio INPS 100% per 10 giorni (l. 234/2021) Tutele specifiche introdotte dal rinnovo 2025
Procedura di ricollocazione, lavoratrice incinta Durata PRP estesa, indennità mantenuta

Nota: le tutele legali in materia di congedi sono in continua evoluzione normativa. Verificare sempre la circolare INPS aggiornata e le previsioni del d.lgs. 105/2022 (recepimento direttiva work-life balance) che ha modificato alcune disposizioni del d.lgs. 151/2001.

Congedi parentali e altri diritti

I lavoratori somministrati, tanto a termine quanto a tempo indeterminato, possono fruire dei principali congedi previsti dalla legge:

  • Congedo parentale (d.lgs. 151/2001, art. 32): fino a 6 mesi per ciascun genitore (10 mesi complessivi), fruibili fino ai 12 anni del figlio. Indennità INPS al 30% per i periodi previsti dalla legge.
  • Permessi per malattia del figlio: diritto ai permessi per assistere figli malati fino a 8 anni (senza limite di età se disabili), secondo le norme di legge.
  • Diritto alla priorità nelle nuove missioni: le lavoratrici rientrate dalla maternità hanno una corsia preferenziale per il reintegro in missione, secondo le indicazioni del CCNL e le buone pratiche delle Agenzie.

Casi pratici

Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
Tizio, padre di un neonato, è in missione presso un’azienda del commercio. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Comunica la data prevista del parto all’Agenzia con almeno 15 giorni di anticipo. L’utilizzatore non può opporsi alla fruizione. I 10 giorni possono essere usufruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Caia – Missione che scade durante la gravidanza
Caia è in missione a tempo determinato che scade al 6° mese di gravidanza, due mesi prima del parto. Prima del rinnovo 2025 avrebbe avuto solo la tutela INPS. Con il CCNL del 21 luglio 2025, l’Agenzia le deve corrispondere un’indennità mensile pari all’ultima retribuzione mensile percepita, dall’inizio del congedo di maternità obbligatorio fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Sempronia – Congedo parentale durante lo staff leasing
Sempronia è assunta a tempo indeterminato dall’Agenzia ed è attualmente in missione. Chiede 2 mesi di congedo parentale facoltativo per stare con il figlio di 8 mesi. Ha diritto al congedo: l’INPS eroga il 30% della retribuzione. L’Agenzia la sospende dalla missione per il periodo, poi la reinserisce in una nuova missione al termine del congedo.

Approfondisci con la guida pratica

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Domande frequenti

Cosa succede se la missione termina durante la gravidanza?
Con il rinnovo del 21 luglio 2025, la lavoratrice la cui missione cessa durante la gravidanza ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita, erogata dall’Agenzia fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
La lavoratrice somministrata ha diritto al congedo di maternità obbligatorio?
Sì, pienamente. Il congedo obbligatorio di 5 mesi (d.lgs. 151/2001) si applica anche alle somministrate. L’INPS eroga l’80%; il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione dell’Agenzia fino al 100% della retribuzione netta.
Il congedo parentale facoltativo spetta anche ai lavoratori somministrati?
Sì. I lavoratori somministrati hanno diritto al congedo parentale previsto dal d.lgs. 151/2001 (fino a 6 mesi ciascun genitore, fruibili entro i 12 anni del bambino). L’INPS eroga l’indennità al 30% della retribuzione.
Una lavoratrice incinta può essere richiamata in missione?
No: non può essere assegnata a missioni incompatibili con lo stato di gravidanza. L’utilizzatore ha l’obbligo di valutare i rischi specifici. In assenza di mansioni compatibili, la lavoratrice è sospesa con copertura previdenziale.
Il padre somministrato ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo di paternità obbligatorio (attualmente 10 giorni) si applica anche ai lavoratori somministrati. L’INPS eroga l’indennità al 100%. Il CCNL 2025 ha introdotto tutele aggiuntive per i padri somministrati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tutela della maternita' nel lavoro somministrato segue il D.Lgs. 151/2001 e si applica anche alla lavoratrice somministrata, parificata ai dipendenti dell'utilizzatore.
  • Il congedo di maternita' obbligatorio copre cinque mesi complessivi a cavallo del parto, con divieto di adibire la lavoratrice al lavoro.
  • Durante il congedo spetta un'indennita' a carico INPS, secondo le circolari INPS aggiornate.
  • Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei limiti e con le indennita' previste dal D.Lgs. 151/2001.
  • Opera il divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino.
Indice dei contenuti

Il lavoro tramite agenzia di somministrazione presenta una struttura triangolare: l'agenzia e' il datore formale, l'utilizzatore impiega in concreto la lavoratrice. Su questo schema il D.Lgs. 81/2015 innesta un principio cardine di parita' di trattamento, in forza del quale alla lavoratrice somministrata spettano le medesime tutele, comprese quelle di maternita', dei dipendenti diretti dell'utilizzatore. La tutela genitoriale non si indebolisce per il tramite dell'agenzia.

La parita' di trattamento

Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che la lavoratrice somministrata ha diritto a condizioni di lavoro e occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore a parita' di mansioni. Questo principio si estende alle tutele della genitorialita': la lavoratrice in somministrazione gode delle stesse protezioni in materia di maternita' previste dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita' e paternita').

Il congedo di maternita' obbligatorio

Il congedo di maternita' obbligatorio copre, di regola, i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi, per un totale di cinque mesi durante i quali vige il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (artt. 16 e seguenti D.Lgs. 151/2001). E' ammessa la flessibilita' che consente, a determinate condizioni mediche, di posticipare parte dell'astensione, mantenendo fermo il monte complessivo di cinque mesi.

L'indennita' di maternita'

Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non percepisce la retribuzione ma un'indennita' a carico dell'INPS, anticipata di norma dal datore e poi conguagliata. Nel lavoro somministrato la gestione passa per l'agenzia quale datore formale. Misura e requisiti dell'indennita' seguono le circolari INPS aggiornate; la continuita' della copertura tra una missione e l'altra e' un profilo da verificare in base alla disciplina specifica della somministrazione.

Il congedo parentale

Terminato il congedo obbligatorio, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale nei primi anni di vita del bambino, nei limiti complessivi e individuali fissati dal D.Lgs. 151/2001, con un'indennita' a carico INPS per i periodi e nelle misure di legge. Anche questo diritto spetta alla lavoratrice e al lavoratore somministrati in forza della parita' di trattamento.

Il divieto di licenziamento

Una garanzia fondamentale e' il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di eta' del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo le ipotesi eccezionali tassative previste dalla legge. Nel lavoro somministrato la tutela va coordinata con la durata della missione: la protezione opera nel rapporto con l'agenzia datore di lavoro, secondo le regole del contratto applicato.

Permessi, allattamento e rientro

Dopo il rientro spettano i riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita del bambino e le tutele per la salute della lavoratrice madre, incluse le limitazioni a mansioni gravose o a rischio durante la gravidanza e l'allattamento. Le modalita' operative e l'eventuale assegnazione a mansioni compatibili seguono il D.Lgs. 151/2001 e, per i profili economici accessori, le tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

La lavoratrice somministrata ha le stesse tutele di maternita' dei dipendenti diretti?

Si'. Il principio di parita' di trattamento del D.Lgs. 81/2015 estende alla lavoratrice in somministrazione le tutele di maternita' del D.Lgs. 151/2001, a parita' di condizioni con i dipendenti dell'utilizzatore.

Quanto dura il congedo di maternita' obbligatorio?

Cinque mesi complessivi a cavallo del parto, di regola due mesi prima e tre dopo, con divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (D.Lgs. 151/2001). E' possibile la flessibilita' a condizioni mediche.

Chi paga durante il congedo di maternita'?

Spetta un'indennita' a carico dell'INPS, di norma anticipata dal datore e poi conguagliata. Misura e requisiti seguono le circolari INPS aggiornate.

Posso essere licenziata se sono incinta e lavoro in somministrazione?

Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza al compimento del primo anno del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo ipotesi eccezionali di legge. La tutela va coordinata con la durata della missione.

Anche il padre somministrato puo' usare il congedo parentale?

Si'. Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei limiti del D.Lgs. 151/2001, anche ai lavoratori somministrati in forza della parita' di trattamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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