- L'art. 13 impone che il trattamento risponda ai bisogni della personalità di ciascun detenuto.
- È prevista l'osservazione scientifica della personalità del condannato.
- Sulla base dell'osservazione si redige il programma di trattamento individualizzato.
- Il detenuto è parte attiva: ne è promossa la partecipazione.
- Il programma è aggiornabile in base ai progressi compiuti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 L. 354/1975 — Individualizzazione del trattamento
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.
Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.
L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
- Art. 13 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 13 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione dell'interesse culturale
- Art. 13 CAD — Formazione informatica dei dipendenti pubblici
- Art. 13 L. 91/1992
Commento
Il cuore metodologico del trattamento
L'art. 13 traduce in metodo il principio enunciato dall'art. 1: il trattamento deve essere individualizzato. Non esiste un programma uguale per tutti, perché la rieducazione presuppone la conoscenza della singola persona, dei suoi bisogni, delle sue attitudini e delle cause che hanno condotto al reato. La norma è il fondamento di tutto l'impianto trattamentale e ne segna la differenza rispetto a una concezione meramente custodialistica della pena.
L'osservazione scientifica della personalità
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità, diretta a rilevare le carenze fisico-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa, da un'équipe multidisciplinare composta da educatori, assistenti sociali, esperti in psicologia, criminologia e altre discipline. È un'attività tecnica, non un giudizio morale.
Il programma di trattamento
All'esito dell'osservazione è formulato il programma di trattamento individualizzato, che indica gli obiettivi e gli strumenti (istruzione, lavoro, attività) ritenuti idonei al reinserimento del singolo. Il programma è redatto e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione, in una logica dinamica che accompagna l'evoluzione della persona.
La partecipazione del detenuto
Un aspetto qualificante è la partecipazione del condannato: il detenuto non è oggetto passivo del trattamento, ma soggetto chiamato a collaborare alla costruzione e all'attuazione del proprio percorso. Questa adesione attiva è anche il presupposto valutato per il riconoscimento dei benefici, a partire dalla liberazione anticipata dell'art. 54.
Il legame con la magistratura di sorveglianza
Gli esiti dell'osservazione e l'andamento del programma confluiscono nelle relazioni di sintesi, che costituiscono la base documentale su cui la magistratura di sorveglianza decide in ordine ai permessi e alle misure alternative. L'individualizzazione, dunque, non è un esercizio teorico: produce effetti concreti sulla progressione del trattamento e sui tempi di accesso ai benefici.
I principi costituzionali sottesi
La norma dà attuazione alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e al principio personalista (art. 2 e 3 Cost.): la pena è commisurata e attuata avendo riguardo alla persona concreta, non a un'astratta categoria di reo. È in questa prospettiva che si comprende il rilievo dato all'osservazione e alla flessibilità del programma.
Profili pratici
Per il detenuto, partecipare attivamente all'osservazione e al programma è la via maestra per costruire un percorso credibile verso i benefici. Le relazioni dell'équipe pesano molto nelle decisioni della sorveglianza: documentare impegno nel lavoro, nello studio e nelle attività trattamentali è quindi decisivo tanto quanto la condotta disciplinare.
Casi pratici
Caso 1: Osservazione iniziale
All'ingresso in istituto, Tizio è sottoposto all'osservazione dell'équipe: emergono attitudini per il lavoro artigianale, valorizzate nel programma di trattamento.
Caso 2: Aggiornamento del programma
Dopo un anno, Caio ha conseguito una qualifica professionale: il programma viene aggiornato per orientarlo verso il lavoro all'esterno.
Caso 3: Partecipazione e benefici
Sempronio collabora attivamente al proprio percorso: le relazioni di sintesi favorevoli sostengono la concessione dei permessi premio e della liberazione anticipata.
Domande frequenti
Che cos'è l'osservazione scientifica della personalità?
È l'attività tecnica, condotta da un'équipe multidisciplinare, diretta a rilevare i bisogni, le attitudini e le cause del disadattamento del condannato, per costruire un trattamento su misura.
Che cos'è il programma di trattamento individualizzato?
È il documento che, all'esito dell'osservazione, indica obiettivi e strumenti (istruzione, lavoro, attività) idonei al reinserimento del singolo; è aggiornabile nel corso dell'esecuzione.
Il detenuto partecipa alla definizione del trattamento?
Sì: la legge promuove la partecipazione attiva del condannato, che è chiamato a collaborare al proprio percorso; tale adesione è valutata anche ai fini dei benefici.
L'individualizzazione incide sui benefici?
Sì: gli esiti dell'osservazione e l'andamento del programma confluiscono nelle relazioni di sintesi su cui la magistratura di sorveglianza decide permessi e misure alternative.
Vedi anche